Cass. pen. n. 1454 del 26 maggio 1999

Testo massima n. 1


La richiesta di incidente probatorio, indipendentemente dal fatto se venga o meno accolta, non può costituire oggetto di impugnazione dinanzi al tribunale né di ricorso per cassazione. Peraltro il diritto di difesa è preservato perché la richiesta può esser riproposta in sede di formazione della prova, vale a dire dinanzi al giudice del dibattimento.

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