Cass. pen. n. 661 del 14 gennaio 2004

Testo massima n. 1


L'opposizione all'archiviazione non rientra nel genus impugnazioni, siccome diretta non contro un provvedimento giurisdizionale, ma contro una richiesta di un organo non giurisdizionale, e dunque costituisce esercizio del contraddittorio. Ne consegue che, trovando applicazione l'art. 101 c.p.p. (secondo cui la persona offesa dal reato per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti può nominare un difensore nelle forme previste all'art. 96, secondo comma), deve ritenersi che l'uso del termine “può” rende manifesta la facoltatività della nomina del difensore, di talchè diritti e facoltà possono esercitarsi anche personalmente, senza l'assistenza e senza la rappresentanza di un difensore.

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