Art. 410 – Codice di procedura penale – Opposizione alla richiesta di archiviazione
1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.
2. Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell'articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l'avviso per l'udienza è notificato al solo opponente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 31601 del 15 settembre 2020
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., anche avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice di pace è esperibile reclamo al tribunale in composizione monocratica. (Qualifica opposizione il ricorso, GIUDICE DI PACE ROMA, 28/06/2019).
Cass. civ. n. 18847/2018
Il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa contro l'ordinanza di archiviazione escludendo, altresì, la deducibilità in sede di reclamo del vizio denunciato dal ricorrente in quanto atteneva alla violazione del contraddittorio c.d. "sostanziale", in relazione al vizio di motivazione sulla configurabilità del reato prospettato ovvero di altro reato).
Cass. pen. n. 17535 del 18 aprile 2018
E inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., senza aver dato avviso alle parti dell'udienza fissata per la decisione sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione, potendo, in tal caso, il reclamante presentare al tribunale richiesta di revoca della decisione assunta. (In motivazione la S.C. ha altresì escluso che l'espressa previsione di non impugnabilità di siffatta ordinanza si ponga in contrasto con l'art. 24 Cost. e con gli artt. 6 e 13 Conv. EDU).
Cass. civ. n. 49395/2018
Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto ricorribile per cassazione, e non reclamabile innanzi al tribunale, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, un decreto di archiviazione emesso in epoca antecedente a tale riforma, ma impugnato successivamente).
Cass. civ. n. 32508/2018
L'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione volto a censurare le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione escludendo, altresì, l'abnormità del provvedimento e ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 410-bis cod. proc. pen., eccepita in relazione agli artt. 3, 24 e 111, commi sesto e settimo, Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione per i motivi di illegittimità patologica della motivazione dell'ordinanza).
Cass. civ. n. 6587/2017
Ai fini della ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve limitarsi a valutare i profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti; ne consegue che è illegittimo il provvedimento di archiviazione emesso "de plano" sulla base di una valutazione di merito degli atti stessi, anche apoditticamente enunciata (come attraverso la mera locuzione "investigazioni irrilevanti"), con la quale si anticipa una prognosi sulla incidenza probatoria delle investigazioni richieste che non può avere ingresso in sede di verifica del diritto della parte offesa al contraddittorio camerale.
Cass. civ. n. 46277/2016
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, il giudice può disporre l'archiviazione senza fissare l'udienza in camera di consiglio a condizione che argomenti in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'opposizione e, segnatamente, in merito all'omessa indicazione delle "ragioni del dissenso" della persona offesa rispetto alla sussumibilità del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Cass. civ. n. 8996/2015
Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il soggetto danneggiato che ha presentato denunzia per il delitto di false dichiarazioni al P.M., nel quale persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività.
Cass. civ. n. 8995/2015
È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla persona offesa avverso il decreto di archiviazione, a nulla rilevando che la stessa abbia il titolo di difensore iscritto nell'apposito albo.
Cass. civ. n. 38801/2014
In tema di archiviazione, l'omessa fissazione da parte del G.i.p. dell'udienza camerale di cui all'art. 410 cod. proc. pen. e l'omessa motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di archiviazione, emesso dal G.i.p. senza provvedere sull'atto di opposizione all'archiviazione tempestivamente inoltrato con raccomandata postale).
Cass. civ. n. 17970/2014
In tema di procedimento di archiviazione, qualora il g.i.p. abbia dichiarato "de plano" l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa, quest'ultima non può proporre ricorso per cassazione per dedurre difetti di giudizio o di motivazione del provvedimento impugnato, anche in relazione a supposta pretermissione o erronea valutazione delle tesi prospettate dell'opponente, essendo consentita l'impugnazione esclusivamente per censurare il mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio.
Cass. pen. n. 8160 del 20 febbraio 2014
Il reato di falso giuramento è delitto contro l'amministrazione della giustizia, trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, per cui la persona singola, che abbia subito un danno diretto o indiretto, può assumere solo la qualifica di persona danneggiata dal reato ma non quella di persona offesa e non è legittimata a presentare opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero o ad impugnare il provvedimento definitorio del giudice per le indagini preliminari.
Cass. civ. n. 7043/2014
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., all'udienza camerale fissata a seguito dell'opposizione della persona offesa, dichiari preliminarmente inammissibile l'opposizione medesima. (In motivazione, la Corte ha osservato che nella fissazione dell'udienza camerale è implicita l'ammissibilità dell'opposizione, sicché da quel momento deve essere garantito alle parti di interloquire sulla richiesta di archiviazione nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 8129/2012
In tema di opposizione della persona offesa al decreto di archiviazione, il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità dell'opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l'opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento "de plano" con il rito camerale.
Cass. civ. n. 769/2011
Nei reati di cui all'art. 16 del D.L.vo n. 59 del 2005 (oggi art. 29 quattordecies del D.L.vo n. 152 del 2006) attinenti alla violazione della disciplina di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, il bene giuridico tutelato è rappresentato dall'interesse pubblico alla salubrità dell'ambiente, sì che persona offesa dei medesimi è lo Stato che tutela tale interesse ovvero la P.A. che direttamente esercita le attività di controllo e di prevenzione per impedire possibili forme di aggressione al medesimo. (Fattispecie in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione).
