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Art. 5 — Ignoranza della legge penale

Art. 5 — Ignoranza della legge penale

Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale [ 47 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 44293/2017

Ai fini dell’integrazione del reato di dichiarazione infedele, previsto dall’art. 4 d.lgs. 74 del 2000, la mancata conoscenza, da parte dell’operatore professionale, della norma tributaria posta alla base della violazione penale contestata, costituisce errore sul precetto che non esclude il dolo ai sensi dell’art. 5 cod. pen., salvo che sussista una obiettiva situazione di incertezza sulla portata applicativa o sul contenuto della norma fiscale extrapenale, tale da far ritenere l’ignoranza inevitabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la condanna dall’imputato imprenditore, ritenendo non scusabile l’invocata mancata conoscenza delle prescrizioni contenute nell’art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972 riguardanti le cessioni all’esportazione non imponibili).

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Cass. pen. n. 29080/2015

In tema di elemento psicologico del reato, la cosiddetta “buona fede”è configurabile ove la mancata coscienza dell’illiceità del fatto derivi non dall’ignoranza dalla legge, ma da un elemento positivo e cioè da una circostanza che induce nella convinzione della sua liceità, come un provvedimento dell’autorità amministrativa, una precedente giurisprudenza assolutoria o contraddittoria, una equivoca formulazione del testo della norma.

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Cass. pen. n. 16372/2015

Le partizioni sistematiche di una legge, in particolare titoli, capi e rubriche, non fanno parte né integrano il testo legislativo e quindi non vincolano l’interprete, in quanto la disciplina normativa sulla formazione delle leggi prevede che solo i singoli articoli siano oggetto di esame e di approvazione da parte degli organi legislativi. (Fattispecie in cui la Corte ha evidenziato la natura funzionale della competenza dei giudici della sorveglianza, pur rilevando che la rubrica dell’art. 677 c.p.p. recita: “Competenza per territorio”).

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Cass. pen. n. 43646/2011

L’errore di diritto inevitabile esclude la colpevolezza anche quando cada sulla norma extrapenale integratrice
La valutazione dell’inevitabilità dell’errore di diritto, rilevante ai fini dell’esclusione della colpevolezza, deve tenere conto tanto dei fattori esterni che possono aver determinato nell’agente l’ignoranza della rilevanza penale del suo comportamento, quanto delle conoscenze e delle capacità del medesimo. (Fattispecie relativa al reato di concorso della madre dell’infante nel delitto di cui all’art. 348 c.p., avente ad oggetto la ritenuta rilevanza dell’ignoranza della natura medica della circoncisione praticata per motivi rituali e della conseguente necessità che ad effettuarla sia un soggetto abilitato all’esercizio della professione medica, e ciò per essere quella madre di recente immigrata da un paese straniero in cui tale pratica è diffusa per tradizione etnica, dalla quale la stessa è risultata essere fortemente influenzata in ragione del suo basso grado di cultura).

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Cass. pen. n. 35694/2011

La scusabilità dell’ignoranza della legge penale, può essere invocata dall’operatore professionale di un determinato settore solo ove dimostri, da un lato, di aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e, dall’altro, di essersi informato in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici, così adempiendo il dovere di informazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inescusabile l’ignoranza, da parte del titolare di uno stabilimento di depurazione e stabulazione di molluschi, delle procedure di rinnovo delle concessioni demaniali marittime, invocata per l’asserita “farraginosità “della disciplina tale da giustificare l’emanazione di una norma di interpretazione autentica, nonché”per la difficoltà di reperire corrette informazioni sul trasferimento di competenze alla Regione).

