Cass. pen. n. 1353 del 2 febbraio 1999
Testo massima n. 1
La norma sulla riapertura delle indagini, di cui all'art. 414 c.p.p., è da interpretarsi in stretto collegamento con le regole della competenza territoriale. Ne consegue che l'autorizzazione del giudice non è necessaria allorché le nuove indagini (sullo stesso imputato e per lo stesso fatto) siano iniziate da un pubblico ministero territorialmente diverso.