Cass. civ. n. 21929/2010
In sede di decisione sull'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione è consentita al giudice la valutazione, adeguatamente motivata, circa la potenzialità dimostrativa delle prove indicate nell'opposizione stessa, potendo verificare la non inerenza alla notizia di reato e l'irrilevanza, ossia la non incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova.
Cass. civ. n. 48440/2008
In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione, in quanto lo stesso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 43755/2008
La omessa valutazione, da parte del decreto di archiviazione del giudice di pace, dell'atto di opposizione della persona offesa, in quanto costituente una violazione del principio del contraddittorio, dà luogo a nullità del decreto stesso deducibile con ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 40601/2008
In tema di archiviazione, l'omessa fissazione da parte del G.i.p. dell'udienza camerale di cui all'art. 410 c.p.p. e l'omessa motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178, comma primo, lett. c ), c.p.p., deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 38534/2008
In tema di archiviazione, il provvedimento assunto de plano dal giudice per le indagini preliminari, nonostante l'opposizione della persona offesa, è illegittimo qualora il giudice, invece di delibare sull'ammissibilità dell'opposizione, valuti il merito della richiesta del pubblico ministero in ordine alla fondatezza dell'accusa. (Nella specie, il G.i.p., invece di considerare i profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti aveva, con ordinanza emessa de plano ritenuto in diritto non configurabile il reato ipotizzato ).
Cass. civ. n. 46982/2007
I delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.
Cass. civ. n. 37960/2007
In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, nell'espressione « investigazione suppletiva» di cui all'art. 410 c.p.p. rientrano non solo le indagini nuove, ma anche quelle che costituiscano un'integrazione di un atto investigativo già compiuto (nella specie, il completamento di una consulenza grafica già espletata).
Cass. civ. n. 35783/2007
È abnorme l'ordinanza di archiviazione adottata dal G.i.p. in carenza della richiesta presentata, con riferimento ai fatti presi in considerazione, dall'organo titolare del potere d'accusa. (Fattispecie relativa ad un'archiviazione disposta all'esito dell'opposizione ex art. 410 c.p.p., in ordine ad una fattispecie criminosa diversa da quella che aveva costituito oggetto della richiesta del P.M. e per la quale quest'ultimo non aveva ancora espletato alcuna attività d'indagine).
Cass. civ. n. 14117/2007
L'opposizione alla richiesta di archiviazione può essere presentata, fino a quando non sia stata pronunciata l'archiviazione, anche dalla persona offesa che non abbia chiesto di essere avvisata. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 13200/2007
Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 410 del c.p.p., può disporre l'archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l'inammissibilità dell'opposizione, per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva, e l'infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò è impugnabile con il ricorso per cassazione. Ne consegue che non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità eventuali ragioni di infondatezza dei temi di prova indicati nell'atto di opposizione, neppure ove attengano a una valutazione prognostica dell'esito della «investigazione suppletiva» e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 10504/2006
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, la specifica richiesta di indagini suppletive e l'indicazione dei relativi mezzi di prova sono elementi sufficienti di ammissibilità dell'atto, e quindi impongono al giudice di procedere in contraddittorio camerale alla delibazione del requisito della fondatezza della notizia di reato.
Cass. civ. n. 22392/2005
In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, la disciplina contenuta nell'art. 410, comma 1, c.p.p., prevede due condizioni di ammissibilità dell'opposizione, l'indicazione dell'oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova. Quindi, l'opposizione deve indicare un preciso tipo di investigazione, suppletiva rispetto a quella espletata dal pubblico ministero, oltre che concreta e specifica, tale da porsi rispetto ai risultati conseguiti dalle indagini dell'organo di pubblica accusa in rapporto di strumentalità dialettica secondo i parametri della pertinenza e della rilevanza, e deve contenere una prospettazione di mezzi della indagine concreti e specifici. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 23624/2004
Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., può disporre l'archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l'inammissibilità dell'opposizione, per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva, e l'infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 2430/2004
All'udienza camerale fissata, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, ai sensi dell'art. 410, comma 3, c.p.p., hanno titolo a partecipare solo le persone offese che, ancorché non destinatarie dell'avviso previsto dall'art. 408, comma 3, c.p.p., abbiano comunque presentato dichiarazione di opposizione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dagli eredi della persona offesa, opponente e successivamente deceduta, i quali, non in detta loro qualità ma assumendo di essere anch'essi persone offese, avevano lamentato di non essere stati avvisati dell'udienza camerale).
Cass. civ. n. 1367/2004
In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, la necessaria indicazione delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova deve considerarsi carente non solo quando manchi nell'atto ogni riferimento ad ulteriori adempimenti istruttori, ma anche quando il giudice constati, pur senza spingersi ad una prognosi sull'esito delle indagini che non gli è consentita nella delibazione di ammissibilità, che gli accertamenti prospettati risultano ictu oculi irrilevanti o non pertinenti, ossia tali da non incidere sulla notitia criminis o sull'attività di indagine già svolta dal pubblico ministero.