Cass. civ. n. 18215 del 03 luglio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Accordo sindacale ex art. 4, comma 12, l. n. 223 del 1991, come integrato dall'art. 1, comma 45, l. n. 92 del 2012 - Efficacia sanante - Condizioni.


In ipotesi di licenziamento collettivo, la sottoscrizione di un accordo sindacale ai sensi dell'art. 4, comma 12, della l. n. 223 del 1991, come integrato dall'art. 1, comma 45, della l. n. 92 del 2012, non ha, di per sé, efficacia sanante di eventuali vizi della procedura di riduzione del personale, occorrendo che le parti abbiano inteso procedere, negli effetti, a detta sanatoria. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'efficacia sanante di un accordo privo di ogni riferimento alla comunicazione e alla verifica congiunta delle ragioni per cui la platea dei lavoratori soggetti a licenziamento era stata limitata ad uno solo dei siti produttivi e le mansioni di tali lavoratori dovevano considerarsi infungibili rispetto a quelle degli altri dipendenti).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3045 del 2017

Normativa correlata

Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 2 CORTE COST.
Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 45 CORTE COST.
Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 12 CORTE COST.

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