Cass. civ. n. 1818 del 25 gennaio 2025
Testo massima n. 1
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Impiego pubblico privatizzato - Sanzione conservativa inflitta per plurime condotte - Esclusione della sussistenza di parte degli illeciti contestati - Conseguenze - Art. 63, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Potere-dovere del giudice di rideterminare la sanzione - Criteri.
In tema di pubblico impiego privatizzato, nel giudizio di impugnazione di sanzione disciplinare conservativa inflitta per una pluralità di condotte, il giudice, ove escluda la sussistenza di una parte degli illeciti contestati, è tenuto a verificare la proporzionalità della sanzione rispetto agli addebiti accertati, tenendo conto della tipizzazione degli illeciti e delle sanzioni contenute nel codice disciplinare e, a fronte di un riscontrato difetto di proporzionalità, deve rideterminare la sanzione ai sensi dell'art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017, anche senza un'espressa domanda in tal senso delle parti.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 21 com. 1 PENDENTE