Cass. pen. n. 8511 del 18 settembre 1996

Testo massima n. 1


Il decreto di archiviazione ha efficacia (limitatamente) preclusiva solo nei confronti dell'autorità giudiziaria che ha provveduto all'archiviazione. Invero, l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, rimuovendo gli effetti della precedente valutazione di infondatezza della notizia di reato e quindi ponendosi giuridicamente come atto equipollente alla revoca, non può che provenire dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione ed inserire ad un sindacato sul potere di esercizio dell'azione penale di cui è esponenziale il pubblico ministero titolare delle relative funzioni presso quell'ufficio giudiziario. Quanto sopra trova conferma nel testo letterale dell'art. 414 comma secondo c.p.p. il quale dispone che «quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'art. 335». Orbene l'oggettivazione «nuova» postula non solo la successione cronologica delle iscrizioni sullo stesso registro, ma — conseguentemente — l'identità dell'ufficio del P.M. procedente che abbia iscritto sia la prima che la «nuova» notizia di reato.

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