Cass. civ. n. 18027 del 23 giugno 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Opposizione di terzo revocatoria - Conoscenza del dolo o della collusione - Durante la pendenza del giudizio tra le parti colluse - “Dies a quo” per la proposizione dell’opposizione - Dal passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce - Possibilità di un suo intervento “ad opponendum” - Sussistenza - Fattispecie.


In tema di opposizione di terzo revocatoria, il creditore può venire a conoscenza del dolo o della collusione anche in pendenza del giudizio tra le parti colluse, sicché, in tale ipotesi, è dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce quest'ultimo che decorre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 326, comma 1, e 404, comma 2, c.p.c. per la proposizione dell'opposizione, sempreché il creditore non eserciti il diritto di intervenire volontariamente e tempestivamente "ad opponendum" nel medesimo giudizio, onde far valere le ragioni contrarie all'accoglimento della domanda, a tutela dei suoi interessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo cui il rapporto collusivo, intercorso tra il debitore esecutato e i suoi genitori e concretatosi nella proposizione, da parte di questi ultimi, dell'azione ex art. 2932 c.c. onde ottenere il trasferimento della proprietà del bene ipotecato, era stato conosciuto dalle banche creditrici per avere i genitori allegato copia della relativa domanda nel procedimento per opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2151 del 1983

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 405 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 326 com. 1
Cod. Civ. art. 2932
Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 20 com. 1 lett. G
Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 61

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