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Art. 414 — Riapertura delle indagini

Art. 414 — Riapertura delle indagini

1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni [att. 157].

2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell’articolo 335.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. pen. n. 17511/2017

Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l’inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e determina l’improcedibilità dell’azione penale per lo stesso fatto di reato da parte del medesimo Ufficio del Pubblico Ministero. [Nella specie la Corte ha ritenuto corretto ravvisare l’identità dell’ufficio requirente nel caso di accorpamento della procura originariamente procedente ad altro Ufficio del Pubblico Ministero a seguito della modifica delle circoscrizioni giudiziarie ].

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Cass. pen. n. 3255/2014

La sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell’art. 414 c.p.p. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell’indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi, benché collegati con i fatti oggetto della precedente indagine. Tale principio vale anche per i reati permanenti – come quello di lottizzazione abusiva oggetto del caso di specie – in relazione ai quali il provvedimento di archiviazione relativo ad indagini concernenti fatti od elementi temporalmente definiti non impone di richiedere il decreto di riapertura delle indagini, se queste riguardano fatti o elementi diversi o successivi.

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Cass. pen. n. 14991/2012

È inoppugnabile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari autorizza la richiesta del pubblico ministero di riaprire le indagini a seguito della disposta archiviazione.

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Cass. pen. n. 6547/2012

Nell’ipotesi di reato permanente, l’archiviazione non seguita dalla riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 cod. proc. pen. non preclude la possibilità di valutare i comportamenti ed i fatti successivi all’archiviazione, che valgano a dimostrare la consumazione del reato anche alla luce delle condotte pregresse poste in essere dall’imputato. [Fattispecie in tema di partecipazione ad associazione mafiosa, in cui la S.C. ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità dell’azione penale].

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Cass. pen. n. 33885/2010

Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero. [La Corte ha poi precisato che il provvedimento di archiviazione adottato nel regime normativo del codice di rito penale del 1930 non produce l’indicato effetto preclusivo]

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Cass. pen. n. 27672/2007

In tema di autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari, una volta intervenuto il relativo decreto, non suscettibile di gravame in ragione del principio di tassatività delle nullità e dei casi di impugnabilità, inizia a decorrere un nuovo termine di durata delle indagini, dal momento che la precedente fase investigativa è stata conclusa con il decreto di archiviazione e che dalla riapertura delle indagini deriva un procedimento formalmente nuovo, come evidenziato dalla necessità di procedere a nuova iscrizione a norma dell’art. 335 c.p.p.

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Cass. pen. n. 25869/2006

Sussiste continuità funzionale ed identitaria, dopo la riforma di cui alla legge n. 479 del 1999, tra l’ufficio del G.i.p. presso il Tribunale e l’ufficio del G.i.p. presso la Pretura, precedentemente previsto. Ne consegue che è necessaria l’autorizzazione alla riapertura delle indagini — con conseguente inutilizzabilità degli atti assunti in mancanza di essa — in ipotesi di archiviazione, per la medesima notitia criminis pronunziata, prima della riforma legislativa citata, dal G.i.p. presso la Pretura.

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Cass. pen. n. 23975/2004

In tema di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato, non è richiesta l’autorizzazione del Gip alla riapertura delle indagini, sia perché tale ipotesi è diversa dagli altri casi di archiviazione previsti dagli artt. 408-411 c.p.p. – volti a garantire la posizione di persona sottoposta alle indagini già individuata – sia perché un’opposta conclusione – concretizzantesi nel divieto di svolgere indagini sul fatto nei confronti di chiunque – si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale e con la stessa struttura del provvedimento previsto dall’art. 414 c.p.p., che esplica i suoi effetti nei confronti di persona già determinata e non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni nei confronti di altri soggetti.

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Cass. pen. n. 16851/2004

Gli elementi acquisiti dal pubblico ministero dopo il decreto di archiviazione, in assenza dell’autorizzazione alla riapertura delle indagini prevista dall’art. 414, comma primo, c.p.p., sono inutilizzabili nel procedimento penale ma non in quello di prevenzione, in cui il giudice non valuta la colpevolezza ma la pericolosità del soggetto.

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Cass. pen. n. 7958/2004

In tema di riapertura delle indagini, l’inutilizzabilità degli elementi di prova è limitata a quegli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero in ordine alla medesima notitia criminis per la quale è stata in precedenza disposta l’archiviazione, ove siano effettuati senza che sia stato adottato un formale provvedimento di riapertura delle indagini. L’inutilizzabilità riguarda, dunque, unicamente gli atti d’indagine geneticamente compiuti in riferimento ai fatti per i quali vi è stata archiviazione, ma non anche quelli acquisiti e formati in un autonomo procedimento probatorio riferito a fatti diversi e per i quali si pone unicamente una quaestio facti relativa alla valutazione dei contenuti della fonte probatoria riguardante gli episodi oggetto della nuova contestazione.

