Cass. pen. n. 10662 del 7 marzo 2003

Testo massima n. 1


L'oggetto della tutela penalistica, del delitto di millantato credito, è esclusivamente il prestigio della pubblica amministrazione che pertanto è l'unica parte offesa, mentre colui che ha versato le somme di denaro al millantatore è semplice soggetto danneggiato dal reato, con la conseguenza che quest'ultimo non ha diritto a ricevere la notifica della richiesta di archiviazione, così come non ha diritto di opporvisi.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE