Cass. pen. n. 3399 del 12 luglio 1997
Testo massima n. 1
L'istanza della persona offesa dal reato di essere informata della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero può essere utilmente presentata anche il giorno precedente all'emissione del provvedimento di archiviazione, perché deve ritenersi comunque idonea a dar corso agli adempimenti prescritti dall'art. 408, secondo e terzo comma, c.p.p. e 126 att. c.p.p., ben potendo il sollecito inoltro dell'istanza medesima, nonostante gli atti del procedimento siano già stati trasmessi al giudice per le indagini preliminari, impedire l'emissione del provvedimento predetto. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento di archiviazione che era stato adottato senza che fosse informata della richiesta formulata dal pubblico ministero la persona offesa dal reato, la quale aveva inoltrato istanza di essere avvisata con telegramma pervenuto il giorno prima dell'emissione del provvedimento stesso).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi