Art. 124 – Codice penale – Termine per proporre la querela. Rinuncia
Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa [c.p.p. 339] o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio [542].
Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi [597].
La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2005/2025
Nel concordato preventivo la compensazione determina, ai sensi degli artt. 56 e 169 della l.fall., una deroga alla regola del concorso ed è ammessa pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto compensabile il credito vantato per canoni di locazione da una società in concordato con quello della banca verso la propria locatrice, discendente da contratti bancari e di finanziamento, individuando il momento genetico di debenza dei canoni, anche successivi all'ammissione alla procedura concorsuale, nella data - anteriore - di stipulazione del contratto di locazione).
Cass. civ. n. 1865/2025
In tema di fallimento, il rapporto tra l'istituto della postergazione dei crediti da rimborso dei finanziamenti dei soci, regolato dall'art. 2467 c.c. e quello della compensazione in sede fallimentare, di cui all'art. 56 l.fall., si pone in termini di ontologica incompatibilità, nel senso che il creditore postergato non può compensare nella predetta sede i crediti di cui al menzionato art. 2467 c.c. con gli eventuali debiti verso il fallito, stante la inderogabile finalità di protezione dei creditori perseguita dalla disciplina in tema di finanziamento soci.
Cass. civ. n. 141/2025
In tema di pubblico impiego privatizzato, la P.A. datrice di lavoro, che opera ritenute sulla retribuzione del proprio dipendente al fine di recuperare le somme allo stesso corrisposte in esecuzione di sentenza poi cassata, può operare una compensazione c.d. impropria, senza essere tenuta ad applicare le disposizioni di cui agli artt. 2 del d.P.R. n. 80 del 1950 e 545 c.p.c., che, invece, disciplinano la materia se il prelievo è eseguito, in compensazione cd. impropria, dall'INPS, dietro incarico della P.A., sui ratei di pensione corrisposti ai dipendenti in quiescenza.
Cass. civ. n. 36127/2024
In tema di condizioni di procedibilità, la manifestazione di volontà punitiva che deve necessariamente connotare la querela non richiede formule particolari, ma l'intento di querelare non può essere implicitamente desunto dalla costituzione di parte civile della parte lesa, intervenuta oltre il termine per il valido esercizio del diritto di querela, nel caso in cui l'atto di denuncia dalla stessa proposto difetti dell'istanza di punizione.
Cass. civ. n. 20886/2024
In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito ex art. 64 l.fall., deve ritenersi che il pagamento del debito altrui da parte del terzo successivamente fallito integri un atto compiuto gratuitamente, salvo prova contraria che lo stesso sia stato compiuto perseguendo un interesse economicamente apprezzabile del solvens; tuttavia, detta prova ben può essere rappresentata dalla circostanza che il pagamento abbia riguardato un debito di pertinenza di un soggetto creditore del solvens, in quanto ciò soddisfa, di per sé, un interesse mediato e indiretto di quest'ultimo, correlato all'automatico operare della compensazione legale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto irrilevante, al fine di dimostrare il carattere oneroso della prestazione, il fatto che il pagamento fosse avvenuto per estinguere un debito di altra società, appartenente al medesimo gruppo, a sua volta creditrice del solvens).
Cass. civ. n. 17957/2024
In tema di reati procedibili a querela, il principio del "favor querelae", che presuppone una manifestazione di volontà di punizione, ancorché non esplicita o non univoca, non può essere invocato per colmare il vuoto che segue a una semplice "riserva" di costituzione di parte civile, in quanto con la "riserva" la parte titolare della facoltà di querela si limita solo a manifestare la necessità di una riflessione circa l'esito di una futura decisione, che può risolversi anche nel senso di non voler perseguire la condotta lesiva subita.
Cass. civ. n. 6700/2024
In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo
Cass. civ. n. 6435/2024
In tema di concordato fallimentare, qualora a seguito di reclamo ex art. 131 l.fall. la Corte d'Appello abbia statuito l'inammissibilità della proposta omologata, che costituiva solo una di quelle contemporaneamente sottoposte ai creditori, queste ultime sono suscettibili di essere riproposte al vaglio di costoro, mediante rimessione al tribunale per il rinnovo delle operazioni di voto.
Cass. civ. n. 2321/2024
Non integra un accordo integrativo del provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 11 della l. n. 241 del 1990, il contratto intercorso tra gestore e utente del servizio idrico integrato che, accedendo al provvedimento che autorizzi quest'ultimo allo scarico di acque reflue industriali, regoli il corrispettivo del servizio medesimo.
