Cass. pen. n. 2052 del 8 giugno 2000
Testo massima n. 1
L'opposizione alla richiesta di archiviazione è inammissibile, non solo nel caso di omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive che si richiede siano svolte dal P.M., ma anche quando detta indicazione riguardi accertamenti irrilevanti o non pertinenti, ossia tali da non incidere sulla “notitia criminis” o sull'attività già svolta dal P.M.
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