Cass. pen. n. 1810 del 05 dicembre 2024
Testo massima n. 1
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del d.lgs. n.74 del 2000 (ora abrogato) - Concorso con il delitto di bancarotta fraudolenta - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.
È configurabile il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, posto che le relative norme incriminatrici non regolano la "stessa materia" ex art. 15 cod. pen., data la diversità del bene giuridico tutelato (interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, da un lato, e interesse della massa dei creditori al soddisfacimento dei propri diritti, dall'altro), della natura delle fattispecie astratte (di pericolo quella fiscale, di danno quella fallimentare), dell'elemento soggettivo (dolo specifico quanto alla prima, generico quanto alla seconda) e della potenziale platea dei soggetti attivi (più ristretta nel delitto fallimentare, formata solo dall'imprenditore dichiarato fallito e dagli organi amministrativi delle imprese societarie ed enti assimilati, più ampia in quello fiscale, astrattamente riferibile ad ogni contribuente, ancorché non imprenditore o assimilato). (Fattispecie antecedente l'abrogazione dell'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, disposta dall'art. 101, comma 1, lett. z), d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11
Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Decreto Legisl. 05/11/2024 num. 173 art. 101 com. 1 lett. Z)