Cass. civ. n. 357/2024
Il credito per TFR maturato da un dipendente di banca mantiene, anche nell'ipotesi di trasmissione all'erede, la sua natura di credito di lavoro, poiché non nasce con la cessazione del rapporto, ma si concretizza quantitativamente anno per anno in modo progressivo secondo il meccanismo di determinazione previsto dall'art. 2120 c.c., sì da costituire un diritto di credito a pagamento differito; ne consegue che nella predetta ipotesi, conservando il credito in questione autonomia rispetto a quello della banca fondato sul rapporto bancario intrattenuto dal dante causa, la compensazione tra i due crediti incontra il limite di cui all'art. 545 c.p.c.
Cass. civ. n. 43339/2023
Nei reati procedibili a querela, il termine di decorrenza della prescrizione va computato dalla data del commesso reato e non da quello di presentazione della querela.
Cass. civ. n. 35305/2023
In tema di amministrazione straordinaria, il commissario straordinario può opporre in compensazione, in base alle ordinarie regole civilistiche, il credito maturato dalla società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria antecedentemente all'apertura della procedura, ad estinzione del corrispondente credito prededucibile che il debitore di quella somma vanti nei confronti dell'amministrazione straordinaria per l'effetto della prosecuzione di rapporti contrattuali dopo l'apertura della procedura.
Cass. civ. n. 31451/2023
Il decorso del termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, senza che l'Autorità giudiziaria procedente riceva la prova dell'avvenuta presentazione della querela, impone, per effetto della modifica del regime di procedibilità del reato introdotta dal citato d.lgs., l'immediata declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non essendo previsto un formale avviso alla persona offesa della necessità della sua presentazione.
Cass. civ. n. 31130/2023
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale contenente separate condanne reciproche non può essere eccepita la compensazione (propria o impropria), essendo state le reciproche pretese ritenute non suscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione, con la conseguenza che, al fine di ottenere il riconoscimento della compensazione cd. tecnica ovvero l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, con definitiva condanna di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta in favore dell'altra, è necessario proporre l'impugnazione della sentenza costituente titolo esecutivo.
Cass. civ. n. 28232/2023
In tema di linee di credito c.d. "autoliquidanti" nel concordato preventivo, sussistendo un collegamento negoziale e funzionale tra il contratto di anticipazione ed il mandato all'incasso con patto di compensazione, i rispettivi debiti e crediti delle parti traggono origine da un unico rapporto negoziale, con conseguente applicabilità della c.d. "compensazione impropria" - ancorata al mero accertamento contabile di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza - e inapplicabilità, per converso, della compensazione in senso stretto di cui all'art. 1241 c.c. e, dunque, dell'art. 56 l.fall., che al pari di essa presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, attribuendo rilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle parti vengono a coesistenza.
Cass. civ. n. 27970/2023
Integra il delitto di false comunicazioni sociali l'appostazione in bilancio, alla voce di ricavo straordinario da "sopravvenienze attive", di un importo pari all'ammontare di un debito tributario, precedentemente iscritto al passivo, quando questo sia ancora oggetto di contenzioso essendo stata emessa sentenza pur favorevole al debitore, ma non ancora definitiva.
Cass. civ. n. 25368/2023
Il reato di violazione degli obblighi di custodia, in caso di pignoramento di un bene mobile registrato eseguito nelle forme di cui all'art. 521-bis cod. proc. civ., si perfeziona alla scadenza del termine assegnato al debitore esecutato, divenuto custode, per la consegna del bene agli organi della procedura esecutiva, decorrendo dalla conoscenza della relativa omissione il termine per proporre querela. (In applicazione di quanto in premessa, la Corte ha ritenuto irrilevante il momento in cui il difensore, già informato della mancata consegna, aveva avuto notizia del fermo del veicolo, trattandosi di attività amministrativa meramente eventuale e successiva alla consumazione).
Cass. civ. n. 24217/2023
In tema di accise sugli oli lubrificanti, l'erronea compensazione, operata dal contribuente per l'estinzione di un debito tributario, al di fuori dei casi previsti dalla legge, non impedisce il decorso del termine biennale di decadenza, di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, per la presentazione della domanda di rimborso del credito per l'imposta di consumo indebitamente pagata. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha dichiarato decaduto il contribuente che, operando una compensazione al di fuori dei casi previsti, non aveva tempestivamente presentato la domanda di rimborso dell'accisa sugli oli lubrificanti pagata in eccesso).