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Cass. pen. n. 6991/2011

L’esclusione di colpevolezza per errore di diritto dipendente da ignoranza inevitabile della legge penale può essere giustificata da un complessivo e pacifico orientamento giurisprudenziale che abbia indotto nell’agente la ragionevole conclusione della correttezza della propria interpretazione del disposto normativo. Ne consegue che in caso di giurisprudenza non conforme o di oscurità del dettato normativo sulla regola di condotta da seguire non è possibile invocare la condizione soggettiva di ignoranza inevitabile, atteso che, in caso di dubbio, si determina un obbligo di astensione dall’intervento, con l’espletamento di qualsiasi utile accertamento volto a conseguire la corretta conoscenza della legislazione vigente in materia. (Fattispecie in tema di coltivazione per uso personale di sostanze stupefacenti).

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Cass. pen. n. 37590/2010

Deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per legge diversa dalla legge penale ai sensi dell’art. 47 c.p. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che l’art. 76 D.L.vo n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all’art. 95 stesso D.L.vo, non costituisca legge extrapenale).

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Cass. pen. n. 22205/2008

L’inevitabilità dell’errore sulla legge penale non si configura quando l’agente svolge una attività in uno specifico settore rispetto alla quale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto legittima la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la sussistenza del reato di cui all’art. 220, comma secondo, L. fall. nei confronti del socio accomandatario di una s.a.s. che aveva invocato l’ignoranza senza colpa del precetto penale, avendo assunto la qualifica di amministratore per fare un favore ad un amico ). (Corte cost. n. 364 del 1988 ).

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Cass. pen. n. 2257/2008

In tema di reati contro il patrimonio, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898 (indebito conseguimento di contributi a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, cosiddetta frode comunitaria), l’eventuale ignoranza da parte del reo del contenuto della domanda e delle attestazioni effettuate e sottoscritte non esclude il dolo ex art. 5 c.p. in relazione alla sentenza della Corte cost. n. 364 del 1988, in quanto non si versa in tal caso in una ipotesi di ignoranza inevitabile della legge penale essendo noto il disvalore sociale della condotta.

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Cass. pen. n. 28397/2004

La esclusione di colpevolezza per errore di diritto dipendente da ignoranza inevitabile della legge penale può essere giustificata da un complessivo e pacifico orientamento giurisprudenziale che abbia indotto nell’agente la ragionevole conclusione della correttezza della propria interpretazione normativa; ma in caso di giurisprudenza non conforme o di oscurità del dettato normativo sulla regola di condotta da seguire non è possibile invocare la condizione soggettiva di ignoranza inevitabile, atteso che in caso di dubbio si determina l’obbligo di astensione dall’intervento e dell’espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la corretta conoscenza della legislazione vigente in materia. (Fattispecie relativa al regime vincolistico successivo alla scadenza temporale di validità dei programmi pluriennali di attuazione per le edificazioni in zone oggetto di pianificazione al momento di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985 n. 431).

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Cass. pen. n. 25912/2004

L’ignoranza della legge penale scusa l’autore dell’illecito qualora sia inevitabile, e quindi incolpevole, facendo venir meno l’elemento soggettivo del reato, anche se contravvenzionale. Tale condizione deve ritenersi sussistente per il cittadino comune, soprattutto se sfornito di specifiche competenze, allorché egli abbia assolto il dovere di conoscenza con l’ordinaria diligenza attraverso la corretta utilizzazione dei mezzi di informazione, di indagine e di ricerca dei quali disponga. (Fattispecie concernente la riconducibilità alla categoria delle armi di un apparecchio che trasmette impulsi elettrici). (V. Corte cost., 23 marzo 1988 n. 364).

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Cass. pen. n. 22813/2004

Non può essere invocata l’ignoranza della legge penale ex art. 5 c.p. – alla luce dell’orientamento della giurisprudenza costituzionale – da parte di chi, professionalmente inserito in un campo di attività collegato alla materia disciplinata dalla legge integratrice del predetto penale, non si uniformi alle regole di settore, per lui facilmente conoscibili a ragione dell’attività professionale svolta. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che l’errore sulla qualifica demaniale di un’area o terreno, in riferimento al reato di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, possa essere invocato da un soggetto, legale rappresentante di una società operante nell’ambito dei cantieri navali).

