Cass. pen. n. 18175 del 16 aprile 2003

Testo massima n. 1


In tema di avocazione, il procuratore generale può esercitare il suo potere esclusivamente nei due casi tassativamente previsti dall'art. 412 c.p.p., e cioè nell'ipotesi di inerzia del pubblico ministero relativamente all'esercizio dell'azione penale, o, in alternativa, alla richiesta di archiviazione, e nell'ipotesi di fissazione dell'udienza di opposizione ai sensi dell'art. 409, comma 3 c.p.p.. Il potere di avocazione da parte del procuratore generale non è invece previsto nel caso di rifiuto del pubblico ministero di chiedere la riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p. su richiesta della persona offesa.

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