Cass. pen. n. 1826 del 17 ottobre 2023

Testo massima n. 1


REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Trasferimento di un bene del fallito a un terzo - Revocatoria fallimentare - Accoglimento - Legittimazione ad impugnare il provvedimento di sequestro preventivo del bene - Curatore - Sussistenza - Terzo - Esclusione - Ragioni.


In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, qualora a seguito di azione revocatoria fallimentare sia stata dichiarata l'inefficacia di un atto dispositivo del fallito nei confronti di un terzo, la legittimazione a impugnare i provvedimenti relativi al sequestro preventivo impeditivo del bene distratto spetta solo al curatore, e non anche al terzo proprietario, poiché, in caso di accoglimento dell'impugnazione, il destinatario esclusivo del bene è il solo curatore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 19078 del 2015

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 66
Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 1)
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.

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