Art. 408 – Codice di procedura penale – Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato
1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate [357, 373] e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari [294, 401].
2. Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.
3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa [90] può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. La persona offesa è altresì informata della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'art. 624 bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 12259/2018
La disposizione di cui all'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., che stabilisce l'obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa in caso di delitti commessi con "violenza alla persona", è riferibile a reati commessi con atti intenzionali di violenza, sia fisica che morale, restando esclusi i delitti colposi, per loro natura non intenzionali.
Cass. civ. n. 11379/2018
Il pubblico ministero può revocare la richiesta di archiviazione, in maniera espressa o tacita purchè univoca, fin quanto il giudice non si sia pronunciato sulla stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la sollecitazione da parte del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, formulata nel corso dell'udienza camerale, di disporre l'imputazione coatta, non sia equipollente alla revoca della richiesta di archiviazione, concernendo un epilogo rientrante nella previsione dell'art. 409 cod. proc. pen. e del tutto diverso dalla restituzione degli atti all'organo inquirente).
Cass. civ. n. 11897/2017
La dichiarazione della persona offesa di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione deve essere presentata in forma scritta, con l'utilizzo di una modalità che, assicurando la provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, sia idonea allo scopo di garantire che pervenga al pubblico ministero procedente prima della decisione del Gip sulla richiesta di archiviazione. (Fattispecie relativa a dichiarazione contenuta all'interno di un'istanza di avocazione del procedimento, che la stessa persona offesa aveva presentato al procuratore generale presso la corte d'appello. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che la predetta dichiarazione fosse idonea a far sorgere, in capo al pubblico ministero procedente, l'obbligo di far notificare la richiesta di archiviazione alla persona offesa, in quanto l'istanza di avocazione non è atto destinato al predetto P.M., e non potendo ritenersi che il procuratore generale sia tenuto a trasmetterla all'ufficio procedente).
Cass. civ. n. 7946/2017
In caso di annullamento del decreto di archiviazione per omesso avviso alla persona offesa della relativa richiesta, gli atti devono essere restituiti al pubblico ministero, dal momento che la nullità è conseguenza dell'inosservanza di un onere di integrazione del contraddittorio che fa capo al P.M. e per il quale non è previsto rimedio da parte del Giudice. (Fattispecie di annullamento, senza rinvio, di decreto di archiviazione per delitto di falso ideologico).
Cass. civ. n. 14777/2017
Nell'ipotesi di reato permanente (nella specie quello di associazione di stampo mafioso) l'archiviazione non seguita dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni in merito al medesimo illecito con riferimento ai comportamenti successivi a quelli oggetto del provvedimento di archiviazione, con eventuale applicazione di una misura cautelare per tali fatti ulteriori; ne consegue che l'eventuale riapertura delle indagini in ordine alle condotte precedenti, intervenuta successivamente alla disposta misura, non costituisce elemento nuovo idoneo a scardinare il giudicato cautelare formatosi rispetto all'oggetto della misura già emessa.
Cass. civ. n. 31675/2017
L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, da cui consegue la violazione del contraddittorio e la nullità del decreto di archiviazione, si configura anche nel caso in cui l'omissione sia stata causata dal mancato inserimento nel fascicolo del procedimento della relativa istanza ritualmente formulata, non sussistendo un onere della persona offesa di accertarsi, dopo la proposizione della richiesta, che gli adempimenti amministrativi funzionali a detto inserimento si realizzino. (Fattispecie in cui la denuncia-querela integrativa, che conteneva la richiesta ex art. 408, comma secondo, cod. proc. pen., non era stata inserita nel fascicolo del p.m.).
Cass. civ. n. 10959/2016
La disposizione dell'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., che stabilisce l'obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa dei delitti commessi con "violenza alla persona", è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsti rispettivamente dagli artt. 612-bis e 572 cod. pen., in quanto l'espressione "violenza alla persona" deve essere intesa alla luce del concetto di "violenza di genere", risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario.
Cass. civ. n. 15739/2015
E' nullo, per violazione del diritto al contraddittorio, il decreto di archiviazione nel caso in cui l'avviso della richiesta di archiviazione sia notificato alla persona offesa, che ha chiesto di essere informata, presso la sua residenza per compiuta giacenza nonostante abbia nominato un difensore di fiducia, in quanto in tal caso il domicilio si intende eletto presso il difensore stesso ai sensi dell'art. 33 disp. Att. cod. proc. Pen.
Cass. civ. n. 11168/2015
La notifica della richiesta di archiviazione presso il difensore della persona offesa che abbia dichiarato di volerne essere informata, deve intendersi correttamente effettuata, a norma dell'art. 33, disp. att., cod. proc. pen., anche nell'ipotesi in cui la persona offesa abbia precedentemente eletto un proprio domicilio. (Nella fattispecie, la notifica era stata effettuata presso lo studio di difensore revocato dalla persona offesa che aveva eletto domicilio in un luogo diverso con dichiarazione comunicata all'ufficio del P.M. in epoca successiva a tale notifica).
Cass. civ. n. 7786/2014
Nei reati relativi alla prevenzione del rischio sismico, persona offesa è solo la p.a., in quanto si tratta di fattispecie avente ad oggetto esclusivamente la tutela dell'interesse pubblico, sicché il privato che sostenga di aver subito un pregiudizio dalla realizzazione di una costruzione in violazione della normativa antisismica può assumere esclusivamente la qualità di soggetto danneggiato e non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. né, successivamente, ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.
Cass. civ. n. 4170/2013
Nel reato di rivelazione ed utilizzazione di segreto di ufficio, dovendo la persona offesa essere individuata esclusivamente nella P.A. il privato, che tutt'al più può essere considerato terzo danneggiato, non è legittimato a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di archiviazione e ad attivare i meccanismi di controllo previsti dagli artt. 408 - 410 c.p.p..
Cass. civ. n. 11634/2012
Agli eredi o ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta non in conseguenza del reato non è riconoscibile la facoltà di opporsi alla richiesta di archiviazione, nè il diritto di ricevere l'avviso della sua proposizione. (In applicazione del suddetto principio la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso della persona offesa deceduta dopo la proposizione dell'impugnazione).
Cass. civ. n. 39242/2011
In caso di annullamento senza rinvio del decreto di archiviazione per omesso avviso della relativa richiesta alla persona offesa, gli atti devono essere restituiti non al giudice che ha adottato il provvedimento annullato, ma al pubblico ministero, sul quale grava l'onere di provvedere all'integrazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 14705/2011
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., richiesto dell'archiviazione in un procedimento in danno di "persona da identificare", disponga all'esito dell'udienza camerale l'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nominativo di una persona identificata, imponendo contestualmente al P.M. la formulazione dell'imputazione a carico della predetta, previa notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p..
Cass. civ. n. 3414/2011
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari revoca il decreto di archiviazione precedentemente emesso. (Fattispecie in cui il giudice aveva motivato la revoca in ragione della mancata richiesta da parte del pubblico ministero della convalida dell'arresto dell'indagato da lui liberato).
Cass. civ. n. 1508/2011
L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, in quanto priva detta parte della facoltà di proporre opposizione. Tale nullità, insanabile ex art. 127 c.p.p., può essere fatta valere con ricorso per cassazione senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 585 stesso codice.
Cass. civ. n. 11854/2010
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., verificata l'omissione dell'avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta a norma dell'art. 408 c.p.p., revochi il decreto di archiviazione precedentemente emesso.
Cass. civ. n. 5784/2008
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., sulla richiesta di archiviazione, restituendo gli atti al P.M. e disponendo un supplemento di indagine, fissi le forme e le modalità degli accertamenti da compiere, e stabilisca altresì il termine per il compimento delle indagini medesime.
Cass. civ. n. 31921/2007
In tema di archiviazione, il diritto a ricevere l'avviso della richiesta non si estende al prossimo congiunto (nella specie, la moglie) della persona offesa deceduta non in conseguenza del reato. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittimo che il PM, dopo avere richiesto l'archiviazione e aver tentato la notifica al querelante, appresone il decesso, abbia omesso di inoltrare l'avviso agli eredi).
Cass. civ. n. 29898/2006
In tema di delitti contro la fede pubblica, la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione spetta anche al denunziante qualora, in relazione al caso concreto, si accerti che la falsità abbia leso anche la sfera giuridica dei soggetti nei cui confronti l'atto, il documento o la falsa dichiarazione vengono fatti valere, trattandosi di reati plurioffensivi.
Cass. civ. n. 22909/2005
È abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il Gip, all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., dopo aver ordinato l'espletamento di nuove indagini, fissi contestualmente una nuova udienza di rinvio per l'ulteriore corso, in quanto crea un vincolo per le valutazioni conclusive del P.M. circa l'idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio.
