Cass. civ. n. 17949 del 22 giugno 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2 l. fall. – Normalità dell’atto estintivo del debito pecuniario – Parametro di valutazione – Mezzo impiegato – Rilevanza - Mutamento delle condizioni di pagamento - Irrilevanza.


In tema di azione revocatoria fallimentare, la normalità dell'atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, mentre non rileva l'intervenuto mutamento delle originarie condizioni contrattuali di pagamento, che attiene piuttosto a un profilo soggettivo, relativo alla "scientia decoctionis", che l'anormalità intrinseca del mezzo di pagamento - nell'ipotesi prevista dall'art. 67, comma 1, n. 2 l.fall. - consente di presumere.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14316 del 2022

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 67 com. 2 lett. 1

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