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Art. 124 — Termine per proporre la querela. Rinuncia

Art. 124 — Termine per proporre la querela. Rinuncia

Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa [ c.p.p. 339 ] o tacita da parte di colui al quale ne spetta l’esercizio [ 542 ].

Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi [ 597 ].

La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 7988/2017

La decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento di tali verifiche, non potendo farsi discendere dall’inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l’imputato.

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Cass. pen. n. 37383/2016

La tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l’accesso agli atti, non é consentita al giudice di legittimità.

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Cass. pen. n. 24380/2015

Deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio.

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Cass. pen. n. 39184/2013

La stipula di un contratto di transazione in ordine al danno subito non costituisce, di per sé, atto incompatibile con la volontà di presentare querela e non configura, pertanto, un’ipotesi di rinuncia tacita della persona offesa alla proposizione della querela, ai sensi dell’art. 124, comma terzo, cod. pen.

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Cass. pen. n. 29378/2013

Il contenuto della querela può essere integrato successivamente alla presentazione dell’atto a condizione che l’istanza di punizione, relativa ai reati commessi in danno del querelante, sufficientemente specificati nei loro elementi costitutivi, risulti presentata completa nei suoi elementi essenziali entro il termine che la legge prescrive per la sua presentazione. (Fattispecie in cui nella querela, concernente ingiurie di un datore di lavoro ad un dipendente, presentata entro il termine di legge erano indicati tutti i fatti avvenuti mentre il successivo atto era finalizzato esclusivamente a specificare il giorno in cui per la prima volta erano state proferite le espressioni ingiuriose).

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Cass. pen. n. 28036/2013

Il termine per la proposizione della querela per il reato di appropriazione indebita ad oggetto le somme consegnate all’agente a scopo di investimento decorre non dal momento della consegna delle stesse o da quello della scadenza dell’obbligo di restituirle, bensì dal momento in cui la persona offesa abbia raggiunto la consapevolezza che le medesime non verranno restituita per fatto e scelta del detentore.

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Cass. pen. n. 3214/2013

La tardività della querela, ai fini della sua rilevabilità in sede di legittimità, deve risultare dalla sentenza impugnata ovvero da atti da cui risulti immediatamente e inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine che, comportando l’accesso agli atti, non è realizzabile dal giudice di legittimità.

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Cass. pen. n. 2241/2011

In tema di reato permanente, il diritto di presentare querela può essere esercitato dall’inizio della permanenza fino alla decorrenza del termine di tre mesi dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell’arco della permanenza. (Fattispecie in tema di omessa corresponsione dei mezzi di sussistenza al figlio minore da parte del genitore).

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Cass. pen. n. 21889/2010

Il “dies a quo”del termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l’amministratore unico, a cui spetta il potere di querela, sono in grado di impartire le disposizioni per la concreta individuazione del querelando e non il diverso e antecedente momento nel quale l’informazione del fatto sia pervenuta a ramificazioni periferiche della società.

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Cass. pen. n. 25986/2009

Il termine per la proposizione della querela decorre, per la parte lesa che sia già in possesso di elementi oggettivi per l’identificazione dell’autore del reato, non già dal momento in cui la stessa decida di pervenire a detta, concreta, identificazione, bensì dal momento in cui la stessa sia in grado di attivarsi onde giungere a tale conoscenza. (Fattispecie di ritenuta tardività di querela presentata oltre un anno dopo il fatto nonostante la parte lesa fosse in grado, già in precedenza, di localizzare la casa ove si era consumata la pretesa violenza a suo danno).

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Cass. pen. n. 42891/2008

In tema di condizioni di procedibilità, il diritto di querela decorre, in caso di reato continuato, dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto reato e non dall’ultimo momento consumativo della continuazione. (Fattispecie in tema di reati sessuali ).

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Cass. pen. n. 33466/2008

Ai fini della tempestiva presentazione della querela, grava sulla persona offesa, nell’ipotesi dei cosiddetti «ignoti identificabili » un onere di accertamento in ordine all’identità del soggetto attivo del reato (In motivazione, la S.C. ha precisato che ricorre l’ipotesi dei cosiddetti «ignoti identificabili » nel caso in cui l’autore del reato, non conosciuto nella sue generalità anagrafiche, sia fisicamente noto alla persona offesa e facilmente individuabile dalla stessa ).