Cass. civ. n. 18981/2005
Anche in caso di nuova richiesta di archiviazione dopo l'espletamento delle indagini suppletive disposte dal Gip in accoglimento della opposizione della parte offesa, il P.M. che reiteri la richiesta è tenuto a darne avviso alla stessa parte offesa che abbia a suo tempo dichiarato di volerne essere informata (art. 408, comma secondo, c.p.p.), ciò a garanzia del contraddittorio anche in questa fase e di eventuale nuova opposizione (art. 410). (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 34524/2004
Dal complesso della normativa che regola il processo si ricava il principio secondo cui il pubblico ministero, ove ritenga fin dall'inizio che un fatto sia ictu oculi penalmente irrilevante ovvero che non corrisponda ad alcuna ipotesi di reato (c.d. pseudonotizia di reato), non per questo può esercitare un diretto potere di archiviazione ma è comunque tenuto a chiedere al giudice il relativo provvedimento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal denunciante avverso il provvedimento con il quale il pubblico ministero — dopo aver, peraltro, fatto effettuare alcune indagini — aveva disposto la diretta trasmissione degli atti all'archivio, ha annullato senza rinvio il detto provvedimento, disponendo la trasmissione degli atti allo stesso pubblico ministero per il corso ulteriore).
Cass. civ. n. 29477/2004
La dichiarazione della persona offesa di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione, come previsto dall'art. 408 comma 2 c.p.p., può essere anche successiva alla comunicazione della notizia di reato ma, per comportare l'obbligo, da parte del P.M., di far notificare l'avviso della richiesta di archiviazione, deve necessariamente precedere la formulazione di tale richiesta, fermo restando che, qualora la persona offesa ne sia comunque venuta a conoscenza, essa ha pur sempre il diritto, finché non sia intervenuta la pronuncia del giudice, di proporre opposizione ai sensi dell'art. 410 c.p.p.
Cass. civ. n. 6475/2004
Il rispetto del termine previsto dall'art. 408, comma terzo c.p.p. per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione costituisce per la parte offesa un semplice onere, in quanto il suo mancato rispetto, pur non incidendo sull'ammissibilità dell'atto oppositivo, espone la parte offesa al rischio di investire il giudice a procedimento già definito.
Cass. civ. n. 661/2004
L'opposizione all'archiviazione non rientra nel genus impugnazioni, siccome diretta non contro un provvedimento giurisdizionale, ma contro una richiesta di un organo non giurisdizionale, e dunque costituisce esercizio del contraddittorio. Ne consegue che, trovando applicazione l'art. 101 c.p.p. (secondo cui la persona offesa dal reato per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti può nominare un difensore nelle forme previste all'art. 96, secondo comma), deve ritenersi che l'uso del termine “può” rende manifesta la facoltatività della nomina del difensore, di talchè diritti e facoltà possono esercitarsi anche personalmente, senza l'assistenza e senza la rappresentanza di un difensore.
Cass. civ. n. 47717/2003
È illegittima (ma non abnorme, e dunque contro di essa non può esperirsi — per il principio della tassatività delle impugnazioni — ricorso per cassazione) l'ordinanza con la quale il Gip, sulla richiesta di archiviazione, restituisca gli atti al P.M. perché provveda all'interrogatorio dell'imputato, laddove tuttavia nell'ordinanza medesima manchi la prevista indicazione delle ulteriori indagini da compiere.
Cass. civ. n. 46274/2003
L'omesso avviso della richiesta di archiviazione del P.M. alla parte offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, in quanto priva detta parte della facoltà di proporre opposizione. Tale nullità, insanabile ex art. 127 c.p.p., può essere fatta valere con ricorso per cassazione senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 585 stesso codice.
Cass. civ. n. 39751/2003
In tema di abuso d'ufficio, un soggetto privato non assume la qualità di persona offesa dal reato, allorché sia realizzato un ingiusto vantaggio patrimoniale, giacchè l'unica parte offesa è la pubblica amministrazione. Ne consegue che, in tal caso, non è ammessa l'opposizione del privato alla richiesta di archiviazione. (Fattispecie al caso in cui i membri di una commissione di esame erano stati denunciati per irregolarità nella valutazione dei titoli concorsuali allo scopo di avvantaggiare un candidato).
Cass. civ. n. 10692/2003
È affetto da nullità e pertanto è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 409 ultimo comma c.p.p., il decreto di archiviazione emesso dal Gip prima dell'avvenuta notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione disposta dal P.M.