Cass. pen. n. 34460 del 22 novembre 1998
Testo massima n. 1
La notificazione della richiesta di proroga delle indagini di cui all'art. 406 c.p.p. mira a realizzare il contraddittorio cartolare fra le parti, che il P.M. non deve impedire qualora l'organo dell'accusa sia in possesso, oltre che delle generalità, anche della indicazione del domicilio della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, indicazione eventualmente già comunicata dalla polizia giudiziaria (art. 347 c.p.p.) ovvero altrimenti acquisita direttamente dallo stesso P.M. (art. 330 c.p.p.). Pertanto, tale indicazione deve, se già emergente dagli atti dell'indagine, essere precisata nella richiesta, formulata ai sensi della seconda parte del primo comma dell'art. 406 c.p.p. Ne consegue ulteriormente che, in presenza di istanza del P.M. di proroga del termine delle indagini preliminari, che non contenga anche l'indicazione di almeno alcuno dei luoghi riferibili alla persona nei cui confronti si procede né altra indicazione sulla impossibilità di acquisizione del dato in questione, non è abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., investito della istanza, richieda all'organo dell'accusa di fornire, eventualmente, il dato mancante, necessario per la notificazione ex art. 406, comma terzo, c.p.p.
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