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Cass. pen. n. 13938/2008

Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata.

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Cass. pen. n. 183/2008

In caso di reato continuato, da considerarsi quale fenomeno unitario solo per i limitati fini previsti espressamente dalla legge, il termine per proporre querela decorre autonomamente dalla data di consumazione di ogni singolo reato.

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Cass. pen. n. 15853/2006

È onere dell’imputato farsi carico di indicare al giudice elementi e circostanze tendenti a dimostrare la tardività della querela. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza in quanto, a fronte dell’allegazione da parte dell’imputato di una serie di elementi volti a dimostrare la intempestività della querela, i giudici di merito si erano sottratti ad ogni doverosa indagine al riguardo).

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Cass. pen. n. 5944/2006

In presenza di una diffamazione «a formazione progressiva» il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il denigrato può avere ed ha cognizione dell’offesa, a nulla rilevando che ciò derivi dal coordinamento dell’ultima espressione denigratoria con le precedenti che, valutate autonomamente, potrebbero risultare neutre. Ne consegue che, qualora il messaggio denigratorio risulti intellegibile solo all’esito di una serie di articoli costituenti una sorta di «campagna stampa» in danno di qualcuno, è solo in quel momento che sorgono le condizioni per la formulazione dell’istanza punitiva e non quando il disegno diffamatorio era in itinere.

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Cass. pen. n. 40274/2005

Il termine per proporre la querela è di tre mesi, e non di novanta giorni, decorrente, ex art. 124, comma primo, c.p., dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

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Cass. pen. n. 35122/2003

L’onere della prova dell’intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicché l’eventuale situazione di incertezza va risolta a favore del querelante. (Nella specie non si è ritenuta prova sufficiente alla dimostrazione della piena conoscenza del fatto da parte del titolare del diritto di querela l’acquisizione al processo dei tabulati Telecom relativi a telefonate che lo avrebbero reso edotto del reato consumato in suo danno).

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Cass. pen. n. 35958/2002

Non costituisce manifestazione univoca di una volontà incompatibile con la proposizione di querela (art. 124 c.p.) la transazione sul risarcimento dei danni intervenuta con la società assicuratrice per la responsabilità civile, atteso che tale atto negoziale ha un contenuto privatistico e non implica di per sé la volontà di rinunciare alla istanza punitiva nei confronti dell’offensore e che, anche in tema di rinuncia, l’art. 339 c.p.p. tiene distinta l’ipotesi relativa alla querela da quella riguardante l’azione civile risarcitoria

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Cass. pen. n. 29923/2002

Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo diritto ha conoscenza certa del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, e cioè dalla data del reato perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi. (Fattispecie in tema di truffa contrattuale nella quale il corrispettivo del bene venduto era costituito da titoli di credito e con riferimento alla quale si è ritenuto che il termine per la proposizione della querela decorresse dal momento della loro completa riscossione da parte dell’agente).

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Cass. pen. n. 25193/2002

In tema di decorrenza del termine per la proposizione della querela, la «notizia del fatto che costituisce il reato», dalla cui data, ai sensi dell’art. 124 c.p., inizia la detta decorrenza, non può precedere la consumazione dell’illecito, Ove però questa si protragga nel tempo, come nel caso di reato necessariamente o eventualmente permanente, il momento a cui deve aversi riguardo è quello in cui si realizzano gli elementi necessari del reato e non quello in cui cessa la consumazione. Pertanto, nel caso di truffa «contrattuale» commessa mediante induzione del soggetto passivo al versamento di un acconto, seguito dal rilascio di effetti cambiari soggetti a periodiche scadenze successive, il termine per la presentazione della querela ex art. 124 c.p. decorre non dalla cessazione degli effetti del reato (che si avrebbe solo con la definitiva acquisizione da parte dell’agente della valuta di tutti i titoli cambiari), ma fin dal versamento dell’acconto, in quanto è da tale momento, nel quale già si verifica un depauperamento del soggetto passivo con correlativo arricchimento dell’agente, che il reato medesimo risulta già perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi, per cui ne diviene astrattamente possibile la conoscenza idonea a segnare l’inizio del termine di presentazione della querela.
Nel caso di truffa contrattuale mediante rilascio di effetti cambiari con scadenze successive, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento del pagamento dei primi titoli cambiari, ovvero dell’eventuale versamento di un acconto in denaro, poiché con la effettiva percezione della valuta si realizza il vantaggio patrimoniale dell’agente ed il reato si consuma, ancorché gli effetti pregiudizievoli si protraggano nel tempo.