Cass. civ. n. 19712/2023
Nell'ambito del fallimento (liquidazione giudiziale), nel caso in cui il curatore preveda all'interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con delega delle operazioni di vendita, la disciplina di cui agli artt. 591 bis e 591 ter c.p.c. - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. cc-bis, del d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni nella l. n. 132 del 2015 e non ancora modificato, per i procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, dall'art. 3, comma 42, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022 - si applica nella sua interezza, con la conseguenza che: 1) l'ordinanza emessa dal g.d. ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. è impugnabile col reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.; 2) l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito di tale reclamo non ha natura decisoria, né definitiva; 3) la medesima ordinanza, in ragione di una simile natura, non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.; 4) eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al g.d., i quali soltanto potranno essere impugnati ai sensi dell'art. 26 l. fall.
Cass. civ. n. 16760/2023
In tema di condizioni di procedibilità, con riguardo ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del citato d.lgs., che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla parte lesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che abbia precedentemente manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., atteso che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti a un momento procedimentale anteriore, in cui la stessa non era richiesta ai fini della procedibilità.
Cass. civ. n. 15846/2023
Il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 7960/2023
In tema di concordato fallimentare, la cessione all'assuntore di un'azione revocatoria già autorizzata include "ab implicito" la legittimazione del cessionario ad esercitare successivamente l'azione diretta ad ottenere la restituzione dei frutti del bene alienato con l'atto dichiarato inefficace, venendo in rilievo tra le due azioni un'identità finalistica idonea ad escludere che l'art. 124, comma 4, l.fall. possa rappresentare un ostacolo, nella parte in cui - nel consentire la cessione delle azioni di pertinenza della massa già autorizzate - richiede sia fornita specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa.
Cass. civ. n. 6343/2023
Al dipendente civile ovvero al militare in servizio permanente o continuativo, se cessato dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, non spetta - ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps (prevista dall'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 "ratione temporis" applicabile) - l'aumento figurativo della contribuzione stabilito dall'art. 19 del citato decreto, né detta esclusione viola i principi dell'art. 3 Cost., posto che è rimesso all'apprezzamento discrezionale del legislatore l'aumento convenzionale dell'anzianità di servizio, quale trattamento di favore preordinato a garantire una particolare tutela per la gravosità e i rischi del servizio prestato.
Cass. pen. n. 19971/2023
In tema di reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere implicitamente desunta, nei processi in corso, dall'avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi parte civile.
Cass. pen. n. 48027/2022
In tema di querela, è onere della parte che ne deduca l'intempestività fornirne la prova di tale circostanza, sicché l'eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante.
Cass. pen. n. 2382/2021
In tema di reato permanente, il diritto di presentare querela può essere esercitato dall'inizio della permanenza fino alla maturazione del termine di tre mesi dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell'arco della permanenza.
Cass. pen. n. 25302/2021
Ai fini della valutazione della tempestività della proposizione della querela, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente in un determinato mese, senza alcuna indicazione del giorno, per il principio del "favor rei" il fatto deve ritenersi commesso nel primo giorno del mese indicato.
Cass. pen. n. 35424/2020
Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa sia venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l'hanno curata.
Cass. pen. n. 37353/2020
Il termine per proporre la querela è di tre mesi, e non di novanta giorni, decorrente ex art. 124, comma primo, cod. pen. dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la scadenza di un termine stabilito a mesi si verifica nel giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza, indipendentemente dal numero dei giorni di cui è composto ogni singolo mese).
Cass. pen. n. 29546/2020
L'estensione della già avvenuta costituzione di parte civile alle imputazioni oggetto di contestazione suppletiva, disposta ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., integra una valida manifestazione del diritto di querela, esprimendo tale atto la volontà della persona offesa di punizione del reo, a condizione che intervenga entro il termine generale previsto dall'art. 124, comma primo, cod. pen., decorrente dalla data della nuova contestazione.
Cass. pen. n. 15658/2020
In tema di querela, il termine di decadenza di tre mesi previsto dall'art. 124 cod. pen. per la proposizione non si estende all'onere di indicazione degli elementi di prova già noti.
Cass. pen. n. 29619/2019
Il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento della consumazione del reato bensì dal momento in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato. (Fattispecie di appropriazione indebita di somme depositate su un libretto postale, cointestato alla persona offesa ed all'imputato, delegato alla gestione, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva fatto decorrere il predetto termine dal momento in cui la persona offesa aveva acquisito la consapevolezza che le somme non le sarebbero state restituite secondo le scansioni pattuite e rimaste inadempiute e non dal momento in cui si era avveduta del prelevamento delle stesse).
Cass. pen. n. 53408/2018
In tema di condizioni di procedibilità, il diritto di querela decorre, in caso di reato continuato, dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto - reato e non dall'ultimo momento consumativo della continuazione. (Fattispecie in tema di diffamazione continuata).
Cass. pen. n. 40150/2018
In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela.
Cass. pen. n. 36942/2018
In tema di frode alle compagnie assicuratrici, nel caso in cui non sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen e decorre dalla piena conoscenza dell'illecito.
Cass. pen. n. 7988/2017
La decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento di tali verifiche, non potendo farsi discendere dall'inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l'imputato.
Cass. pen. n. 37383/2016
La tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non é consentita al giudice di legittimità.
Cass. pen. n. 24380/2015
Deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio.
Cass. pen. n. 39184/2013
La stipula di un contratto di transazione in ordine al danno subito non costituisce, di per sé, atto incompatibile con la volontà di presentare querela e non configura, pertanto, un'ipotesi di rinuncia tacita della persona offesa alla proposizione della querela, ai sensi dell'art. 124, comma terzo, cod. pen.
Cass. pen. n. 29378/2013
Il contenuto della querela può essere integrato successivamente alla presentazione dell'atto a condizione che l'istanza di punizione, relativa ai reati commessi in danno del querelante, sufficientemente specificati nei loro elementi costitutivi, risulti presentata completa nei suoi elementi essenziali entro il termine che la legge prescrive per la sua presentazione. (Fattispecie in cui nella querela, concernente ingiurie di un datore di lavoro ad un dipendente, presentata entro il termine di legge erano indicati tutti i fatti avvenuti mentre il successivo atto era finalizzato esclusivamente a specificare il giorno in cui per la prima volta erano state proferite le espressioni ingiuriose).
Cass. pen. n. 28036/2013
Il termine per la proposizione della querela per il reato di appropriazione indebita ad oggetto le somme consegnate all'agente a scopo di investimento decorre non dal momento della consegna delle stesse o da quello della scadenza dell'obbligo di restituirle, bensì dal momento in cui la persona offesa abbia raggiunto la consapevolezza che le medesime non verranno restituita per fatto e scelta del detentore.
Cass. pen. n. 3214/2013
La tardività della querela, ai fini della sua rilevabilità in sede di legittimità, deve risultare dalla sentenza impugnata ovvero da atti da cui risulti immediatamente e inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine che, comportando l'accesso agli atti, non è realizzabile dal giudice di legittimità.
Cass. pen. n. 2241/2011
In tema di reato permanente, il diritto di presentare querela può essere esercitato dall'inizio della permanenza fino alla decorrenza del termine di tre mesi dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell'arco della permanenza. (Fattispecie in tema di omessa corresponsione dei mezzi di sussistenza al figlio minore da parte del genitore).
Cass. pen. n. 21889/2010
Il "dies a quo" del termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l'amministratore unico, a cui spetta il potere di querela, sono in grado di impartire le disposizioni per la concreta individuazione del querelando e non il diverso e antecedente momento nel quale l'informazione del fatto sia pervenuta a ramificazioni periferiche della società.
Cass. pen. n. 25986/2009
Il termine per la proposizione della querela decorre, per la parte lesa che sia già in possesso di elementi oggettivi per l'identificazione dell'autore del reato, non già dal momento in cui la stessa decida di pervenire a detta, concreta, identificazione, bensì dal momento in cui la stessa sia in grado di attivarsi onde giungere a tale conoscenza. (Fattispecie di ritenuta tardività di querela presentata oltre un anno dopo il fatto nonostante la parte lesa fosse in grado, già in precedenza, di localizzare la casa ove si era consumata la pretesa violenza a suo danno).
Cass. pen. n. 42891/2008
In tema di condizioni di procedibilità, il diritto di querela decorre, in caso di reato continuato, dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto reato e non dall'ultimo momento consumativo della continuazione. (Fattispecie in tema di reati sessuali ).
