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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 18981 del 19 maggio 2005

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 18981 del 19 maggio 2005

Testo massima n. 1

Anche in caso di nuova richiesta di archiviazione dopo l’espletamento delle indagini suppletive disposte dal Gip in accoglimento della opposizione della parte offesa, il P.M. che reiteri la richiesta è tenuto a darne avviso alla stessa parte offesa che abbia a suo tempo dichiarato di volerne essere informata [ art. 408, comma secondo, c.p.p. ], ciò a garanzia del contraddittorio anche in questa fase e di eventuale nuova opposizione [ art. 410 ]. [ Mass. redaz. ]

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