Cass. pen. n. 21929 del 8 giugno 2010

Testo massima n. 1


In sede di decisione sull'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione è consentita al giudice la valutazione, adeguatamente motivata, circa la potenzialità dimostrativa delle prove indicate nell'opposizione stessa, potendo verificare la non inerenza alla notizia di reato e l'irrilevanza, ossia la non incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova.

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