Art. 414 – Codice di procedura penale – Riapertura delle indagini
1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni [157 disp. att.]. La richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale.
2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 335.
2-bis. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 28583/2024
L'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 24251/2024
Il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende al beneficiario le limitazioni previste per l'interdetto e l'inabilitato, deve essere sorretto da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per la quale si comprime la sfera di autodeterminazione del soggetto e la misura di detta limitazione; inoltre, laddove il provvedimento disattenda le indicazioni del beneficiario, lo stesso deve fondarsi non soltanto sul rigoroso accertamento che la persona non sia capace di gestire in modo appropriato i propri interessi e di assumere decisioni adeguatamente protettive, ma anche sulla preventiva valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto e non limitativi della capacità, in modo da proteggere gli interessi della persona senza mortificarla, preservandone la dignità, giacché solo ove questo non sia possibile può farsi luogo alla compressione della sua capacità.
Cass. civ. n. 23855/2024
Nel rito del lavoro, se il ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento di una somma determinata o determinabile (condanna specifica), il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti, definire il giudizio limitando la condanna all'an debeatur, ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur e respingere la domanda se l'attore non ha assolto agli oneri di allegazione e prova degli elementi a tal fine necessari. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto, per difetto di allegazione ed offerta di prova di elementi idonei, della domanda di condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi previdenziali, di una somma pari all'importo della pensione percipienda per gli anni di pensionamento, corrispondente, per il primo anno di questo, ad una cifra determinata).
Cass. civ. n. 23059/2024
Nel processo del lavoro, la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità del ricorso introduttivo che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1, c.p.c., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'impugnata sentenza, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carente allegazione dei fatti nel ricorso di primo e di secondo grado, aveva nella sostanza ravvisato una nullità del ricorso introduttivo del giudizio, non rilevata dal primo giudice e non fatta valere come motivo di impugnazione, ragione per la quale essa avrebbe dovuto invece decidere l'appello nel merito).
Cass. civ. n. 18177/2024
L'autorizzazione alla riapertura delle indagini non richiede l'acquisizione di nuovi elementi di prova, essendo sufficiente a tal fine l'esigenza di nuove investigazioni, che è configurabile anche nel caso in cui si prospetti la necessità di valutare nuove intercettazioni aventi portata indiziante, salvo restando che il vaglio sulla loro utilizzabilità non può che essere demandato alla fase successiva del giudizio.
Cass. civ. n. 14953/2024
Il delitto di istigazione o apologia a pratiche di pedofilia e di pedopornografia è un reato di pericolo concreto, che richiede l'effettiva idoneità della condotta ad indurre altri alla commissione di reati analoghi a quelli istigati o di cui si è fatta apologia, il cui accertamento dev'essere effettuato con giudizio "ex ante", incensurabile in sede di legittimità, avendo riguardo alla situazione che si presentava all'agente al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del singolo caso. (Fattispecie relativa a pubblicazione di un "post" sul "social network Twitter" incitante un'aggressione sessuale in danno di bambine, in cui la Corte ha ravvisato l'elevatissima potenzialità diffusiva del messaggio anche oltre i 241 "followers" che seguivano l'"account", la cui denominazione era, peraltro, evocativa della sfera sessuale).
Cass. civ. n. 2739/2024
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di "repechage" del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.
Cass. civ. n. 1838/2024
Il creditore che agisce per ottenere il pagamento di un importo a titolo di adempimento contrattuale, per non incorrere in una dichiarazione di nullità della domanda giudiziale, è tenuto a indicare le circostanze da cui deriva l'inadempimento del debitore, non essendo sufficiente, stante la natura c.d. eterodeterminata della situazione soggettiva, la sola indicazione del diritto di credito, senza specificazione dei profili di fatto e di diritto da cui scaturisce il titolo alla prestazione di pagamento o di maggiore pagamento rispetto a quanto già percepito.
