Cass. pen. n. 239 del 28 febbraio 1997
Testo massima n. 1
Senza la prescritta autorizzazione del giudice il pubblico ministero non è legittimato alla riapertura delle indagini ed il Gip investito della richiesta di rinvio a giudizio o di qualsiasi altra richiesta correlata ad una siffatta non autorizzata riapertura, rilevata la mancanza del relativo decreto e cioè di una condizione di procedibilità, deve ai sensi dell'art. 425 c.p.p. emettere sentenza di non luogo a procedere.