Cass. pen. n. 16851 del 9 aprile 2004

Testo massima n. 1


Gli elementi acquisiti dal pubblico ministero dopo il decreto di archiviazione, in assenza dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini prevista dall'art. 414, comma primo, c.p.p., sono inutilizzabili nel procedimento penale ma non in quello di prevenzione, in cui il giudice non valuta la colpevolezza ma la pericolosità del soggetto.

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