Cass. civ. n. 18019 del 01 luglio 2024

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Provvedimento reso dal giudice delegato ex art. 169bis l. fall. - Contestabilità in un giudizio a cognizione piena - Sussistenza - Omologazione del concordato preventivo - Preclusione – Esclusione - Ragioni.


In tema di concordato preventivo, la parte rimasta insoddisfatta dal provvedimento reso ai sensi dell'art. 169-bis l.fall., anche in sede di reclamo, avente a oggetto la sorte dei contratti pendenti stipulati dall'imprenditore ammesso alla procedura, può far valere l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento o sospensione, come pure le questioni relative ai crediti che ne derivano, mediante una domanda giudiziale in sede ordinaria, atteso il carattere amministrativo e non giurisdizionale dell'oggetto del predetto provvedimento, che resta tale anche nell'ipotesi in cui il concordato sia stato omologato, non sussistendo in tale ipotesi alcuna preclusione da giudicato impeditiva della proponibilità dell'azione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16532 del 2022

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 72 com. 1
Legge Falliment. art. 169 bis

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