Cass. pen. n. 18020 del 18 gennaio 2024

Testo massima n. 1


SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Disciplina penale dei rifiuti - Attività di demolizione di un edificio - Qualifica come "processo di produzione" - Esclusione - Conseguenze.


In tema di tutela penale dell'ambiente, l'attività di demolizione di un edificio non può essere definita "processo di produzione", quale quello indicato dall'art. 184-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, sicché i materiali che ne derivano devono essere qualificati in termini di rifiuti e non di sottoprodotti.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 33028 del 2015

Normativa correlata

Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 lett. QQ) CORTE COST.
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 bis com. 1 lett. B)
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 256 art. 184
Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205

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