Cass. pen. n. 1152 del 23 maggio 1992

Testo massima n. 1


Nel caso in cui, dopo nuove indagini ed emergenze, si sia proceduto legittimamente a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, è dalla data relativa a quest'ultima che decorre il termine semestrale per il compimento delle indagini preliminari, previsto dall'art. 405, secondo comma, c.p.p., e, conseguentemente, è a tale data che occorre fare riferimento al fine di valutare la tempestività (o non) dell'eventuale richiesta di proroga del suddetto termine ex art. 406, primo comma, stesso codice, essendo la precedente iscrizione superata dalle successive vicende processuali.

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