14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 16923 del 7 maggio 2002
Posted at 15:41h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di archiviazione, la violazione della disposizione contenuta nell’art. 408, comma 3 c.p.p., secondo la quale nell’avviso della richiesta del pubblico ministero di archiviazione da notificare alla persona offesa va precisato che entro dieci giorni, si può prendere visione degli atti e proporre opposizione, non dà luogo a nullità in quanto essa incide solamente sulle modalità dell’intervento della persona offesa dal reato nel procedimento di archiviazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]