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Cass. pen. n. 3315/2000

Ai fini della decorrenza del termine perentorio della querela occorre che l’offeso abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto delittuoso, in maniera da possedere tutti gli elementi di valutazione onde determinarsi. Invero, per notizia del fatto che costituisce reato, indicata dal comma primo dell’art. 124 c.p., è da intendere la conoscenza certa del fatto, non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche sotto quello soggettivo, concernente la identificazione dell’autore del reato, che è indispensabile perché la parte offesa dal reato, anche “intuitu personae”, possa fare quella scelta che la legge rimette alla sua discrezione.

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Cass. pen. n. 1094/2000

La mancanza di un atto formale di querela o, almeno, di una manifestazione di volontà della parte offesa che richieda, anche implicitamente, la punizione dell’autore del reato, non può essere superata con la considerazione che il reato era in origine perseguibile di ufficio, perchè, in tal modo, si verrebbe a vanificare il valore del termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 124 c.p., decorrente dalla conoscenza del fatto storico riconducibile ad una ipotesi di reato.

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Cass. pen. n. 14660/1999

Il termine di tre mesi, previsto per la presentazione della querela, decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se (e nel momento in cui) il soggetto passivo ha contezza dell’autore e possa, quindi, liberamente determinarsi. Pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all’art. 124 c.p. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall’esito di tali indagini. (Fattispecie in tema di diffamazione consumata mediante l’invio di lettere anonime, nella quale l’offeso, prima di proporre querela, ha esperito accertamenti, anche di natura tecnica, per giungere alla identificazione dell’autore degli scritti).

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Cass. pen. n. 10363/1999

In tema di falso in cambiale, il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento in cui il soggetto legittimato ad avanzare l’istanza di punizione viene genericamente informato della messa in circolazione di un titolo ad apparente sua firma, ma dal momento in cui egli ha conoscenza degli estremi del titolo, anche per poterne riconoscere o disconoscere la sottoscrizione.

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Cass. pen. n. 10721/1998

L’onere della prova della intempestività della querela è a carico di chi allega l’inutile decorso del termine, e la decadenza dal diritto di proporla va accertata secondo criteri rigorosi e non può ritenersi verificata in base a semplici supposizioni prive di valore probatorio. (Nella specie la Corte ha escluso che dalla semplice conoscenza da parte del procuratore costituito nel procedimento civile della sottrazione del compendio pignorato potesse ritenersi ipso iure conosciuto tale evento anche dalla parte rappresentata, titolare del diritto di querela).

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Cass. pen. n. 5007/1998

Il termine per proporre querela comincia a decorrere dal momento in cui il titolare del relativo diritto si sia reso conto di tutte le connotazioni oggettive e soggettive necessarie per l’integrazione del reato. Invero, per notizia del fatto che costituisce reato, indicata dal primo comma dell’art. 124 c.p., è da intendere la conoscenza certa che del fatto delittuoso si siano verificati i requisiti costitutivi, in modo che l’offeso abbia avuto nozione di tutti gli elementi necessari per proporre fondatamente istanza di punizione.

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Cass. pen. n. 9552/1997

Il termine per la presentazione della querela per il reato di insolvenza fraudolenta decorre non già dalla data in cui si verifica l’inadempimento dell’obbligazione, ma da quella in cui il creditore acquisisce la certezza che l’obbligato, contraendo l’obbligazione, aveva dissimulato il proprio stato di insolvenza ed aveva contratto l’obbligazione con il proposito di non adempierla. (Nella fattispecie è stato ritenuto termine iniziale quello del tentativo di esecuzione forzata esperito dal creditore).

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Cass. pen. n. 1460/1997

La disposizione dell’art. 337 comma terzo c.p.p., concernendo la prova della legittimazione ad esercitare il diritto di querela in nome della persona giuridica, ente o associazione, pone quale onere per il querelante l’indicazione della fonte specifica dei suoi poteri di rappresentanza, la quale costituisce una condizione di efficacia dell’atto, che deve essere verificata entro il termine di cui all’art. 124 c.p. Quando si tratta di società di capitali, l’onere è adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza, poiché tale indicazione comporta l’implicito riferimento all’art. 2384 c.c. quale fonte, onde la prova di legittimazione è fornita, mentre non vi è ragione di presumere eventuale limitazione della norma statutaria, che per legge deve essere espressa.

