Art. 408 – Codice di procedura penale – Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate [357, 373] e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari [294, 401].

2. Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa [90] può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. La persona offesa è altresì informata della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'art. 624 bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 4170/2013

Nel reato di rivelazione ed utilizzazione di segreto di ufficio, dovendo la persona offesa essere individuata esclusivamente nella P.A. il privato, che tutt'al più può essere considerato terzo danneggiato, non è legittimato a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di archiviazione e ad attivare i meccanismi di controllo previsti dagli artt. 408 - 410 c.p.p..

Cass. civ. n. 11634/2012

Agli eredi o ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta non in conseguenza del reato non è riconoscibile la facoltà di opporsi alla richiesta di archiviazione, nè il diritto di ricevere l'avviso della sua proposizione. (In applicazione del suddetto principio la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso della persona offesa deceduta dopo la proposizione dell'impugnazione).

Cass. civ. n. 14705/2011

È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., richiesto dell'archiviazione in un procedimento in danno di "persona da identificare", disponga all'esito dell'udienza camerale l'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nominativo di una persona identificata, imponendo contestualmente al P.M. la formulazione dell'imputazione a carico della predetta, previa notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p..

Cass. civ. n. 3414/2011

È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari revoca il decreto di archiviazione precedentemente emesso. (Fattispecie in cui il giudice aveva motivato la revoca in ragione della mancata richiesta da parte del pubblico ministero della convalida dell'arresto dell'indagato da lui liberato).

Cass. civ. n. 1508/2011

L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, in quanto priva detta parte della facoltà di proporre opposizione. Tale nullità, insanabile ex art. 127 c.p.p., può essere fatta valere con ricorso per cassazione senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 585 stesso codice.

Cass. civ. n. 5784/2008

È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., sulla richiesta di archiviazione, restituendo gli atti al P.M. e disponendo un supplemento di indagine, fissi le forme e le modalità degli accertamenti da compiere, e stabilisca altresì il termine per il compimento delle indagini medesime.

Cass. civ. n. 31921/2007

In tema di archiviazione, il diritto a ricevere l'avviso della richiesta non si estende al prossimo congiunto (nella specie, la moglie) della persona offesa deceduta non in conseguenza del reato. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittimo che il PM, dopo avere richiesto l'archiviazione e aver tentato la notifica al querelante, appresone il decesso, abbia omesso di inoltrare l'avviso agli eredi).

Cass. civ. n. 29898/2006

In tema di delitti contro la fede pubblica, la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione spetta anche al denunziante qualora, in relazione al caso concreto, si accerti che la falsità abbia leso anche la sfera giuridica dei soggetti nei cui confronti l'atto, il documento o la falsa dichiarazione vengono fatti valere, trattandosi di reati plurioffensivi.

Cass. civ. n. 18981/2005

Anche in caso di nuova richiesta di archiviazione dopo l'espletamento delle indagini suppletive disposte dal Gip in accoglimento della opposizione della parte offesa, il P.M. che reiteri la richiesta è tenuto a darne avviso alla stessa parte offesa che abbia a suo tempo dichiarato di volerne essere informata (art. 408, comma secondo, c.p.p.), ciò a garanzia del contraddittorio anche in questa fase e di eventuale nuova opposizione (art. 410). (Mass. redaz.).

Cass. civ. n. 34524/2004

Dal complesso della normativa che regola il processo si ricava il principio secondo cui il pubblico ministero, ove ritenga fin dall'inizio che un fatto sia ictu oculi penalmente irrilevante ovvero che non corrisponda ad alcuna ipotesi di reato (c.d. pseudonotizia di reato), non per questo può esercitare un diretto potere di archiviazione ma è comunque tenuto a chiedere al giudice il relativo provvedimento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal denunciante avverso il provvedimento con il quale il pubblico ministero — dopo aver, peraltro, fatto effettuare alcune indagini — aveva disposto la diretta trasmissione degli atti all'archivio, ha annullato senza rinvio il detto provvedimento, disponendo la trasmissione degli atti allo stesso pubblico ministero per il corso ulteriore).

Cass. civ. n. 29477/2004

La dichiarazione della persona offesa di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione, come previsto dall'art. 408 comma 2 c.p.p., può essere anche successiva alla comunicazione della notizia di reato ma, per comportare l'obbligo, da parte del P.M., di far notificare l'avviso della richiesta di archiviazione, deve necessariamente precedere la formulazione di tale richiesta, fermo restando che, qualora la persona offesa ne sia comunque venuta a conoscenza, essa ha pur sempre il diritto, finché non sia intervenuta la pronuncia del giudice, di proporre opposizione ai sensi dell'art. 410 c.p.p.

