Cass. pen. n. 29477 del 30 giugno 2004

Testo massima n. 1


La dichiarazione della persona offesa di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione, come previsto dall'art. 408 comma 2 c.p.p., può essere anche successiva alla comunicazione della notizia di reato ma, per comportare l'obbligo, da parte del P.M., di far notificare l'avviso della richiesta di archiviazione, deve necessariamente precedere la formulazione di tale richiesta, fermo restando che, qualora la persona offesa ne sia comunque venuta a conoscenza, essa ha pur sempre il diritto, finché non sia intervenuta la pronuncia del giudice, di proporre opposizione ai sensi dell'art. 410 c.p.p.

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