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Cass. pen. n. 8819/1996

In tema di querela, con riferimento al termine perentorio di cui all’art. 124, primo comma, c.p., (e nell’ipotesi in cui il diritto in questione non appartenga a persona giuridica), in virtù del nesso di rappresentanza organica — che comporta la riferibilità alla persona giuridica degli atti compiuti dalla persona fisica che legalmente la rappresenta — ai fini della valutazione degli stati soggettivi giuridicamente rilevanti, deve farsi riferimento agli atti negoziali compiuti dalla persona giuridica medesima, il contenuto dei quali, se espressivo della sussistenza di una determinata conoscenza, di quest’ultima costituisce prova idonea.

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Cass. pen. n. 8294/1996

Nei reati permanenti perseguibili a querela, la querela deve essere presentata entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto delittuoso e non interrompe la permanenza che si protrae fino alla sentenza di primo grado senza che sia necessario presentare ulteriore querela e, quando nel capo di imputazione sia contestata la data di accertamento e non quella di cessazione della permanenza, senza che il P.M. debba in dibattimento procedere ad ulteriore contestazione. (Fattispecie in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare).

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Cass. pen. n. 3103/1994

Ogni qualvolta venga eccepita la tardività della querela, la prova del difetto di tempestività dev’essere fornita da chi lo deduce e non può basarsi su semplici presunzioni o mere supposizioni. (Fattispecie in tema di diffamazione a mezzo stampa, nella quale la S.C. ha censurato la pronuncia di merito che aveva ritenuto immotivatamente che la persona offesa, cittadino italiano, fosse venuta a conoscenza dell’opera lesiva della reputazione del coniuge deceduto, prima della pubblicazione in lingua italiana ed aveva altresì stimato che la produzione del documento di acquisto del libro e le altre circostanze di fatto che la stessa parte lesa chiedeva di poter provare possono costituire un espediente per procrastinare il termine di presentazione della querela).

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Cass. pen. n. 3671/1992

Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione onde determinarsi. In ogni caso l’onere della prova dell’intempestività incombe su chi la allega e a tal fine non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova rigorosa.

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Cass. pen. n. 4985/1992

L’istituto della restituzione in termini non può essere invocato relativamente al termine per proporre querela. (In motivazione la S.C. ha chiarito che la restituzione è consentita per i soli termini contemplati nel codice di procedura penale e che, in ogni caso, prima della presentazione della querela, non esiste né un procedimento né una «parte» di esso, a cui fa riferimento l’art. 175 c.p.p.).

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Cass. pen. n. 15263/1989

Anche nell’ipotesi di reato permanente il termine per la proposizione della querela si misura dal giorno della conoscenza del fatto reato.

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Cass. pen. n. 5674/1989

La notizia del fatto dalla cui data decorre il termine per la proposizione della querela non presuppone la specifica conoscenza delle generalità del querelato, essendo sufficiente per una valida querela la descrizione del fatto e l’indicazione dell’autore o degli autori, anche indipendentemente da una specifica individuazione, purché siano presentati elementi inequivoci che ne consentano l’effettuazione in momento successivo.

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Cass. pen. n. 78/1989

Per aversi rinunzia tacita al diritto di querela è necessario che i fatti incompatibili con la volontà di querelarsi, oltre ad essere seri, univoci e concludenti, non siano subordinati al verificarsi di condizioni. (Nella specie, la cassazione ha escluso che potesse essere interpretato come rinuncia tacita il comportamento dei genitori che, dopo la sottrazione consensuale della figlia minore, consentono al seduttore di convivere con lei in attesa e sotto condizione di prossime nozze).

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Cass. pen. n. 2009/1985

Ai fini della contestazione del termine entro il quale risulti essere stata proposta la querela, se questa è spedita a mezzo posta, va fatto riferimento soltanto alla data in cui la stessa risulta pervenuta nell’ufficio competente, a nulla rilevando il giorno certo della sua spedizione.

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