Cass. pen. n. 33466/2008
Ai fini della tempestiva presentazione della querela, grava sulla persona offesa, nell'ipotesi dei cosiddetti «ignoti identificabili » un onere di accertamento in ordine all'identità del soggetto attivo del reato (In motivazione, la S.C. ha precisato che ricorre l'ipotesi dei cosiddetti «ignoti identificabili » nel caso in cui l'autore del reato, non conosciuto nella sue generalità anagrafiche, sia fisicamente noto alla persona offesa e facilmente individuabile dalla stessa ).
Cass. pen. n. 13938/2008
Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l'hanno curata.
Cass. pen. n. 183/2008
In caso di reato continuato, da considerarsi quale fenomeno unitario solo per i limitati fini previsti espressamente dalla legge, il termine per proporre querela decorre autonomamente dalla data di consumazione di ogni singolo reato.
Cass. pen. n. 15853/2006
È onere dell'imputato farsi carico di indicare al giudice elementi e circostanze tendenti a dimostrare la tardività della querela. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza in quanto, a fronte dell'allegazione da parte dell'imputato di una serie di elementi volti a dimostrare la intempestività della querela, i giudici di merito si erano sottratti ad ogni doverosa indagine al riguardo).
Cass. pen. n. 5944/2006
In presenza di una diffamazione «a formazione progressiva» il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il denigrato può avere ed ha cognizione dell'offesa, a nulla rilevando che ciò derivi dal coordinamento dell'ultima espressione denigratoria con le precedenti che, valutate autonomamente, potrebbero risultare neutre. Ne consegue che, qualora il messaggio denigratorio risulti intellegibile solo all'esito di una serie di articoli costituenti una sorta di «campagna stampa» in danno di qualcuno, è solo in quel momento che sorgono le condizioni per la formulazione dell'istanza punitiva e non quando il disegno diffamatorio era in itinere.
Cass. pen. n. 40274/2005
Il termine per proporre la querela è di tre mesi, e non di novanta giorni, decorrente, ex art. 124, comma primo, c.p., dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
Cass. pen. n. 35122/2003
L'onere della prova dell'intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicché l'eventuale situazione di incertezza va risolta a favore del querelante. (Nella specie non si è ritenuta prova sufficiente alla dimostrazione della piena conoscenza del fatto da parte del titolare del diritto di querela l'acquisizione al processo dei tabulati Telecom relativi a telefonate che lo avrebbero reso edotto del reato consumato in suo danno).
Cass. pen. n. 35958/2002
Non costituisce manifestazione univoca di una volontà incompatibile con la proposizione di querela (art. 124 c.p.) la transazione sul risarcimento dei danni intervenuta con la società assicuratrice per la responsabilità civile, atteso che tale atto negoziale ha un contenuto privatistico e non implica di per sé la volontà di rinunciare alla istanza punitiva nei confronti dell'offensore e che, anche in tema di rinuncia, l'art. 339 c.p.p. tiene distinta l'ipotesi relativa alla querela da quella riguardante l'azione civile risarcitoria
Cass. pen. n. 29923/2002
Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo diritto ha conoscenza certa del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, e cioè dalla data del reato perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi. (Fattispecie in tema di truffa contrattuale nella quale il corrispettivo del bene venduto era costituito da titoli di credito e con riferimento alla quale si è ritenuto che il termine per la proposizione della querela decorresse dal momento della loro completa riscossione da parte dell'agente).
Cass. pen. n. 25193/2002
In tema di decorrenza del termine per la proposizione della querela, la «notizia del fatto che costituisce il reato», dalla cui data, ai sensi dell'art. 124 c.p., inizia la detta decorrenza, non può precedere la consumazione dell'illecito, Ove però questa si protragga nel tempo, come nel caso di reato necessariamente o eventualmente permanente, il momento a cui deve aversi riguardo è quello in cui si realizzano gli elementi necessari del reato e non quello in cui cessa la consumazione. Pertanto, nel caso di truffa «contrattuale» commessa mediante induzione del soggetto passivo al versamento di un acconto, seguito dal rilascio di effetti cambiari soggetti a periodiche scadenze successive, il termine per la presentazione della querela ex art. 124 c.p. decorre non dalla cessazione degli effetti del reato (che si avrebbe solo con la definitiva acquisizione da parte dell'agente della valuta di tutti i titoli cambiari), ma fin dal versamento dell'acconto, in quanto è da tale momento, nel quale già si verifica un depauperamento del soggetto passivo con correlativo arricchimento dell'agente, che il reato medesimo risulta già perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi, per cui ne diviene astrattamente possibile la conoscenza idonea a segnare l'inizio del termine di presentazione della querela.
Nel caso di truffa contrattuale mediante rilascio di effetti cambiari con scadenze successive, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento del pagamento dei primi titoli cambiari, ovvero dell'eventuale versamento di un acconto in denaro, poiché con la effettiva percezione della valuta si realizza il vantaggio patrimoniale dell'agente ed il reato si consuma, ancorché gli effetti pregiudizievoli si protraggano nel tempo.
Cass. pen. n. 3315/2000
Ai fini della decorrenza del termine perentorio della querela occorre che l'offeso abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto delittuoso, in maniera da possedere tutti gli elementi di valutazione onde determinarsi. Invero, per notizia del fatto che costituisce reato, indicata dal comma primo dell'art. 124 c.p., è da intendere la conoscenza certa del fatto, non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche sotto quello soggettivo, concernente la identificazione dell'autore del reato, che è indispensabile perché la parte offesa dal reato, anche “intuitu personae”, possa fare quella scelta che la legge rimette alla sua discrezione.
Cass. pen. n. 1094/2000
La mancanza di un atto formale di querela o, almeno, di una manifestazione di volontà della parte offesa che richieda, anche implicitamente, la punizione dell'autore del reato, non può essere superata con la considerazione che il reato era in origine perseguibile di ufficio, perchè, in tal modo, si verrebbe a vanificare il valore del termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 124 c.p., decorrente dalla conoscenza del fatto storico riconducibile ad una ipotesi di reato.
Cass. pen. n. 14660/1999
Il termine di tre mesi, previsto per la presentazione della querela, decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se (e nel momento in cui) il soggetto passivo ha contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi. Pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art. 124 c.p. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini. (Fattispecie in tema di diffamazione consumata mediante l'invio di lettere anonime, nella quale l'offeso, prima di proporre querela, ha esperito accertamenti, anche di natura tecnica, per giungere alla identificazione dell'autore degli scritti).
Cass. pen. n. 10363/1999
In tema di falso in cambiale, il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento in cui il soggetto legittimato ad avanzare l'istanza di punizione viene genericamente informato della messa in circolazione di un titolo ad apparente sua firma, ma dal momento in cui egli ha conoscenza degli estremi del titolo, anche per poterne riconoscere o disconoscere la sottoscrizione.
Cass. pen. n. 10721/1998
L'onere della prova della intempestività della querela è a carico di chi allega l'inutile decorso del termine, e la decadenza dal diritto di proporla va accertata secondo criteri rigorosi e non può ritenersi verificata in base a semplici supposizioni prive di valore probatorio. (Nella specie la Corte ha escluso che dalla semplice conoscenza da parte del procuratore costituito nel procedimento civile della sottrazione del compendio pignorato potesse ritenersi ipso iure conosciuto tale evento anche dalla parte rappresentata, titolare del diritto di querela).
Cass. pen. n. 5007/1998
Il termine per proporre querela comincia a decorrere dal momento in cui il titolare del relativo diritto si sia reso conto di tutte le connotazioni oggettive e soggettive necessarie per l'integrazione del reato. Invero, per notizia del fatto che costituisce reato, indicata dal primo comma dell'art. 124 c.p., è da intendere la conoscenza certa che del fatto delittuoso si siano verificati i requisiti costitutivi, in modo che l'offeso abbia avuto nozione di tutti gli elementi necessari per proporre fondatamente istanza di punizione.
Cass. pen. n. 9552/1997
Il termine per la presentazione della querela per il reato di insolvenza fraudolenta decorre non già dalla data in cui si verifica l'inadempimento dell'obbligazione, ma da quella in cui il creditore acquisisce la certezza che l'obbligato, contraendo l'obbligazione, aveva dissimulato il proprio stato di insolvenza ed aveva contratto l'obbligazione con il proposito di non adempierla. (Nella fattispecie è stato ritenuto termine iniziale quello del tentativo di esecuzione forzata esperito dal creditore).