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Cass. pen. n. 17687/2004

Ai fini della configurabilità del delitto di evasione dagli arresti domiciliari, ritenere che la notifica di un decreto di citazione per l’udienza autorizzi implicitamente ad allontanarsi dal luogo di restrizione, è un errore di diritto, in quanto afferisce alla disciplina degli arresti domiciliari che integra la fattispecie penale, e pertanto non può essere scusabile neppure per lo straniero, il quale, come il cittadino italiano, quando è destinatario di un regime di arresti domiciliari, deve osservare con la massima diligenza la regola fondamentale dell’assoluto divieto di allontanamento dal proprio domicilio, senza preventiva autorizzazione del giudice.

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Cass. pen. n. 42790/2003

Ai fini della sussistenza del reato di falso in scrittura privata non ha alcuna rilevanza il consenso o l’acquiescenza della persona di cui venga falsificata la firma, in quanto la tutela penale ha per oggetto non solo l’interesse della persona offesa, apparente firmataria del documento, ma anche la fede pubblica, la quale è compromessa nel momento in cui l’agente faccia uso della scrittura contraffatta per procurare a sè un vantaggio o per arrecare ad altri un danno; pertanto anche l’erroneo convincimento sull’effetto scriminante del consenso si risolve in una inescusabile ignoranza della legge penale.

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Cass. pen. n. 41476/2003

L’ignoranza della legge penale, l’agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dalla sua volontà. Ne consegue che non è sufficiente ad integrare gli estremi della scriminante il comportamento passivo dell’agente, essendo invece necessario che questi si attenga con l’ordinaria diligenza all’obbligo di informazione e di conoscenza dei precetti normativi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto non scriminare l’agente dall’aver dichiarato falsamente alla Capitaneria di porto di essere in possesso dei requisiti morali richiesti dal D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431 per l’ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, il fatto che sul modulo prestampato predisposto dalla P.A. fosse richiamato genericamente il suddetto regolamento, senza citarne gli estremi).

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Cass. pen. n. 36346/2003

L’errore di diritto scusabile, ai sensi dell’art. 5 c.p. è configurabile soltanto in presenza di una oggettiva ed insuperabile oscurità della norma o del complesso di norme aventi incidenza sul precetto penale. Ne consegue che non è scusabile l’errore riferibile al calcolo dell’ammontare degli interessi usurari sulla base di quanto disposto dall’art. 644 c.p., trattandosi di interpretazione che, oltre ad essere nota all’ambiente del commercio, non presenta in sé particolari difficoltà.

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Cass. pen. n. 12911/2001

Nel reato di illegale detenzione di armi e munizioni l’elemento psicologico nel dolo generico, e cioè nella coscienza e volontà di avere a disposizione materialmente l’arma o le munizioni senza averne fatto denuncia, mentre a nulla rileva l’eventuale buona fede dell’agente ovvero l’erroneo convincimento circa l’obbligo della denuncia che si risolve in ignoranza della legge penale, inescusabile per il principio generale sancito dall’art. 5 c.p.

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Cass. pen. n. 4951/2000

La esclusione della colpevolezza nelle contravvenzioni non può essere determinata dall’errore di diritto dipendente da ignoranza non inevitabile della legge penale, quindi, dal mero errore di interpretazione, che diviene scusabile quando è determinato da un atto della pubblica amministrazione o tragga la convinzione della correttezza dell’interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità della propria condotta.

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Cass. pen. n. 2174/2000

L’errore su legge diversa da quella penale, idoneo ad escludere la punibilità, è solo quello che riguarda una norma destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamata né esplicitamente né implicitamente nella norma penale. Non è perciò scusabile l’errore che incide su precetti e termini di altre branche del diritto, introdotti ad integrazione della norma penale, proprio perché essi determinano il contenuto del comando penale. (Nella fattispecie, relativo alla pretesa dell’imputato di veder riconosciuto l’errore sulle norme in tema di società, la Corte ha affermato che la figura dell’amministratore di una società è espressamente richiamata dagli artt. 2621 c.c. e 223 legge fallimentare che prevedono reati propri).