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Cass. pen. n. 36784/2003

In tema di riapertura delle indagini, sono utilizzabili le conversazioni telefoniche, benché intercettate prima della data di emissione del decreto di archiviazione nonché del successivo decreto di riapertura delle indagini, che non erano state sottoposte al Gip e quindi non erano state valutate ai fini dell’archiviazione.

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Cass. pen. n. 17900/2002

Non è richiesta l’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari alla riapertura delle indagini, dopo il provvedimento di archiviazione disposto per essere ignoti gli autori del reato.

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Cass. pen. n. 3839/2002

In tema di “giudicato cautelare”, l’eccezione di inutilizzabilità degli elementi probatori a carico dell’indagato — con conseguente inefficacia della misura custodiale — per la mancata richiesta di riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 c.p.p. da parte dell’ufficio del pubblico ministero in sede, posta a fondamento dell’istanza di revoca della misura cautelare e respinta dal giudice dell’udienza preliminare, può essere legittimamente riproposta quale motivo di appello, ai sensi dell’art. 310 del codice di rito, sebbene non fosse stata dedotta in sede di riesame, in quanto la preclusione relativa al “giudicato cautelare” copre solo il dedotto e non il deducibile

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Cass. pen. n. 36723/2001

In tema di riapertura delle indagini, ai sensi dell’art. 414 c.p.p., deve ritenersi che eventuali irregolarità afferenti il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari autorizzi la suddetta riapertura, siccome non sanzionate dalla legge con previsione di nullità, non possano costituire motivo d’impugnazione del provvedimento medesimo. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso un provvedimento di riapertura delle indagini non giustificato, secondo il ricorrente, dalla effettiva emergenza di elementi di novità — peraltro ritenuti invece sussistenti dalla Corte medesima — rispetto alle risultanze sulla base delle quali era stata disposta in precedenza l’archiviazione].

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Cass. pen. n. 4717/1999

La pronuncia del decreto di archiviazione determina una preclusione processuale all’utilizzazione degli elementi acquisiti successivamente ad esso e prima dell’adozione del decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini di cui all’art. 414 c.p.p., la cui emissione funge da condizione di procedibilità per la ripresa delle investigazioni in ordine allo stesso fatto e nei confronti delle stesse persone, nonché per l’adozione di ogni consequenziale provvedimento, compresa l’applicazione di misure cautelari. [Fattispecie relativa a ritenuta nullità di provvedimento di coercizione personale adottato sulla base di dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria prima che il P.M. avesse ottenuto dal Gip l’autorizzazione alla riapertura delle indagini].

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Cass. pen. n. 7567/1999

L’archiviazione degli atti per essere rimasti ignoti gli autori del reato, rappresentando ipotesi oggettivamente diversa da tutti gli altri casi di archiviazione previsti dalla legge, non determina alcuna preclusione processuale alla ripresa delle indagini, quando emergano elementi di indizio a carico di un soggetto determinato. Infatti l’art. 414 c.p.p. prevede che il Gip autorizzi la riapertura delle indagini solo per le ipotesi in cui il provvedimento di archiviazione sia stato emesso a norma degli articoli precedenti [infondatezza della notizia di reato, difetto di procedibilità, estinzione del reato, mancata previsione del fatto come reato].

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Cass. pen. n. 736/1999

In tema di ricorso per cassazione, quando — assumendo che il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito di attività di indagine condotta prima che fosse intervenuto il decreto autorizzativo della riapertura della fase delle indagini preliminari — si deduce la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, per sostenere che gli atti adottati successivamente ad un’attività di indagine non consentita siano invalidi o viziati, occorre dimostrare che essi abbiano effettivamente tenuto conto della attività illegittimamente espletata, apparendo indispensabile accertare se il giudice di merito, al fine di formare il proprio convincimento in relazione ad un provvedimento adottato, abbia concretamente fatto uso degli atti acquisiti al di fuori del codice di rito. Incombe dunque sul ricorrente l’onere di specificare se e quali atti siano stati effettivamente posti a base della decisione che intende impugnare. [Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso, tendente all’annullamento di un provvedimento di sequestro preventivo, osservando che la censura mossa dal ricorrente con diversi motivi era assolutamente generica e non supportata da sufficienti argomentazioni circa l’effettivo utilizzo, da parte della impugnata ordinanza, degli atti di indagine espletati prima della autorizzazione alla riapertura delle indagini].