Cass. pen. n. 1460/1997
La disposizione dell'art. 337 comma terzo c.p.p., concernendo la prova della legittimazione ad esercitare il diritto di querela in nome della persona giuridica, ente o associazione, pone quale onere per il querelante l'indicazione della fonte specifica dei suoi poteri di rappresentanza, la quale costituisce una condizione di efficacia dell'atto, che deve essere verificata entro il termine di cui all'art. 124 c.p. Quando si tratta di società di capitali, l'onere è adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 c.c. quale fonte, onde la prova di legittimazione è fornita, mentre non vi è ragione di presumere eventuale limitazione della norma statutaria, che per legge deve essere espressa.
Cass. pen. n. 8819/1996
In tema di querela, con riferimento al termine perentorio di cui all'art. 124, primo comma, c.p., (e nell'ipotesi in cui il diritto in questione non appartenga a persona giuridica), in virtù del nesso di rappresentanza organica — che comporta la riferibilità alla persona giuridica degli atti compiuti dalla persona fisica che legalmente la rappresenta — ai fini della valutazione degli stati soggettivi giuridicamente rilevanti, deve farsi riferimento agli atti negoziali compiuti dalla persona giuridica medesima, il contenuto dei quali, se espressivo della sussistenza di una determinata conoscenza, di quest'ultima costituisce prova idonea.
Cass. pen. n. 8294/1996
Nei reati permanenti perseguibili a querela, la querela deve essere presentata entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto delittuoso e non interrompe la permanenza che si protrae fino alla sentenza di primo grado senza che sia necessario presentare ulteriore querela e, quando nel capo di imputazione sia contestata la data di accertamento e non quella di cessazione della permanenza, senza che il P.M. debba in dibattimento procedere ad ulteriore contestazione. (Fattispecie in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare).
Cass. pen. n. 3103/1994
Ogni qualvolta venga eccepita la tardività della querela, la prova del difetto di tempestività dev'essere fornita da chi lo deduce e non può basarsi su semplici presunzioni o mere supposizioni. (Fattispecie in tema di diffamazione a mezzo stampa, nella quale la S.C. ha censurato la pronuncia di merito che aveva ritenuto immotivatamente che la persona offesa, cittadino italiano, fosse venuta a conoscenza dell'opera lesiva della reputazione del coniuge deceduto, prima della pubblicazione in lingua italiana ed aveva altresì stimato che la produzione del documento di acquisto del libro e le altre circostanze di fatto che la stessa parte lesa chiedeva di poter provare possono costituire un espediente per procrastinare il termine di presentazione della querela).
Cass. pen. n. 3671/1992
Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione onde determinarsi. In ogni caso l'onere della prova dell'intempestività incombe su chi la allega e a tal fine non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova rigorosa.
Cass. pen. n. 4985/1992
L'istituto della restituzione in termini non può essere invocato relativamente al termine per proporre querela. (In motivazione la S.C. ha chiarito che la restituzione è consentita per i soli termini contemplati nel codice di procedura penale e che, in ogni caso, prima della presentazione della querela, non esiste né un procedimento né una «parte» di esso, a cui fa riferimento l'art. 175 c.p.p.).
Cass. pen. n. 15263/1989
Anche nell'ipotesi di reato permanente il termine per la proposizione della querela si misura dal giorno della conoscenza del fatto reato.
Cass. pen. n. 5674/1989
La notizia del fatto dalla cui data decorre il termine per la proposizione della querela non presuppone la specifica conoscenza delle generalità del querelato, essendo sufficiente per una valida querela la descrizione del fatto e l'indicazione dell'autore o degli autori, anche indipendentemente da una specifica individuazione, purché siano presentati elementi inequivoci che ne consentano l'effettuazione in momento successivo.
Cass. pen. n. 78/1989
Per aversi rinunzia tacita al diritto di querela è necessario che i fatti incompatibili con la volontà di querelarsi, oltre ad essere seri, univoci e concludenti, non siano subordinati al verificarsi di condizioni. (Nella specie, la cassazione ha escluso che potesse essere interpretato come rinuncia tacita il comportamento dei genitori che, dopo la sottrazione consensuale della figlia minore, consentono al seduttore di convivere con lei in attesa e sotto condizione di prossime nozze).
Cass. pen. n. 2009/1985
Ai fini della contestazione del termine entro il quale risulti essere stata proposta la querela, se questa è spedita a mezzo posta, va fatto riferimento soltanto alla data in cui la stessa risulta pervenuta nell'ufficio competente, a nulla rilevando il giorno certo della sua spedizione.