Cass. pen. n. 25143 del 20 giugno 2001
Testo massima n. 1
In tema di delitti contro la fede pubblica, la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione può competere anche al denunziante. Tale categoria di reati infatti, essendo idonea a ledere anche la sfera giuridica dei soggetti nei cui confronti l'atto, il documento o la falsa dichiarazione vengono fatti valere, ha carattere plurioffensivo, che li rende non assimilabili, sotto tale profilo, ai delitti contro la amministrazione della giustizia. Questi ultimi, integrano fattispecie lesive dell'interesse della collettività al corretto procedere della giurisdizione, con la conseguenza che l'interesse del privato può assumere rilievo solo riflesso e mediato.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi