Art. 124 – Codice penale – Termine per proporre la querela. Rinuncia
Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa [c.p.p. 339] o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio [542].
Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi [597].
La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 18346/2025
In caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di cassazione relativo unicamente al trattamento sanzionatorio, acquistano autorità di cosa giudicata le questioni attinenti all'accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilità all'imputato, con conseguente irrilevanza, nel nuovo giudizio, di questioni relative al mutato regime di procedibilità del reato, diversamente da quanto avviene nel caso di remissione di querela, il cui effetto estintivo, in quanto collegato alla semplice esistenza del processo e non a quanto in esso accertato, non è precluso dalla formazione del giudicato parziale. (Fattispecie di furto tentato aggravato).
Cass. civ. n. 8347/2025
In tema di atti persecutori, la richiesta di ammonimento indirizzata al questore non preclude alla persona offesa la possibilità di ricorrere alla tutela penale sporgendo successiva querela. (In motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente, ove sia stata già presentata querela non può poi invocarsi l'intervento preventivo del questore).
Cass. civ. n. 36127/2024
In tema di condizioni di procedibilità, la manifestazione di volontà punitiva che deve necessariamente connotare la querela non richiede formule particolari, ma l'intento di querelare non può essere implicitamente desunto dalla costituzione di parte civile della parte lesa, intervenuta oltre il termine per il valido esercizio del diritto di querela, nel caso in cui l'atto di denuncia dalla stessa proposto difetti dell'istanza di punizione.
Cass. civ. n. 17957/2024
In tema di reati procedibili a querela, il principio del "favor querelae", che presuppone una manifestazione di volontà di punizione, ancorché non esplicita o non univoca, non può essere invocato per colmare il vuoto che segue a una semplice "riserva" di costituzione di parte civile, in quanto con la "riserva" la parte titolare della facoltà di querela si limita solo a manifestare la necessità di una riflessione circa l'esito di una futura decisione, che può risolversi anche nel senso di non voler perseguire la condotta lesiva subita.
Cass. civ. n. 8259/2024
In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen., il termine per la proposizione della querela decorre dalla piena consapevolezza, da parte della persona offesa creditrice, del perfezionamento del delitto in tutte le sue componenti, costituite da atti simulati e fraudolenti, ingiunzione di pagamento ed inottemperanza alla scadenza del termine, sicché non è sufficiente la sola conoscenza di alcuni atti di dismissione patrimoniale posti in essere dal debitore, essendo, invece, necessaria la contezza dell'impossibilità di soddisfare il proprio credito.
Cass. civ. n. 7087/2024
In caso di sentenza di non doversi procedere per mancanza o tardività della querela, non è precluso al giudice ritenere sussistente un altro reato, procedibile di ufficio, il cui fatto tipico costituisca elemento strutturale della fattispecie dichiarata improcedibile. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di appello che, pur avendo dichiarato non doversi procedere per il delitto di atti persecutori per tardività della querela, ha condannato l'imputato per il delitto di minaccia aggravata).
Cass. civ. n. 43339/2023
Nei reati procedibili a querela, il termine di decorrenza della prescrizione va computato dalla data del commesso reato e non da quello di presentazione della querela.
Cass. civ. n. 31451/2023
Il decorso del termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, senza che l'Autorità giudiziaria procedente riceva la prova dell'avvenuta presentazione della querela, impone, per effetto della modifica del regime di procedibilità del reato introdotta dal citato d.lgs., l'immediata declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non essendo previsto un formale avviso alla persona offesa della necessità della sua presentazione.
Cass. civ. n. 25368/2023
Il reato di violazione degli obblighi di custodia, in caso di pignoramento di un bene mobile registrato eseguito nelle forme di cui all'art. 521-bis cod. proc. civ., si perfeziona alla scadenza del termine assegnato al debitore esecutato, divenuto custode, per la consegna del bene agli organi della procedura esecutiva, decorrendo dalla conoscenza della relativa omissione il termine per proporre querela. (In applicazione di quanto in premessa, la Corte ha ritenuto irrilevante il momento in cui il difensore, già informato della mancata consegna, aveva avuto notizia del fermo del veicolo, trattandosi di attività amministrativa meramente eventuale e successiva alla consumazione).
Cass. civ. n. 16760/2023
In tema di condizioni di procedibilità, con riguardo ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del citato d.lgs., che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla parte lesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che abbia precedentemente manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., atteso che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti a un momento procedimentale anteriore, in cui la stessa non era richiesta ai fini della procedibilità.
Cass. civ. n. 19971/2023
In tema di reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere implicitamente desunta, nei processi in corso, dall'avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi parte civile.
Cass. civ. n. 48027/2022
In tema di querela, è onere della parte che ne deduca l'intempestività fornirne la prova di tale circostanza, sicché l'eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante.
Cass. civ. n. 2382/2021
In tema di reato permanente, il diritto di presentare querela può essere esercitato dall'inizio della permanenza fino alla maturazione del termine di tre mesi dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell'arco della permanenza.
Cass. civ. n. 25302/2021
Ai fini della valutazione della tempestività della proposizione della querela, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente in un determinato mese, senza alcuna indicazione del giorno, per il principio del "favor rei" il fatto deve ritenersi commesso nel primo giorno del mese indicato.
Cass. civ. n. 35424/2020
Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa sia venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l'hanno curata.
Cass. civ. n. 29546/2020
L'estensione della già avvenuta costituzione di parte civile alle imputazioni oggetto di contestazione suppletiva, disposta ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., integra una valida manifestazione del diritto di querela, esprimendo tale atto la volontà della persona offesa di punizione del reo, a condizione che intervenga entro il termine generale previsto dall'art. 124, comma primo, cod. pen., decorrente dalla data della nuova contestazione.
Cass. civ. n. 15658/2020
In tema di querela, il termine di decadenza di tre mesi previsto dall'art. 124 cod. pen. per la proposizione non si estende all'onere di indicazione degli elementi di prova già noti.
Cass. civ. n. 37353/2020
Il termine per proporre la querela è di tre mesi, e non di novanta giorni, decorrente ex art. 124, comma primo, cod. pen. dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la scadenza di un termine stabilito a mesi si verifica nel giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza, indipendentemente dal numero dei giorni di cui è composto ogni singolo mese).
Cass. civ. n. 29619/2019
Il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento della consumazione del reato bensì dal momento in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato. (Fattispecie di appropriazione indebita di somme depositate su un libretto postale, cointestato alla persona offesa ed all'imputato, delegato alla gestione, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva fatto decorrere il predetto termine dal momento in cui la persona offesa aveva acquisito la consapevolezza che le somme non le sarebbero state restituite secondo le scansioni pattuite e rimaste inadempiute e non dal momento in cui si era avveduta del prelevamento delle stesse).
Cass. civ. n. 53408/2018
In tema di condizioni di procedibilità, il diritto di querela decorre, in caso di reato continuato, dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto - reato e non dall'ultimo momento consumativo della continuazione. (Fattispecie in tema di diffamazione continuata).
Cass. civ. n. 36942/2018
In tema di frode alle compagnie assicuratrici, nel caso in cui non sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen e decorre dalla piena conoscenza dell'illecito.
Cass. civ. n. 40150/2018
In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela.
Cass. civ. n. 7988/2017
La decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento di tali verifiche, non potendo farsi discendere dall'inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l'imputato.
Cass. civ. n. 37383/2016
La tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non é consentita al giudice di legittimità.
Cass. civ. n. 24380/2015
Deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio.
Cass. pen. n. 39184 del 23 settembre 2013
La stipula di un contratto di transazione in ordine al danno subito non costituisce, di per sé, atto incompatibile con la volontà di presentare querela e non configura, pertanto, un'ipotesi di rinuncia tacita della persona offesa alla proposizione della querela, ai sensi dell'art. 124, comma terzo, cod. pen.
Cass. civ. n. 29378/2013
Il contenuto della querela può essere integrato successivamente alla presentazione dell'atto a condizione che l'istanza di punizione, relativa ai reati commessi in danno del querelante, sufficientemente specificati nei loro elementi costitutivi, risulti presentata completa nei suoi elementi essenziali entro il termine che la legge prescrive per la sua presentazione. (Fattispecie in cui nella querela, concernente ingiurie di un datore di lavoro ad un dipendente, presentata entro il termine di legge erano indicati tutti i fatti avvenuti mentre il successivo atto era finalizzato esclusivamente a specificare il giorno in cui per la prima volta erano state proferite le espressioni ingiuriose).
Cass. civ. n. 28036/2013
Il termine per la proposizione della querela per il reato di appropriazione indebita ad oggetto le somme consegnate all'agente a scopo di investimento decorre non dal momento della consegna delle stesse o da quello della scadenza dell'obbligo di restituirle, bensì dal momento in cui la persona offesa abbia raggiunto la consapevolezza che le medesime non verranno restituita per fatto e scelta del detentore.
Cass. civ. n. 3214/2013
La tardività della querela, ai fini della sua rilevabilità in sede di legittimità, deve risultare dalla sentenza impugnata ovvero da atti da cui risulti immediatamente e inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine che, comportando l'accesso agli atti, non è realizzabile dal giudice di legittimità.
Cass. civ. n. 2241/2011
In tema di reato permanente, il diritto di presentare querela può essere esercitato dall'inizio della permanenza fino alla decorrenza del termine di tre mesi dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell'arco della permanenza. (Fattispecie in tema di omessa corresponsione dei mezzi di sussistenza al figlio minore da parte del genitore).
Cass. civ. n. 21889/2010
Il "dies a quo" del termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l'amministratore unico, a cui spetta il potere di querela, sono in grado di impartire le disposizioni per la concreta individuazione del querelando e non il diverso e antecedente momento nel quale l'informazione del fatto sia pervenuta a ramificazioni periferiche della società.
Cass. civ. n. 25986/2009
Il termine per la proposizione della querela decorre, per la parte lesa che sia già in possesso di elementi oggettivi per l'identificazione dell'autore del reato, non già dal momento in cui la stessa decida di pervenire a detta, concreta, identificazione, bensì dal momento in cui la stessa sia in grado di attivarsi onde giungere a tale conoscenza. (Fattispecie di ritenuta tardività di querela presentata oltre un anno dopo il fatto nonostante la parte lesa fosse in grado, già in precedenza, di localizzare la casa ove si era consumata la pretesa violenza a suo danno).
Cass. civ. n. 42891/2008
In tema di condizioni di procedibilità, il diritto di querela decorre, in caso di reato continuato, dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto reato e non dall'ultimo momento consumativo della continuazione. (Fattispecie in tema di reati sessuali ).
Cass. civ. n. 33466/2008
Ai fini della tempestiva presentazione della querela, grava sulla persona offesa, nell'ipotesi dei cosiddetti «ignoti identificabili » un onere di accertamento in ordine all'identità del soggetto attivo del reato (In motivazione, la S.C. ha precisato che ricorre l'ipotesi dei cosiddetti «ignoti identificabili » nel caso in cui l'autore del reato, non conosciuto nella sue generalità anagrafiche, sia fisicamente noto alla persona offesa e facilmente individuabile dalla stessa ).
Cass. civ. n. 13938/2008
Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l'hanno curata.
Cass. civ. n. 183/2008
In caso di reato continuato, da considerarsi quale fenomeno unitario solo per i limitati fini previsti espressamente dalla legge, il termine per proporre querela decorre autonomamente dalla data di consumazione di ogni singolo reato.
Cass. civ. n. 15853/2006
È onere dell'imputato farsi carico di indicare al giudice elementi e circostanze tendenti a dimostrare la tardività della querela. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza in quanto, a fronte dell'allegazione da parte dell'imputato di una serie di elementi volti a dimostrare la intempestività della querela, i giudici di merito si erano sottratti ad ogni doverosa indagine al riguardo).
Cass. civ. n. 5944/2006
In presenza di una diffamazione «a formazione progressiva» il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il denigrato può avere ed ha cognizione dell'offesa, a nulla rilevando che ciò derivi dal coordinamento dell'ultima espressione denigratoria con le precedenti che, valutate autonomamente, potrebbero risultare neutre. Ne consegue che, qualora il messaggio denigratorio risulti intellegibile solo all'esito di una serie di articoli costituenti una sorta di «campagna stampa» in danno di qualcuno, è solo in quel momento che sorgono le condizioni per la formulazione dell'istanza punitiva e non quando il disegno diffamatorio era in itinere.
Cass. civ. n. 40274/2005
Il termine per proporre la querela è di tre mesi, e non di novanta giorni, decorrente, ex art. 124, comma primo, c.p., dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
Cass. civ. n. 35122/2003
L'onere della prova dell'intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicché l'eventuale situazione di incertezza va risolta a favore del querelante. (Nella specie non si è ritenuta prova sufficiente alla dimostrazione della piena conoscenza del fatto da parte del titolare del diritto di querela l'acquisizione al processo dei tabulati Telecom relativi a telefonate che lo avrebbero reso edotto del reato consumato in suo danno).