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Cass. pen. n. 5961/1997

In materia di tutela ambientale e in tema di ignoranza della legge penale, l’affittuario di un fondo sottoposto al vincolo di cui alla legge n. 431/1985, che agisca in violazione dello stesso, non può addurre la carenza dell’elemento soggettivo del reato per il modesto livello d’istruzione o per l’esecuzione, prolungata nel tempo, di lavori d’aratura, consistenti, nella fattispecie, nel completo sradicamento di macchia mediterranea, senza alcun controllo da parte delle autorità preposte alla tutela del vincolo; infatti, l’accertamento dello stato della legislazione è tanto più necessario, quanto minore è la preparazione tecnica dell’agente.

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Cass. pen. n. 2149/1996

Il fondamento costituzionale della «scusa» della inevitabile ignoranza della legge penale vale prima di tutto per chi versa in condizioni soggettive di sicura inferiorità e non può certo essere strumentalizzato per coprire omissioni di controllo o atteggiamenti indifferenti di soggetti dai quali, per la loro elevata condizione sociale e tecnica, sono esigibili particolari comportamenti realizzativi di obblighi strumentali di diligenza nel conoscere le leggi penali; l’ipotesi di un soggetto sano e maturo di mente che commetta fatti criminosi ignorandone la antigiuridicità è concepibile soltanto quando si tratti di reati che, sebbene presentino un generico disvalore sociale, non siano sempre e dovunque previsti come illeciti penali, ovvero di reati che non presentino neppure un generico disvalore sociale. In relazione a tali categorie di reati possono essere prospettate due ipotesi: quella in cui il soggetto si rappresenti effettivamente la possibilità che il suo fatto sia antigiuridico e quella in cui tale possibilità non si rappresenti neppure; mentre nella prima di dette ipotesi esistendo, in concreto, più che la possibilità di conoscenza dell’effettiva illiceità del fatto, la concreta previsione di essa, non può ravvisarsi ignoranza inevitabile della legge penale (dovendo il soggetto risolvere il «dubbio eventuale» attraverso l’esatta conoscenza della specifica norma o, in caso di soggettiva invincibilità di esso, astenersi dall’azione), nella seconda ipotesi è riservato al giudice il compito di una valutazione attenta delle ragioni per le quali l’agente, che ignora la legge penale, non si è neppure prospettato un dubbio sulla illiceità del fatto e, se l’assenza di simile dubbio risulti discendere — in via principale — da personale ed incolpevole mancanza di socializzazione dello stesso, l’ignoranza della legge penale va, di regola, ritenuta inevitabile.

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Cass. pen. n. 5244/1996

In tema di elemento soggettivo del reato, è configurabile l’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale anche nei confronti di quei soggetti dotati di particolari conoscenze giuridiche o dediti ad attività professionali o mestieri, che presuppongono tali condizioni, qualora la normativa, attinente alla specifica disciplina, oggetto di regolamentazione, presenti rilevanti ed oggettivi connotati di equivocità, che rendano ragionevolmente oscuro il precetto, contenente il divieto d’agire ovvero l’ordine di operare. In tal caso non può essere mosso alcun addebito di rimproverabilità all’agente, qualunque sia il suo grado di «socializzazione», non potendosi pretendere dal singolo un’astensione (tra l’altro impossibile nelle ipotesi di ordine positivo) o una paralisi di attività della vita di relazione, non dovuta, perché ascrivibili non alla coscienza d’illiceità della condotta da parte del privato, ma al cattivo funzionamento dell’apparato ordinamentale. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che trova piena applicazione il suddetto principio, reputata estremamente complessa la normativa [ legislazione vigente in materia di sussistenza dei vincoli paesistici con riferimento ai piani pluriennali di attuazione ed alla possibilità di inquadrare tra questi ultimi i piani di zona per l’edilizia economica e popolare – Peep ] e, nella sua diversificata formulazione, oggettivamente oscura per gli stessi tecnici del diritto, come dimostrato dai contrasti interpretativi in sede cautelare ed in sede di cognizione, ciò in presenza di vari atti dell’assessore all’urbanistica, il quale si era ripetutamente espresso per la non necessità del nulla osta in riferimento agli interventi di edilizia residenziale pubblica).

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Cass. pen. n. 4464/1996

Deve ritenersi inevitabile l’ignoranza della legge penale, quando l’agente sia incorso nella trasgressione nonostante si sia attenuto correttamente e con l’ordinaria diligenza all’obbligo di informazione e di conoscenza dei precetti normativi, posto a carico di tutti i consociati quale esplicazione dell’ampio dovere di solidarietà sociale e l’accertamento di tale diligenza deve essere particolarmente approfondito per chi esercita professionalmente in un determinato settore un’attività alla quale inerisce la disciplina predisposta dalle norme violate, sicché non è sufficiente ad integrare gli estremi della scriminante un comportamento meramente passivo dell’agente, mentre è necessario che si tratti di un reato di creazione legislativa e non di una norma corrispondente ad un’esigenza morale universalmente avvertita. (Fattispecie in tema di omessa annotazione sulle scritture contabili di cessioni di beni).

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Cass. pen. n. 10132/1995

Poiché lo scopo della L. 4 aprile 1956, n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale) è quello di tutelare la par condicio di coloro che concorrono nella competizione elettorale, l’art. 8, comma 3 della legge punisce non solo chiunque affigge manifesti elettorali fuori delle superfici globalmente destinate alla propaganda elettorale, ma a maggior ragione, punisce anche chiunque affigge manifesti dentro quelle superfici globali e tuttavia fuori della specifica superficie assegnata alla lista o al concorrente uninominale propagandato dal manifesto affisso. (Nella specie, la Suprema Corte ha altresì osservato che «non può ritenersi errore scusabile sulla interpretazione della norma incriminatrice quello in cui sarebbero incorsi gli imputati: è nozione di comune esperienza che gli «attacchini» elettorali sono adeguatamente edotti sulle norme da osservare per le affissioni; e che se essi violano tali norme, le violano coscientemente o comunque per ignoranza non scusabile»).

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Cass. pen. n. 7323/1995

L’ignoranza della legge penale può ritenersi inevitabile, e quindi scusabile, quando l’agente sia incorso nella trasgressione nonostante che si sia attenuto correttamente, e con l’ordinaria diligenza, all’obbligo di informazione e di conoscenza dei precetti normativi posto in generale a carico di tutti i consociati. (Fattispecie relativa ad imputato il quale aveva sostenuto la tesi dell’inevitabilità dell’errore assumendo di aver ignorato la legge penale — specificamente in materia di detenzione di armi — vivendo in condizioni eremitiche. La Suprema Corte — nel rigettare il ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza di condanna — ha enunciato il principio di cui in massima).

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Cass. pen. n. 6897/1995

In tema di reato di maltrattamento di animali (art. 727 c.p.), il cosiddetto «dovere di informazione» cui il comune cittadino è tenuto, è esigibile anche dal cacciatore, che esercita un’attività normativamente disciplinata e condizionata dal rilascio di un’autorizzazione e non può, pertanto, invocare l’ignoranza scusabile della norma penale. (Fattispecie relativa alla detenzione di volatili, fungenti da richiamo, in minuscole gabbie, ossia in una condizione incompatibile con la loro natura).

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Cass. pen. n. 5447/1995

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella forma dell’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, non si può invocare l’errore di fatto, né l’ignoranza della legge penale sotto il profilo della sua inevitabilità, poiché l’obbligo sanzionato deriva da inderogabili principi di solidarietà, ben radicati nella coscienza della collettività, prima ancora che nell’ordinamento. (Fattispecie nella quale il difetto del dolo era stato sostenuto dall’imputato adducendo che l’udienza presidenziale di separazione tra i coniugi era stata rinviata, senza che alcun provvedimento fosse stato adottato riguardo al mantenimento).