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Cass. pen. n. 1353/1999

La norma sulla riapertura delle indagini, di cui all’art. 414 c.p.p., è da interpretarsi in stretto collegamento con le regole della competenza territoriale. Ne consegue che l’autorizzazione del giudice non è necessaria allorché le nuove indagini [sullo stesso imputato e per lo stesso fatto] siano iniziate da un pubblico ministero territorialmente diverso

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Cass. pen. n. 393/1999

La mancata osservanza della norma dell’art. 414 c.p.p., relativa alla necessità di decreto del G.i.p. per la riapertura delle indagini, non comporta nullità del procedimento, ma determina solamente l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dal P.M.

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Cass. pen. n. 1002/1998

Il tenore letterale dell’art. 414, comma primo, c.p.p., che prevede il decreto motivato del giudice per la riapertura delle indagini «dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti», e la collocazione della fattispecie della pronuncia di tale provvedimento nell’ipotesi in cui sia ignoto l’autore del reato nel successivo art. 415, inducono ad escludere che il P.M. debba richiedere il decreto di riapertura delle indagini quando l’archiviazione sia stata disposta perché ignoto l’autore del reato. Ciò è confermato dalla ratio legis nelle due diverse ipotesi. Infatti, mentre nel primo caso l’archiviazione è basata sull’infondatezza della notitia criminis riferibile ad una persona, ed è pronunciata a conclusione di un procedimento e la relativa decisione esprime un controllo di legittimità della richiesta – al pari di quanto compete al giudice per le indagini preliminari in caso di richiesta di giudizio, con la conseguenza che il relativo provvedimento è destinato a produrre una preclusione rimovibile solo con la prescritta autorizzazione – nel secondo caso, invece, il decreto di archiviazione è diretto a congelare l’attività di indagine per motivi del tutto contingenti ed è volto a legittimare tale «blocco» solamente rebus sic stantibus, senza preclusione alcuna in ordine allo svolgimento di ulteriori attività, ricollegabili direttamente all’obbligatorietà dell’azione penale.

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Cass. pen. n. 239/1997

Senza la prescritta autorizzazione del giudice il pubblico ministero non è legittimato alla riapertura delle indagini ed il Gip investito della richiesta di rinvio a giudizio o di qualsiasi altra richiesta correlata ad una siffatta non autorizzata riapertura, rilevata la mancanza del relativo decreto e cioè di una condizione di procedibilità, deve ai sensi dell’art. 425 c.p.p. emettere sentenza di non luogo a procedere.

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Cass. pen. n. 5668/1996

Poiché la riapertura delle indagini preliminari non costituisce l’inizio di un nuovo procedimento penale, la competenza ad emettere i provvedimenti conseguenti alla richiesta del P.M. di riaprire le indagini appartiene allo stesso giudice che ha emesso la sentenza di non luogo a procedere. [Fattispecie relativa alla riapertura di procedimento per delitti di criminalità organizzata previsti dall’art. 51, comma terzo bis, in relazione alla quale la S.C., nell’enunciare il principio di cui in massima, ha escluso l’applicabilità della regola per cui le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono svolte da un magistrato del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, trattandosi di procedimento iniziatosi successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 367 del 1991, introduttivo del nuovo criterio di competenza territoriale].

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Cass. pen. n. 8511/1996

Il decreto di archiviazione ha efficacia [limitatamente] preclusiva solo nei confronti dell’autorità giudiziaria che ha provveduto all’archiviazione. Invero, l’autorizzazione alla riapertura delle indagini, rimuovendo gli effetti della precedente valutazione di infondatezza della notizia di reato e quindi ponendosi giuridicamente come atto equipollente alla revoca, non può che provenire dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione ed inserire ad un sindacato sul potere di esercizio dell’azione penale di cui è esponenziale il pubblico ministero titolare delle relative funzioni presso quell’ufficio giudiziario. Quanto sopra trova conferma nel testo letterale dell’art. 414 comma secondo c.p.p. il quale dispone che «quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell’art. 335». Orbene l’oggettivazione «nuova» postula non solo la successione cronologica delle iscrizioni sullo stesso registro, ma — conseguentemente — l’identità dell’ufficio del P.M. procedente che abbia iscritto sia la prima che la «nuova» notizia di reato.

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Cass. pen. n. 4595/1994

La riapertura delle indagini in violazione dell’art. 414 c.p.p. non comporta l’inammissibilità della successiva richiesta di rinvio a giudizio, bensì l’inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dal P.M., dopo la scadenza dei termini.

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