Cass. civ. n. 18075 del 01 luglio 2024
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Tutela reintegratoria attenuata ex art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970 - Presupposti all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 2022 - Accertamento del giudice - Contenuto.
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, all'esito della sentenza della Corte cost. n. 125 del 2022 l'accertamento del giudice che prelude all'applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dall'art. 18, comma 4, st.lav. ha ad oggetto la semplice insussistenza del fatto posto a base del recesso datoriale, non essendo più richiesta la verifica di manifesta inesistenza dei presupposti di legittimità dello stesso.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7 CORTE COST.