Cass. civ. n. 6475/2004

Il rispetto del termine previsto dall'art. 408, comma terzo c.p.p. per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione costituisce per la parte offesa un semplice onere, in quanto il suo mancato rispetto, pur non incidendo sull'ammissibilità dell'atto oppositivo, espone la parte offesa al rischio di investire il giudice a procedimento già definito.

Cass. civ. n. 661/2004

L'opposizione all'archiviazione non rientra nel genus impugnazioni, siccome diretta non contro un provvedimento giurisdizionale, ma contro una richiesta di un organo non giurisdizionale, e dunque costituisce esercizio del contraddittorio. Ne consegue che, trovando applicazione l'art. 101 c.p.p. (secondo cui la persona offesa dal reato per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti può nominare un difensore nelle forme previste all'art. 96, secondo comma), deve ritenersi che l'uso del termine “può” rende manifesta la facoltatività della nomina del difensore, di talchè diritti e facoltà possono esercitarsi anche personalmente, senza l'assistenza e senza la rappresentanza di un difensore.

Cass. civ. n. 46274/2003

L'omesso avviso della richiesta di archiviazione del P.M. alla parte offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, in quanto priva detta parte della facoltà di proporre opposizione. Tale nullità, insanabile ex art. 127 c.p.p., può essere fatta valere con ricorso per cassazione senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 585 stesso codice.

Cass. civ. n. 39751/2003

In tema di abuso d'ufficio, un soggetto privato non assume la qualità di persona offesa dal reato, allorché sia realizzato un ingiusto vantaggio patrimoniale, giacchè l'unica parte offesa è la pubblica amministrazione. Ne consegue che, in tal caso, non è ammessa l'opposizione del privato alla richiesta di archiviazione. (Fattispecie al caso in cui i membri di una commissione di esame erano stati denunciati per irregolarità nella valutazione dei titoli concorsuali allo scopo di avvantaggiare un candidato).

Cass. civ. n. 10662/2003

L'oggetto della tutela penalistica, del delitto di millantato credito, è esclusivamente il prestigio della pubblica amministrazione che pertanto è l'unica parte offesa, mentre colui che ha versato le somme di denaro al millantatore è semplice soggetto danneggiato dal reato, con la conseguenza che quest'ultimo non ha diritto a ricevere la notifica della richiesta di archiviazione, così come non ha diritto di opporvisi.

Cass. civ. n. 40484/2002

Il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione per violazione dell'art. 408, comma 2, c.p.p. non è previsto da alcuna disposizione del codice di rito; non appare, pertanto, consentito disapplicare, in virtù dell'interpretazione estensiva, il principio di tassatività delle impugnazioni, dilatando l'impugnabilità di un provvedimento, quale quello di archiviazione, che essendo pronunciato allo stato degli atti, può essere, ove ne ricorrano le condizioni, sempre revocato.

Cass. civ. n. 16923/2002

In tema di archiviazione, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 408, comma 3 c.p.p., secondo la quale nell'avviso della richiesta del pubblico ministero di archiviazione da notificare alla persona offesa va precisato che entro dieci giorni, si può prendere visione degli atti e proporre opposizione, non dà luogo a nullità in quanto essa incide solamente sulle modalità dell'intervento della persona offesa dal reato nel procedimento di archiviazione.

Cass. civ. n. 25143/2001

In tema di delitti contro la fede pubblica, la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione può competere anche al denunziante. Tale categoria di reati infatti, essendo idonea a ledere anche la sfera giuridica dei soggetti nei cui confronti l'atto, il documento o la falsa dichiarazione vengono fatti valere, ha carattere plurioffensivo, che li rende non assimilabili, sotto tale profilo, ai delitti contro la amministrazione della giustizia. Questi ultimi, integrano fattispecie lesive dell'interesse della collettività al corretto procedere della giurisdizione, con la conseguenza che l'interesse del privato può assumere rilievo solo riflesso e mediato.