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Cass. pen. n. 10458/1994

Deve escludersi che l’errore del pubblico ufficiale circa le proprie facoltà di disposizione del pubblico denaro per fini diversi da quelli istituzionali possa assumere qualsivoglia efficacia scriminante perché, pur essendo la destinazione delle somme determinata da una norma di diritto amministrativo, tale norma deve intendersi richiamata dalla norma penale, della quale integra il contenuto. Pertanto, l’illegittimità della destinazione, anche se imputabile ad ignoranza dell’agente sui limiti dei propri poteri, non si risolve in un errore di fatto su legge diversa da quella penale, ma costituisce errore o ignoranza della legge penale e, come tale, non vale ad escludere l’elemento soggettivo del reato di peculato che consiste nella coscienza e volontà di far proprie somme di cui il pubblico ufficiale ha il possesso per ragioni del suo ufficio. Né potrebbe essere utilmente richiamato il decisum della sentenza costituzionale n. 364 del 1988 che ha dichiarato illegittimo l’art. 5 c.p., nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile. Infatti, i soggetti che esplicano professionalmente una determinata attività rispondono anche in virtù della culpa levis nello svolgimento dell’indagine giuridica; da ciò deriva che per la scusabilità dell’ignoranza (e, dunque, anche dell’errore) occorre che da un comportamento degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale venga tratto il convincimento della correttezza dell’interpretazione e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto.

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Cass. pen. n. 8154/1994

A seguito della sentenza 23 marzo 1988 n. 364 della Corte costituzionale, secondo la quale l’ignoranza della legge penale, se incolpevole a cagione della sua inevitabilità, scusa l’autore dell’illecito, vanno stabiliti i limiti di tale inevitabilità. Per il comune cittadino tale condizione è sussistente, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell’ordinaria diligenza, al cosiddetto «dovere di informazione», attraverso l’espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell’illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell’indagine giuridica. Per l’affermazione della scusabilità dell’ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l’agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell’interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto. (Fattispecie relativa a reati urbanistici, in relazione ai quali la Suprema Corte ha confermato l’assoluzione pronunciata dal giudice di merito per mancanza dell’elemento soggettivo del reato, motivata dalla convinzione degli imputati dell’assenza del vincolo di inedificabilità, più volte affermata in provvedimenti del giudice amministrativo, nonché in specifici atti ufficiali del Ministero dei beni culturali e ambientali e del Comune interessato, e ha conseguentemente ritenuto assorbita, perché irrilevante, la questione della sindacabilità, da parte del giudice ordinario, della concessione «macroscopicamente illegittima»).

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Cass. pen. n. 7550/1994

L’incertezza che potrebbe derivare da contrastanti indirizzi giurisprudenziali, nell’interpretazione ed applicazione di una norma, non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva di ignoranza inevitabile della legge penale. Al contrario, il dubbio sulla liceità o meno, così originato, deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino, cioè (secondo l’esplicito pensiero espresso nella sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364) all’estensione dell’azione, se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l’incertezza sulla liceità dell’azione stessa; e ciò, perché il dubbio, non essendo equiparabile allo stato di inevitabile ed invincibile ignoranza, non esclude la consapevolezza della illiceità.

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Cass. pen. n. 7287/1994

In tema di ignoranza scusabile della legge penale, su coloro che esercitano professionalmente un’attività incombe il dovere, nell’ipotesi di dubbio sulla liceità dell’azione, di astenersi dal compierla.

