Cass. pen. n. 1367 del 20 gennaio 2004

Testo massima n. 1


In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, la necessaria indicazione delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova deve considerarsi carente non solo quando manchi nell'atto ogni riferimento ad ulteriori adempimenti istruttori, ma anche quando il giudice constati, pur senza spingersi ad una prognosi sull'esito delle indagini che non gli è consentita nella delibazione di ammissibilità, che gli accertamenti prospettati risultano ictu oculi irrilevanti o non pertinenti, ossia tali da non incidere sulla notitia criminis o sull'attività di indagine già svolta dal pubblico ministero.

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