Cass. civ. n. 18016 del 01 luglio 2024
Testo massima n. 1
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE) - IN GENERE Addizionale IRES - Settore degli idrocarburi - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 - Decorrenza disposta dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2015 - Effetti sulle obbligazioni tributarie per i periodi d'imposta anteriori al 12 febbraio 2015 - Diritto al rimborso dei relativi versamenti anche successivi - Esclusione.
In materia di addizionale Ires per le imprese operanti nel settore della commercializzazione degli idrocarburi (c.d. Robin tax), la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, disposta a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2015 nella G.U., non produce effetti sulle obbligazioni tributarie riguardanti adempimenti relativi ai periodi d'imposta chiusi in data antecedente al 12 febbraio 2015, con esclusione, pertanto, del diritto al rimborso dei relativi versamenti, anche se effettuati successivamente a tale data.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 26/06/2008 num. 112 art. 81 com. 17 CORTE COST.
Decreto Legge 26/06/2008 num. 112 art. 81 com. 18 CORTE COST.
Legge 06/08/2008 num. 133 art. 1 com. 1 CORTE COST.
Costituzione art. 136