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Cass. pen. n. 3959/1994

L’ignoranza inevitabile della legge penale è configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di leggerezza, possa essere mosso all’imputato per avere egli fatto tutto il possibile per uniformarsi alla legge. (Fattispecie relativa ad imputato che aveva scaricato nelle acque di un canale i reflui derivanti dalla propria attività produttiva ed era stato assolto dal giudice di merito per avere commesso il fatto in stato di ignoranza inevitabile della legge penale ingeneratogli dalla oscurità e difficoltà interpretativa della legislazione in materia e dai relativi contrasti giurisprudenziali circa la natura civile o produttiva degli insediamenti. La Corte di cassazione nell’annullare tale decisione ha osservato che quanto allegato avrebbe al più potuto ingenerare dubbio sulla qualifica dell’insediamento di cui l’imputato era a capo, risolvibile con l’ausilio di esperti, ma non dargli la certezza che si trattasse di un insediamento civile al quale fosse consentito rimettere in acque superficiali scarichi inquinanti).

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Cass. pen. n. 3114/1994

Non può ritenersi inquadrabile nell’ambito delle situazioni soggettive che, solo eccezionalmente, alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364/1988 (dichiarativa della parziale incostituzionalità dell’art. 5 c.p.), consentono di ritenere inoperante il principio generale, tuttora valido, della inescusabilità della ignoranza della legge penale, la situazione di chi, sol perché straniero, adduca a sua giustificazione la diversità della legge italiana rispetto a quella del suo paese d’origine. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse attribuirsi rilevanza, in un caso di violenza carnale presunta, in quanto commessa su soggetto infraquattordicenne, all’assunto difensivo dell’imputato, cittadino marocchino, secondo il quale in Marocco i rapporti sessuali con minori sarebbero considerati leciti dalla legge).

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Cass. pen. n. 9092/1993

Si verifica in ipotesi di ignoranza inescusabile della legge penale, nel caso in cui il soggetto, pur dimostrando di conoscere appieno il precetto penale non vi si conformi in base a mere notizie giornalistiche, inerenti alla eventuale imminente modifica della norma in senso più favorevole. In tal caso l’agente, deve accertare in modo irrefutabile l’avvenuto cambiamento, attenendosi fino a quel momento alla disposizione vigente.

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Cass. pen. n. 7161/1993

Ai fini della configurabilità dell’ignoranza scusabile della legge penale, la scriminante della buona fede può trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dalla volontà dell’agente medesimo, al quale non può essere mosso alcun rimprovero, neppure di semplice leggerezza. Non è sufficiente ad integrare gli estremi dell’esimente un comportamento meramente passivo, essendo necessario che l’interessato si attivi per adeguarsi all’ordinamento giuridico.

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Cass. pen. n. 5225/1993

L’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale, che a seguito della sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale, rende scusabile la ignoranza stessa, non va valutata alla stregua di criteri esclusivamente soggettivi, ma si ricollega all’effettiva possibilità di conoscere la legge penale ed ai doveri di informazione o di attenzione sulle norme penali; doveri che sono alla base della convivenza civile.

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Cass. pen. n. 11360/1992

L’errore di diritto scusabile, in quanto dovuto ad ignoranza «inevitabile» della legge penale nella sua esatta delimitazione e nel suo preciso significato (alla stregua di quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988 n. 364, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell’art. 5 c.p.), è configurabile solo in presenza di una oggettiva e insuperabile oscurità della norma o del complesso di norme da cui deriva il precetto penalmente sanzionato; condizione, questa, che non si verifica nel caso di cui al combinato disposto degli artt. 2 comma terzo, 11 e 23 della L. 18 aprile 1975, n. 110, in forza del quale costituisce delitto la detenzione di un’arma ad aria compressa (nella specie trattavasi di una carabina), non sottoposta, entro il termine di legge, alle prescritte operazioni di immatricolazione.

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Cass. pen. n. 5436/1992

Pur obbligando la legge penale italiana tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, la disposizione dell’art. 5 c.p., a seguito della nota sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale, deve intendersi nel senso che l’ignoranza della legge penale non scusa tranne che si tratti di ignoranza inevitabile: statuizione, quest’ultima, che implica il dovere per le pubbliche autorità, nei congrui casi, di formulare norme, regolamenti e provvedimenti in modo riconoscibile per i loro destinatari. (Nella specie è stata eslcusa la configurabilità della contravvenzione all’art. 15 T.U.L.P.S. nella condotta di uno straniero inottemperante all’invito a presentarsi in questura, sul rilievo che non risultava che conoscesse la lingua italiana e che lo stesso non era stato informato delle conseguenze penali in caso di inosservanza dell’ordine ricevuto).

