Cass. pen. n. 5782 del 5 febbraio 2013

Testo massima n. 1


La richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, da notificare all'indagato per consentirgli di controdedurre, deve contenere, ai sensi dell'art. 406 cod. proc. pen., l'indicazione della notizia di reato - senza che siano necessarie indicazioni temporali e spaziali del fatto né delle norme che si intendono violate in concreto - e l'esposizione dei motivi che giustificano la proroga, i quali costituiscono l'oggetto del contraddittorio.

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