Cass. civ. n. 18027 del 23 giugno 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Opposizione di terzo revocatoria - Conoscenza del dolo o della collusione - Durante la pendenza del giudizio tra le parti colluse - “Dies a quo” per la proposizione dell’opposizione - Dal passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce - Possibilità di un suo intervento “ad opponendum” - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di opposizione di terzo revocatoria, il creditore può venire a conoscenza del dolo o della collusione anche in pendenza del giudizio tra le parti colluse, sicché, in tale ipotesi, è dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce quest'ultimo che decorre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 326, comma 1, e 404, comma 2, c.p.c. per la proposizione dell'opposizione, sempreché il creditore non eserciti il diritto di intervenire volontariamente e tempestivamente "ad opponendum" nel medesimo giudizio, onde far valere le ragioni contrarie all'accoglimento della domanda, a tutela dei suoi interessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo cui il rapporto collusivo, intercorso tra il debitore esecutato e i suoi genitori e concretatosi nella proposizione, da parte di questi ultimi, dell'azione ex art. 2932 c.c. onde ottenere il trasferimento della proprietà del bene ipotecato, era stato conosciuto dalle banche creditrici per avere i genitori allegato copia della relativa domanda nel procedimento per opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 405 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 326 com. 1
Cod. Civ. art. 2932
Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 20 com. 1 lett. G
Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 61