Cass. civ. n. 44864/2023
La preclusione processuale ex art. 414 cod. proc. pen. derivante dall'omessa riapertura delle indagini dopo l'intervenuta archiviazione richiede che si sia in presenza dello stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'identità del fatto in relazione ad alcuni episodi che, in sé considerati, erano stati già archiviati perché non costituenti notizia di reato, e poi erano stati riproposti nell'imputazione elevata ai sensi dell'art. 319 cod. pen. nell'ottica della complessiva condotta corruttiva).
Cass. civ. n. 24157/2023
In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, lo stato di interdizione legale ai sensi dell'art. 32 c.p. incide sulla sola capacità di agire per il compimento di atti di natura patrimoniale e non determina l'incapacità dell'incolpato di impugnare la sentenza di condanna. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, considerato tardivo sul presupposto della validità della notificazione della sentenza di condanna, relativa all'illecito disciplinare di cui all'art. 4, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, eseguita all'incolpato quando si trovava in condizione di interdizione legale).
Cass. civ. n. 19117/2023
Omessa indicazione nel ricorso del contratto collettivo applicabile - Conseguenze - Nullità del ricorso – Esclusione – Rilevanza probatoria del contratto collettivo. L'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso introduttivo di una causa di lavoro, con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta quindi la nullità del ricorso, costituendo semmai detto documento elemento di prova, la cui mancata produzione, in caso di contestazione della sua esistenza o dei relativi contenuti, può comportare il rigetto della domanda.
Cass. civ. n. 7922/2023
Nell'esercizio del servizio di trasporto di persone affette da disabilità, affidato dalla Ausl ad una cooperativa sociale privata, grava su quest'ultima, in virtù del principio di affidamento, l'obbligo di sorveglianza e di tenere un comportamento diligente, da valutare ex art. 1176, comma 2, c.c., al fine di garantire, nel caso concreto ed in relazione alle specifiche condizioni di vulnerabilità del trasportato, la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso, dovendo rispondere dei danni cagionati per l'omessa adozione delle idonee cautele; la responsabilità della cooperativa sociale non esclude, peraltro, la responsabilità della Ausl, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., per aver affidato ad un preposto/ausiliario un'attività al cui adempimento era tenuta "ex lege".
Cass. pen. n. 17511/2017
Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e determina l'improcedibilità dell'azione penale per lo stesso fatto di reato da parte del medesimo Ufficio del Pubblico Ministero. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretto ravvisare l'identità dell'ufficio requirente nel caso di accorpamento della procura originariamente procedente ad altro Ufficio del Pubblico Ministero a seguito della modifica delle circoscrizioni giudiziarie ).
Cass. pen. n. 3255/2014
La sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 c.p.p. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell'indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi, benché collegati con i fatti oggetto della precedente indagine. Tale principio vale anche per i reati permanenti - come quello di lottizzazione abusiva oggetto del caso di specie - in relazione ai quali il provvedimento di archiviazione relativo ad indagini concernenti fatti od elementi temporalmente definiti non impone di richiedere il decreto di riapertura delle indagini, se queste riguardano fatti o elementi diversi o successivi.
Cass. pen. n. 14991/2012
È inoppugnabile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari autorizza la richiesta del pubblico ministero di riaprire le indagini a seguito della disposta archiviazione.
Cass. pen. n. 6547/2012
Nell'ipotesi di reato permanente, l'archiviazione non seguita dalla riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen. non preclude la possibilità di valutare i comportamenti ed i fatti successivi all'archiviazione, che valgano a dimostrare la consumazione del reato anche alla luce delle condotte pregresse poste in essere dall'imputato. (Fattispecie in tema di partecipazione ad associazione mafiosa, in cui la S.C. ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale).
Cass. pen. n. 33885/2010
Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero. (La Corte ha poi precisato che il provvedimento di archiviazione adottato nel regime normativo del codice di rito penale del 1930 non produce l'indicato effetto preclusivo).
Cass. pen. n. 27672/2007
In tema di autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari, una volta intervenuto il relativo decreto, non suscettibile di gravame in ragione del principio di tassatività delle nullità e dei casi di impugnabilità, inizia a decorrere un nuovo termine di durata delle indagini, dal momento che la precedente fase investigativa è stata conclusa con il decreto di archiviazione e che dalla riapertura delle indagini deriva un procedimento formalmente nuovo, come evidenziato dalla necessità di procedere a nuova iscrizione a norma dell'art. 335 c.p.p.
Cass. pen. n. 25869/2006
Sussiste continuità funzionale ed identitaria, dopo la riforma di cui alla legge n. 479 del 1999, tra l'ufficio del G.i.p. presso il Tribunale e l'ufficio del G.i.p. presso la Pretura, precedentemente previsto. Ne consegue che è necessaria l'autorizzazione alla riapertura delle indagini — con conseguente inutilizzabilità degli atti assunti in mancanza di essa — in ipotesi di archiviazione, per la medesima notitia criminis pronunziata, prima della riforma legislativa citata, dal G.i.p. presso la Pretura.
Cass. pen. n. 23975/2004
In tema di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato, non è richiesta l'autorizzazione del Gip alla riapertura delle indagini, sia perché tale ipotesi è diversa dagli altri casi di archiviazione previsti dagli artt. 408-411 c.p.p. - volti a garantire la posizione di persona sottoposta alle indagini già individuata - sia perché un'opposta conclusione - concretizzantesi nel divieto di svolgere indagini sul fatto nei confronti di chiunque - si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale e con la stessa struttura del provvedimento previsto dall'art. 414 c.p.p., che esplica i suoi effetti nei confronti di persona già determinata e non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni nei confronti di altri soggetti.
Cass. pen. n. 16851/2004
Gli elementi acquisiti dal pubblico ministero dopo il decreto di archiviazione, in assenza dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini prevista dall'art. 414, comma primo, c.p.p., sono inutilizzabili nel procedimento penale ma non in quello di prevenzione, in cui il giudice non valuta la colpevolezza ma la pericolosità del soggetto.
Cass. pen. n. 7958/2004
In tema di riapertura delle indagini, l'inutilizzabilità degli elementi di prova è limitata a quegli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero in ordine alla medesima notitia criminis per la quale è stata in precedenza disposta l'archiviazione, ove siano effettuati senza che sia stato adottato un formale provvedimento di riapertura delle indagini. L'inutilizzabilità riguarda, dunque, unicamente gli atti d'indagine geneticamente compiuti in riferimento ai fatti per i quali vi è stata archiviazione, ma non anche quelli acquisiti e formati in un autonomo procedimento probatorio riferito a fatti diversi e per i quali si pone unicamente una quaestio facti relativa alla valutazione dei contenuti della fonte probatoria riguardante gli episodi oggetto della nuova contestazione.
Cass. pen. n. 36784/2003
In tema di riapertura delle indagini, sono utilizzabili le conversazioni telefoniche, benché intercettate prima della data di emissione del decreto di archiviazione nonché del successivo decreto di riapertura delle indagini, che non erano state sottoposte al Gip e quindi non erano state valutate ai fini dell'archiviazione.
Cass. pen. n. 17900/2002
Non è richiesta l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari alla riapertura delle indagini, dopo il provvedimento di archiviazione disposto per essere ignoti gli autori del reato.
Cass. pen. n. 3839/2002
In tema di “giudicato cautelare”, l'eccezione di inutilizzabilità degli elementi probatori a carico dell'indagato — con conseguente inefficacia della misura custodiale — per la mancata richiesta di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p. da parte dell'ufficio del pubblico ministero in sede, posta a fondamento dell'istanza di revoca della misura cautelare e respinta dal giudice dell'udienza preliminare, può essere legittimamente riproposta quale motivo di appello, ai sensi dell'art. 310 del codice di rito, sebbene non fosse stata dedotta in sede di riesame, in quanto la preclusione relativa al “giudicato cautelare” copre solo il dedotto e non il deducibile.
Cass. pen. n. 36723/2001
In tema di riapertura delle indagini, ai sensi dell'art. 414 c.p.p., deve ritenersi che eventuali irregolarità afferenti il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari autorizzi la suddetta riapertura, siccome non sanzionate dalla legge con previsione di nullità, non possano costituire motivo d'impugnazione del provvedimento medesimo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso un provvedimento di riapertura delle indagini non giustificato, secondo il ricorrente, dalla effettiva emergenza di elementi di novità — peraltro ritenuti invece sussistenti dalla Corte medesima — rispetto alle risultanze sulla base delle quali era stata disposta in precedenza l'archiviazione).
Cass. pen. n. 4717/1999
La pronuncia del decreto di archiviazione determina una preclusione processuale all'utilizzazione degli elementi acquisiti successivamente ad esso e prima dell'adozione del decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p., la cui emissione funge da condizione di procedibilità per la ripresa delle investigazioni in ordine allo stesso fatto e nei confronti delle stesse persone, nonché per l'adozione di ogni consequenziale provvedimento, compresa l'applicazione di misure cautelari. (Fattispecie relativa a ritenuta nullità di provvedimento di coercizione personale adottato sulla base di dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria prima che il P.M. avesse ottenuto dal Gip l'autorizzazione alla riapertura delle indagini).
Cass. pen. n. 7567/1999
L'archiviazione degli atti per essere rimasti ignoti gli autori del reato, rappresentando ipotesi oggettivamente diversa da tutti gli altri casi di archiviazione previsti dalla legge, non determina alcuna preclusione processuale alla ripresa delle indagini, quando emergano elementi di indizio a carico di un soggetto determinato. Infatti l'art. 414 c.p.p. prevede che il Gip autorizzi la riapertura delle indagini solo per le ipotesi in cui il provvedimento di archiviazione sia stato emesso a norma degli articoli precedenti (infondatezza della notizia di reato, difetto di procedibilità, estinzione del reato, mancata previsione del fatto come reato).
Cass. pen. n. 736/1999
In tema di ricorso per cassazione, quando — assumendo che il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito di attività di indagine condotta prima che fosse intervenuto il decreto autorizzativo della riapertura della fase delle indagini preliminari — si deduce la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, per sostenere che gli atti adottati successivamente ad un'attività di indagine non consentita siano invalidi o viziati, occorre dimostrare che essi abbiano effettivamente tenuto conto della attività illegittimamente espletata, apparendo indispensabile accertare se il giudice di merito, al fine di formare il proprio convincimento in relazione ad un provvedimento adottato, abbia concretamente fatto uso degli atti acquisiti al di fuori del codice di rito. Incombe dunque sul ricorrente l'onere di specificare se e quali atti siano stati effettivamente posti a base della decisione che intende impugnare. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso, tendente all'annullamento di un provvedimento di sequestro preventivo, osservando che la censura mossa dal ricorrente con diversi motivi era assolutamente generica e non supportata da sufficienti argomentazioni circa l'effettivo utilizzo, da parte della impugnata ordinanza, degli atti di indagine espletati prima della autorizzazione alla riapertura delle indagini).
Cass. pen. n. 1353/1999
La norma sulla riapertura delle indagini, di cui all'art. 414 c.p.p., è da interpretarsi in stretto collegamento con le regole della competenza territoriale. Ne consegue che l'autorizzazione del giudice non è necessaria allorché le nuove indagini (sullo stesso imputato e per lo stesso fatto) siano iniziate da un pubblico ministero territorialmente diverso.
Cass. pen. n. 393/1999
La mancata osservanza della norma dell'art. 414 c.p.p., relativa alla necessità di decreto del G.i.p. per la riapertura delle indagini, non comporta nullità del procedimento, ma determina solamente l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dal P.M.
Cass. pen. n. 1002/1998
Il tenore letterale dell'art. 414, comma primo, c.p.p., che prevede il decreto motivato del giudice per la riapertura delle indagini «dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti», e la collocazione della fattispecie della pronuncia di tale provvedimento nell'ipotesi in cui sia ignoto l'autore del reato nel successivo art. 415, inducono ad escludere che il P.M. debba richiedere il decreto di riapertura delle indagini quando l'archiviazione sia stata disposta perché ignoto l'autore del reato. Ciò è confermato dalla ratio legis nelle due diverse ipotesi. Infatti, mentre nel primo caso l'archiviazione è basata sull'infondatezza della notitia criminis riferibile ad una persona, ed è pronunciata a conclusione di un procedimento e la relativa decisione esprime un controllo di legittimità della richiesta - al pari di quanto compete al giudice per le indagini preliminari in caso di richiesta di giudizio, con la conseguenza che il relativo provvedimento è destinato a produrre una preclusione rimovibile solo con la prescritta autorizzazione - nel secondo caso, invece, il decreto di archiviazione è diretto a congelare l'attività di indagine per motivi del tutto contingenti ed è volto a legittimare tale «blocco» solamente rebus sic stantibus, senza preclusione alcuna in ordine allo svolgimento di ulteriori attività, ricollegabili direttamente all'obbligatorietà dell'azione penale.
Cass. pen. n. 239/1997
Senza la prescritta autorizzazione del giudice il pubblico ministero non è legittimato alla riapertura delle indagini ed il Gip investito della richiesta di rinvio a giudizio o di qualsiasi altra richiesta correlata ad una siffatta non autorizzata riapertura, rilevata la mancanza del relativo decreto e cioè di una condizione di procedibilità, deve ai sensi dell'art. 425 c.p.p. emettere sentenza di non luogo a procedere.
Cass. pen. n. 5668/1996
Poiché la riapertura delle indagini preliminari non costituisce l'inizio di un nuovo procedimento penale, la competenza ad emettere i provvedimenti conseguenti alla richiesta del P.M. di riaprire le indagini appartiene allo stesso giudice che ha emesso la sentenza di non luogo a procedere. (Fattispecie relativa alla riapertura di procedimento per delitti di criminalità organizzata previsti dall'art. 51, comma terzo bis, in relazione alla quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso l'applicabilità della regola per cui le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono svolte da un magistrato del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, trattandosi di procedimento iniziatosi successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 367 del 1991, introduttivo del nuovo criterio di competenza territoriale).
Cass. pen. n. 8511/1996
Il decreto di archiviazione ha efficacia (limitatamente) preclusiva solo nei confronti dell'autorità giudiziaria che ha provveduto all'archiviazione. Invero, l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, rimuovendo gli effetti della precedente valutazione di infondatezza della notizia di reato e quindi ponendosi giuridicamente come atto equipollente alla revoca, non può che provenire dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione ed inserire ad un sindacato sul potere di esercizio dell'azione penale di cui è esponenziale il pubblico ministero titolare delle relative funzioni presso quell'ufficio giudiziario. Quanto sopra trova conferma nel testo letterale dell'art. 414 comma secondo c.p.p. il quale dispone che «quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'art. 335». Orbene l'oggettivazione «nuova» postula non solo la successione cronologica delle iscrizioni sullo stesso registro, ma — conseguentemente — l'identità dell'ufficio del P.M. procedente che abbia iscritto sia la prima che la «nuova» notizia di reato.
Cass. pen. n. 4595/1994
La riapertura delle indagini in violazione dell'art. 414 c.p.p. non comporta l'inammissibilità della successiva richiesta di rinvio a giudizio, bensì l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dal P.M., dopo la scadenza dei termini.