Cass. pen. n. 25458 del 8 giugno 2004
Testo massima n. 1
In tema di misure cautelari personali, la durata massima della custodia nella fase delle indagini preliminari è aumentata, ai sensi dell'art. 303, comma primo lett. a) nn. 2 e 3, c.p.p., da sei mesi ad un anno per i delitti consumati indicati nell'art. 407, comma secondo lett. a) n. 7 bis, c.p.p., ma rimane ferma a mesi sei per gli stessi delitti ove integrati a livello di tentativo, ostandovi il principio di tassatività ed atteso che ove il legislatore ha voluto ricomprendervi i delitti tentati, come nel n. 2 della stessa lett. a) del comma secondo del citato art. 407, ciò è avvenuto espressamente.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi