Cass. civ. n. 1818 del 17 gennaio 2024

Testo massima n. 1


PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Distanze tra fabbricati – Deroga all'art. 9, comma 1, del d.m. n. 1444 del 1968 – Condizioni – Potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi da parte del G.O.


In tema di distanze tra fabbricati, l'art. 9, comma 1, d.m. n. 1444 del 1968 è derogabile a condizione che le diverse distanze siano inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio per il perseguimento del pubblico interesse e il G.O. ha il potere di disapplicare, incidenter tantum, il provvedimento amministrativo illegittimo che consenta la costruzione in violazione dei suddetti presupposti.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12424 del 2010

Normativa correlata

Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9 com. 1

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE