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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4464 del 3 maggio 1996

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4464 del 3 maggio 1996

Testo massima n. 1

Deve ritenersi inevitabile l’ignoranza della legge penale, quando l’agente sia incorso nella trasgressione nonostante si sia attenuto correttamente e con l’ordinaria diligenza all’obbligo di informazione e di conoscenza dei precetti normativi, posto a carico di tutti i consociati quale esplicazione dell’ampio dovere di solidarietà sociale e l’accertamento di tale diligenza deve essere particolarmente approfondito per chi esercita professionalmente in un determinato settore un’attività alla quale inerisce la disciplina predisposta dalle norme violate, sicché non è sufficiente ad integrare gli estremi della scriminante un comportamento meramente passivo dell’agente, mentre è necessario che si tratti di un reato di creazione legislativa e non di una norma corrispondente ad un’esigenza morale universalmente avvertita. [ Fattispecie in tema di omessa annotazione sulle scritture contabili di cessioni di beni ].

Testo massima n. 2

Le funzioni attribuite dalla legge allo speciale collegio per i reati ministeriali previsto dall’art. 7 della legge Cost. 16 gennaio 1989 n. 1 comprendono anche quella di provvedere, previa celebrazione dell’udienza preliminare, sulla richiesta di rinvio a giudizio, dovendosi escludere, dal complessivo esame del quadro normativo delineato dalla citata legge costituzionale n. 1/1989 e dalla legge ordinaria di attuazione 5 giugno 1989 n. 219, che detta funzione spetti al giudice per le indagini preliminari, né ostando a tale conclusione l’eventuale situazione di incompatibilità che potrebbe determinarsi nel caso per cui, nel corso delle indagini preliminari, siano stati adottati provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, posto che, in detta eventualità, ben potrebbero trovare applicazione gli ordinari istituti processuali dell’astensione e della ricusazione, attesa anche la presenza, espressamente prevista dalla legge, di tre membri supplenti, oltre ai tre effettivi, sì che sarebbe sempre possibile provvedere alle necessarie sostituzioni.

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