Cass. pen. n. 35958 del 25 ottobre 2002

Testo massima n. 1


Non costituisce manifestazione univoca di una volontà incompatibile con la proposizione di querela (art. 124 c.p.) la transazione sul risarcimento dei danni intervenuta con la società assicuratrice per la responsabilità civile, atteso che tale atto negoziale ha un contenuto privatistico e non implica di per sé la volontà di rinunciare alla istanza punitiva nei confronti dell'offensore e che, anche in tema di rinuncia, l'art. 339 c.p.p. tiene distinta l'ipotesi relativa alla querela da quella riguardante l'azione civile risarcitoria.

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