Cass. civ. n. 18333 del 04 luglio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Oro da investimento - Detrazione di imposta per operazioni esenti - Ambito di applicazione - Disciplina unionale - Lavorazioni in proprio o per conto da parte di terzi - Marchio di identificazione - Necessità.


In tema di IVA, l'art. 19, comma 3, lett. d), del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui l'indetraibilità dell'imposta per operazioni esenti non si estende alle cessioni di oro da investimento effettuate dai soggetti che lo producono ovvero che lo trasformano in tale tipologia di oro, si applica - tenuto conto dell'art. 26-ter, lettera D), della direttiva del Consiglio 77/388/CEE, vigente ratione temporis - ai predetti soggetti, sia nel caso in cui le lavorazioni siano effettuate a loro cura, sia nel caso in cui lo siano da altri per loro conto, mantenendo, in questo secondo caso, il cd. "marchio di identificazione", di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 251 del 1999.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21659 del 2021

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 3 lett. D CORTE COST.
Direttive del Consiglio CEE 26/11/2006 num. 112 art. 346
Legge 17/01/2000 num. 7 art. 3 com. 5 lett. A
Decreto Legisl. 22/05/1999 num. 251 art. 7
Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 26 ter lett. D

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