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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1817 del 7 luglio 1995

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1817 del 7 luglio 1995

Testo massima n. 1

Il reato di omissione di atti di ufficio, punito dall’art. 328, comma 2, c.p. integra un delitto plurioffensivo, nel senso che lede, oltre all’interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della pubblica amministrazione, anche il concorrente interesse del privato leso dall’omissione o dal ritardo dell’atto amministrativo dovuto. Tale norma, infatti, da un lato presuppone una richiesta presentata da un soggetto che vi abbia interesse, in quanto titolare di una situazione giuridica qualificata come diritto soggettivo o interesse legittimo e, dall’altro, tutela l’aspettativa dell’istante ad ottenere il provvedimento richiesto per, in alternativa, la comunicazione dei motivi del ritardo o della mancata adozione del provvedimento. Ne consegue che il richiedente interessato riveste la posizione di persona offesa dal reato, tutelata dalle garanzie procedimentali previste dagli artt. 408-410 c.p.p., a cominciare dal diritto alla notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione del pubblico ministero.

Testo massima n. 2

L’art. 408, comma 2, c.p.p., nel prescrivere la notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia fatto istanza di essere informata dell’eventuale archiviazione, non impone che tale istanza sia contestuale alla presentazione della notizia di reato, ma ne consente la proposizione anche successivamente, senza indicazione di un termine perentorio. Ne consegue che questa può essere presentata anche dopo il deposito della richiesta di archiviazione, purché ovviamente prima che il provvedimento sia stato adottato. Né alla predetta istanza della persona offesa è applicabile il termine di dieci giorni precritto dall’art. 408, comma 3, c.p.p., sia perché questo è riferito all’opposizione, sia perché esso decorre dalla notifica della richiesta di archiviazione che, proprio nel difetto di una precedente istanza della parte offesa di essere informata non è eseguita. Nell’ipotesi in cui l’istanza di essere informato venga presentata dopo la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ma prima del decreto di archiviazione, la richiesta deve essere notificata al ricorrente, soprassedendosi sulla pronuncia di archiviazione.

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