Cass. civ. n. 18232 del 03 luglio 2024

Testo massima n. 1


COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Requisiti - Identità di parti - "Petitum" e "causa petendi" - Necessità - Fattispecie.


L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il "petitum" e la "causa petendi", restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudicato sull'efficacia di una fideiussione, formatosi in altro processo, tra creditore e uno dei garanti, spiegasse effetti sull'azione revocatoria promossa dal creditore nei riguardi di una donazione di altro fideiussore, in ragione della diversità dell'oggetto di tale giudizio e della presenza, in esso, di una parte estranea al pregresso procedimento).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 15817 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1938
Cod. Civ. art. 2901
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE