14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1152 del 23 maggio 1992
Testo massima n. 1
Nel caso in cui, dopo nuove indagini ed emergenze, si sia proceduto legittimamente a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, è dalla data relativa a quest’ultima che decorre il termine semestrale per il compimento delle indagini preliminari, previsto dall’art. 405, secondo comma, c.p.p., e, conseguentemente, è a tale data che occorre fare riferimento al fine di valutare la tempestività [ o non ] dell’eventuale richiesta di proroga del suddetto termine ex art. 406, primo comma, stesso codice, essendo la precedente iscrizione superata dalle successive vicende processuali.
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