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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1036 del 15 maggio 1992

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1036 del 15 maggio 1992

Testo massima n. 1

In tema di proroga del termine stabilito per il compimento delle indagini preliminari, soltanto se la richiesta di proroga è pervenuta al Gip prima che il termine sia scaduto, questi è tenuto o a concedere la proroga ovvero, qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concederla, a provvedere a norma del quinto comma dell’art. 406 c.p.p. Nel caso in cui, invece, la richiesta pervenga al Gip quando il termine è già scaduto, detto giudice, atteso il chiaro disposto del settimo comma del succitato articolo, non può che fissare un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del P.M. a norma dell’art. 405 c.p.p.

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