Cass. civ. n. 19128/2001

Deve considerarsi abnorme, perché si colloca del tutto al di fuori dell'ordinamento e determina una stasi processuale non altrimenti rimuovibile se non con l'impugnazione ed il conseguente annullamento, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari - dopo la dichiarazione di nullità del decreto di citazione da parte del giudice del dibattimento - dichiari irricevibile la richiesta del pubblico ministero di archiviazione o di sentenza di estinzione del reato per prescrizione, giacché in tal caso la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato e grado in cui era stata compiuto l'atto nullo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che spetta al pubblico ministero valutare se persistano ancora le condizioni richieste per l'esercizio dell'azione penale ovvero per formulare richiesta di archiviazione o di sentenza di non luogo a procedere).

Cass. civ. n. 2756/2000

Gli atti, non classificabili sulla base di schemi aprioristici, che il pubblico ministero ritenga inidonei ad assurgere a dato rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione penale possono essere iscritti nel registro mod. 45, previsto appunto per gli atti non costituenti notizie di reato, e non essere quindi ulteriormente trattati, senza che all'uopo occorra un avallo che assuma la forma di un apposito provvedimento del giudice per le indagini preliminari; il che non impedisce, tuttavia, che qualora la notizia iscritta nel registro mod. 45 sia, in realtà, una notizia di reato, sia soggetta alle regole formali previste per le notizie di reato dal codice di rito. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha escluso che potesse qualificarsi abnorme, ed ha conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal pubblico ministero, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, richiesto di pronunciare decreto di archiviazione su di una notizia iscritta al registro mod. 45, aveva dichiarato non luogo a provvedere, disponendo la restituzione degli atti all'ufficio richiedente).

Cass. civ. n. 3596/1999

Allorché, sulla richiesta del P.M. di archiviazione, il Gip si dichiari incompetente e trasmetta gli atti al pubblico ministero del luogo di competenza, la nuova richiesta di archiviazione deve essere comunicata alla parte offesa che abbia a suo tempo dichiarato di volerne essere informata, atteso che il provvedimento interlocutorio sulla competenza non esaurisce la fase delle indagini preliminari onde resta integra la volontà originariamente manifestata dalla parte offesa di essere informata circa l'eventuale richiesta di archiviazione.

Cass. civ. n. 3266/1999

In tema di procedimento di archiviazione, non può desumersi dalla costituzione di parte civile una manifestazione implicita di volontà della parte offesa di ottenere l'avviso della richiesta di informazione, che dev'essere, invece, esplicita e formale.

Cass. civ. n. 1523/1999

La persona offesa, cui deve essere eventualmente comunicata la richiesta di archiviazione della notitia criminis è soltanto il soggetto passivo del reato, che, nel reato monoffensivo, è individuabile sulla base dell'oggettività giuridica normativamente determinata, mentre, nel reato plurioffensivo, è anche la persona fisica, sulla quale cade l'azione del colpevole, pur se la incriminazione sia prevista a tutela di un interesse pubblico generale, facente capo alla collettività o ad un ente. Pertanto, il denunciante o il danneggiato eventuale ben possono, nelle varie fattispecie di reato plurioffensivo, coincidere con il soggetto passivo generale o con quello particolare, ma essi, qualora non abbiano o non provino di avere anche tale qualità, non hanno diritto ad essere informati della richiesta di archiviazione e non sono legittimati a proporre ricorso per cassazione. (Fattispecie in tema di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico relativa alla cartografia di un parco naturale, in cui la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del denunziante che, lamentando di non aver ricevuto comunicazione ai sensi dell'art. 408 comma 2 c.p.p., non aveva tuttavia dimostrato la sua eventuale posizione di persona direttamente offesa dall'ipotizzato reato).

Cass. civ. n. 1055/1999

A seguito della istanza della persona offesa di essere informata della richiesta di archiviazione da parte del P.M., pur se presentata dopo tale richiesta ma prima del decreto di archiviazione, deve provvedersi all'adempimento previsto dal comma secondo dell'art. 408 c.p.p.

Cass. civ. n. 3399/1997

L'istanza della persona offesa dal reato di essere informata della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero può essere utilmente presentata anche il giorno precedente all'emissione del provvedimento di archiviazione, perché deve ritenersi comunque idonea a dar corso agli adempimenti prescritti dall'art. 408, secondo e terzo comma, c.p.p. e 126 att. c.p.p., ben potendo il sollecito inoltro dell'istanza medesima, nonostante gli atti del procedimento siano già stati trasmessi al giudice per le indagini preliminari, impedire l'emissione del provvedimento predetto. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento di archiviazione che era stato adottato senza che fosse informata della richiesta formulata dal pubblico ministero la persona offesa dal reato, la quale aveva inoltrato istanza di essere avvisata con telegramma pervenuto il giorno prima dell'emissione del provvedimento stesso).

Cass. civ. n. 2790/1997

L'istanza della persona offesa dal reato di essere informata della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero può essere utilmente proposta, come si ricava dalla lettera dell'art. 408, secondo comma, c.p.p., solo fino a che lo stesso pubblico ministero non abbia inoltrato detta richiesta al giudice per le indagini preliminari. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale la persona offesa denunciava la nullità del decreto di archiviazione emesso nonostante il giorno precedente alla pronuncia avesse depositato l'istanza di essere informata circa le determinazioni del pubblico ministero, ed ha precisato che non può individuarsi nel testo della legge alcuna disposizione che consenta la sospensione della pronuncia di archiviazione qualora la persona offesa abbia presentato l'istanza de qua successivamente alla formulazione della relativa richiesta da parte del titolare dell'azione penale).

Cass. civ. n. 2160/1997

La ratio della norma che pone a carico della persona offesa dal reato l'onere di chiedere di essere informata dell'eventuale richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero è solo quella di esonerare le procure da inutili adempimenti: dovranno essere avvertiti esclusivamente coloro che dichiarano di volerlo, con la conseguenza che nessuna violazione di legge sussiste in caso di mancata comunicazione della detta richiesta del P.M. alla persona offesa rimasta inerte. Da tale disposizione, però, non può assolutamente discendere che la persona offesa, la quale non presenti la richiesta ex art. 408, comma 2, c.p.p., perde tutti i diritti riconosciutile dal nuovo codice di rito, tra cui quello di opporsi all'eventualità di archiviazione del procedimento e di innescare così la procedura camerale prevista dagli artt. 409 e 410 stesso codice. Infatti, qualora l'opposizione venga comunque presentata tempestivamente anche da chi non abbia ricevuto — ovvero, come nel caso di specie, da chi l'abbia ricevuto pur non avendo diritto di riceverlo — l'avviso in questione, essa, lungi dall'essere per questa ragione inammissibile, deve venire presa in considerazione dal giudice per le indagini preliminari, che deve provvedere secondo il disposto dell'art. 410 c.p.p., e cioè attraverso il procedimento camerale. Un diverso comportamento del giudice, che non rende possibile il contraddittorio pronunciando decreto di archiviazione, viola il diritto di intervento della persona offesa, la cui tutela è espressamente posta — a pena di nullità — dall'art. 178, lett. c) c.p.p.

Cass. civ. n. 5017/1996

Poiché il pubblico ministero deve notificare l'avviso della eventuale richiesta di archiviazione alla persona offesa, questa ultima, qualora dichiari di volerne essere informata, deve farlo o nel fornire la notitia criminis, ovvero anche successivamente, ma comunque in tempo utile per gli adempimenti disposti dall'art. 408 c.p.p. (e cioè prima della formulazione della richiesta di archiviazione). Ciò al fine di consentire al P.M. di trasmettere gli atti al Gip, ed a quest'ultimo di sapere se la persona offesa — entro i dieci giorni stabiliti — intenda procedere alla visione degli atti e presentare opposizione.

Cass. civ. n. 3010/1996

Deve considerarsi provvedimento abnorme quello caratterizzato da vizi in procedendo o in iudicando, del tutto imprevedibili per il legislatore, da dover essere considerato completamente avulso dall'ordinamento giuridico. In tal caso, non essendo previsto contro un provvedimento del genere, proprio a cagione della sua abnormità, uno specifico mezzo di gravame, l'esigenza di giustizia che esso venga annullato, in quanto contrastante con l'ordinamento giuridico, può essere appagata, ai sensi dell'art. 111, secondo comma della Costituzione, mediante l'immediato ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge. (Nel caso in esame, il Gip ha reiteratamente invitato il P.M. a notificare ai denuncianti la richiesta di archiviazione, sulla base dell'erroneo presupposto che gli stessi fossero parti-offese. La Corte, nonostante l'illegittimità del provvedimento, ne ha escluso l'abnormità perché non sussiste un potere esclusivo del P.M. nell'individuazione e nella citazione della parte offesa, essendo lo stesso solo il dominus delle indagini preliminari e la determinazione del giudice comporta un adeguamento alla stessa da parte di tutte le parti, private o pubbliche).

Ricerca articolo

Ricerca altre sentenze

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale