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Art. 393 — Richiesta

Art. 393 — Richiesta

1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari [ 405 ] e comunque in tempo sufficiente per l’assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica :

  1. a] la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l’oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale [ 190, 495 ];
  2. b] le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;
  3. c] le circostanze che, a norma dell’articolo 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento.

2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori delle persone interessate a norma del comma 1 lettera b], la persona offesa e il suo difensore.

2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all’articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti .

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità [ 398 ].

4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari [ 406 ] ai fini dell’esecuzione dell’incidente probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all’assunzione della prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente [ 173 ]. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l’esecuzione dell’incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello .

  1. a] la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l’oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale [ 190, 495 ];
  2. b] le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;
  3. c] le circostanze che, a norma dell’articolo 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 40000/2013

Non comporta alcuna invalidità dell’incidente probatorio l’omessa indicazione delle parti offese e dei loro difensori nella copia della richiesta di incidente probatorio predisposta dal P.M. per la notifica alle parti, se tale indicazione è contenuta nell’originale depositato nella cancelleria del Gip.

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Cass. pen. n. 1454/1999

La richiesta di incidente probatorio, indipendentemente dal fatto se venga o meno accolta, non può costituire oggetto di impugnazione dinanzi al tribunale né di ricorso per cassazione. Peraltro il diritto di difesa è preservato perché la richiesta può esser riproposta in sede di formazione della prova, vale a dire dinanzi al giudice del dibattimento

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