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Cass. pen. n. 1378/1992

La forza maggiore che, ai sensi dell’art. 175 del nuovo codice di procedura penale, consente la restituzione nel termine deve necessariamente consistere in un particolare impedimento che renda vano ogni sforzo dell’uomo e derivi da causa a lui non imputabile. Tale non può considerarsi la difficoltà di aggiornamento e di ricostruzione sistematica della disciplina vigente, determinata dal susseguirsi di provvedimenti legislativi spesso oscuri e talvolta fuorvianti nella titolazione. Neppure è configurabile una ignoranza inevitabile della legge, poiché la suddetta difficoltà rientra nei limiti di normalità fisiologica del sistema di formazione della legge.

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Cass. pen. n. 2336/1992

In materia contravvenzionale è configurabile la buona fede ove la mancata coscienza della illiceità del fatto derivi non dall’ignoranza inescusabile della legge, ma da un elemento positivo, cioè da una circostanza che induce nella convinzione della sua liceità, come un comportamento dell’autorità amministrativa. (Nella specie l’imputato aveva ritenuto che l’autorizzazione di agibilità dei locali del suo insediamento produttivo rilasciatogli dal sindaco fosse comprensiva anche dell’autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dallo stesso insediamento, in tale erronea convinzione essendo stato indotto dal comportamento dell’autorità amministrativa).

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Cass. pen. n. 12407/1991

Si può ritenere inevitabile l’ignoranza della legge penale, quando l’agente sia incorso nella trasgressione nonostante che si sia attenuto correttamente e con l’ordinaria diligenza all’obbligo di informazione e di conoscenza dei precetti normativi, posto a carico in generale di tutti i consociati quale esplicazione dell’ampio dovere di solidarietà sociale, ed in particolare di quelli professionalmente inseriti in un determinato settore di attività al quale inerisce la disciplina predisposta dalle norme violate.

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Cass. pen. n. 8429/1991

In tema di smaltimento di rifiuti senza autorizzazione, non è invocabile l’errore inescusabile sulla illiceità della condotta, quando l’imputato abbia mostrato consapevolezza della necessità del provvedimento amministrativo, avanzando alla competente autorità la relativa istanza.

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Cass. pen. n. 6931/1991

In materia di stupefacenti, è da escludere ogni ipotesi di ignoranza inevitabile (art. 5 c.p. a seguito della sentenza n. 364/1988 della Corte cost.), in considerazione degli interventi normativi del legislatore, ripetuti e risalenti nel tempo (L. 16 gennaio 1933, n. 130, che approvava la Convenzione di Ginevra del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti; L.. 22 ottobre 1954, n. 1041, L. 22 dicembre 1975, n. 685, mod. dalla L. 26 giugno 1990, n. 162 e trasfusa nel T.U. 9 ottobre 1990, n. 309) e dell’enorme rilevanza della materia, con conseguente larghissima diffusione della comunicazione sociale intorno ad essa. (Fattispecie in tema di coltivazione di n. 991 piantine di papaver sonniferum, in cui era stata invocata l’ignoranza della legge da parte dell’imputato analfabeta).

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Cass. pen. n. 14657/1990

Il principio secondo il quale l’ignoranza della legge penale scusa quando, si versi in caso di ignoranza inevitabile, affermato dalla Corte cost. con sent. 24 marzo 1988, n. 364, non può non valere — ed a maggior ragione — per ogni difficoltà interpretativa che si presenti per il «comune cittadino» come «inevitabile».

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Corte cost. n. 364/1988

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 2, 3, 73, terzo comma, 25, secondo comma e 27, primo e terzo comma Cost., l’art. 5 c.p., nella parte in cui non esclude all’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile.

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