Art. 5 – Codice penale – Ignoranza della legge penale
Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale [47].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 36217/2024
In tema di diffamazione, l'elemento psicologico consiste nella volontà e rappresentazione che la frase intenzionalmente lesiva dell'altrui reputazione, anche se comunicata a una sola persona, venga sicuramente a conoscenza di almeno un'altra persona. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva considerato consapevolmente "comunicata a più persone" una missiva, contenente espressioni offensive, trasmessa attraverso l'applicativo "Messanger" al presidente di un'associazione, sul presupposto, non provato, della certa previsione, da parte del reo, che anche i membri del direttivo dell'associazione avessero l'accesso a tale applicativo).
Cass. civ. n. 36208/2024
Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.
Cass. civ. n. 35124/2024
In tema di elemento soggettivo nelle contravvenzioni, non è scusabile l'errore dell'agente che, su suggerimento del professionista di fiducia, intraprende "sine titulo" un'attività commerciale per il cui esercizio è richiesta l'autorizzazione e che contestualmente ne ignori la necessità o la latitudine, in quanto l'agente modello, ove sia dubbia la necessità del titolo, è tenuto ad astenersi dall'agire o, comunque, a richiedere informazioni qualificate alla pubblica amministrazione. (Fattispecie in tema di attività di raccolta e trasporto di rifiuti).
Cass. civ. n. 35122/2024
In tema di contravvenzioni, la buona fede scusante sussiste nel solo caso in cui la mancata consapevolezza dell'illiceità del fatto deriva da un elemento positivo esterno che ha indotto l'agente in errore incolpevole, dovendosi, invece, escludere la rilevanza del "fatto negativo", costituito da mero comportamento inerte della pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa alla contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav., contestata al titolare di una concessione demaniale scaduta e non ricompresa nella proroga legale prevista dall'art. 1, comma 18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in cui la Corte ha escluso la desumibilità della buona fede del ricorrente dalla mancata contestazione al predetto dell'occupazione abusiva dell'area, da parte dell'amministrazione comunale).
Cass. civ. n. 34507/2024
In tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita, in applicazione dell'art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990 n. 223, con riferimento al foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato.
Cass. civ. n. 34501/2024
Non configura la scriminante dell'esercizio del diritto di difesa l'ingresso non autorizzato ad un sistema informatico protetto per carpire dati utili alla difesa in giudizio, tranne che siffatta condotta non costituisca l'unico mezzo per ottenere il risultato difensivo. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione impugnata che ha ritenuto non scriminata la condotta dell'imputata che, per acquisire informazioni sulla situazione economica del marito, da utilizzare nel procedimento di separazione personale, si era introdotta abusivamente nel sistema di "home banking" di quest'ultimo, nonostante avesse la possibilità di acquisire ugualmente i dati carpiti sollecitando il giudice civile a formulare un ordine di esibizione a norma dell'art. 210 cod. proc. civ.).
Cass. civ. n. 34464/2024
In tema di oltraggio, ricorre l'esimente del diritto di critica politica se le espressioni profferite, pur aspre, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui, né trasmodino in disprezzo per la persona, concretizzandosi in censure all'operato degli avversari politici, nella dialettica tra maggioranza e minoranza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto scriminate le espressioni con le quali, rivolgendosi al Sindaco, un consigliere comunale di opposizione aveva affermato che le forze politiche di minoranza non riconoscevano ai vincitori della competizione elettorale "il ruolo, morale e politico per stare seduti sui banchi della maggioranza" perché il loro successo era frutto di pratiche clientelari, di cui nemmeno la persona offesa aveva contestato i presupposti fattuali).
Cass. civ. n. 34387/2024
In tema di sicurezza sul lavoro, la nozione di cantiere, ai fini dell'applicazione dell'obbligo di nominare, ex art. 90, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori, deve essere rapportata all'opera da realizzare e il momento della sua cessazione non è determinato da eventuali varianti in corso d'opera, ma dall'effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti.
Cass. civ. n. 34069/2024
In tema di successione di leggi processuali nel tempo, in assenza di una disposizione transitoria e in applicazione del principio "tempus regit actum", che regola la successione di norme processuali anche in relazione alle misure cautelari, è legittima l'applicazione degli arresti domiciliari, disposta, dopo l'entrata in vigore dell' art. 280, comma 3-bis, cod. proc. pen. introdotto con legge 24 novembre 2023, n. 168, in relazione al reato di lesioni aggravate ai sensi dell'art. 585, in relazione all'art. 577, comma secondo, cod. pen., commesso anteriormente alla novella.
Cass. civ. n. 34001/2024
La totale perdita della milza integra l'ipotesi di lesione gravissima, atteso che le numerose funzioni da essa assolte non possono ritenersi supplite, nella loro entità globale, da singole attività svolte separatamente da organi diversi.
Cass. civ. n. 33705/2024
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente di opere da eseguirsi da un'impresa appaltatrice che, in qualità di titolare di una posizione di garanzia, abbia considerato uno specifico rischio, apprestando e rendendo conoscibili le adeguate prescrizioni per evitarne la verificazione, può fare legittimo affidamento sulla loro osservanza da parte di soggetti qualificati ed essi stessi garanti rispetto al rischio. (Fattispecie in cui il lavoratore deceduto, socio dell'impresa appaltatrice, rivestiva la qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (cd. RSPP) ed era altresì il firmatario del piano organizzativo per la sicurezza (cd. POS), sicché aveva preso in esame, nel documento di valutazione del rischio (cd. DVR), il pericolo di elettrocuzione, tuttavia verificatosi a causa dell'inosservanza delle misure operative predisposte al fine di evitarlo).
Cass. civ. n. 33678/2024
La circostanza prevista dall'art. 588, comma secondo, cod. pen., che ricorre quando nella rissa taluno rimane ucciso o riporta una lesione personale, integra un'aggravante oggettiva imputabile al corrissante, che non sia stato autore o coautore dei delitti di sangue, solo ove questi abbia conosciuto o ignorato per colpa la sussistenza dei suoi elementi costitutivi, secondo una verifica che va compiuta in base al canone della prevedibilità in concreto dell'evento ulteriore, da svolgersi attraverso l'esame delle modalità dell'azione e di tutte le circostanze rilevanti del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la motivazione dei Giudici di merito che, nel riconoscere l'aggravante in capo al ricorrente, non avevano adeguatamente valutato che la rissa si era svolta a mani nude e che le lesioni e l'omicidio che ne erano conseguiti erano derivati dall'azione fulminea di altro corrissante il quale, estraendo un coltello con un gesto repentino e inatteso, ne aveva colpiti altri due, ferendo il primo e uccidendo il secondo).
Cass. civ. n. 32249/2024
In applicazione del principio del "favor rei", può continuarsi ad applicare la norma penale di favore dichiarata incostituzionale ai soli fatti commessi durante la sua apparente vigenza, ma non a quelli perpetrati nel vigore di una disciplina pregressa, dovendosi escludere che la declaratoria di illegittimità costituzionale possa determinare un trattamento più favorevole anche con riferimento ai fatti posti in essere sotto la vigenza della legge penale precedente, maggiormente severa. (Fattispecie in tema di commercio clandestino di sostanze anabolizzanti, avvenuto nella vigenza del disposto, meno favorevole, di cui dell'art. 9, comma 7, legge 14 dicembre 2000, n. 376, che precedette l'entrata in vigore dell'art. 586-bis cod. pen., il cui comma 7 è stato dichiarato incostituzionale da Corte cost. n. 105 del 2022, limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti»).
Cass. civ. n. 32098/2024
Non è affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice, dichiarata la nullità del giudizio proposto con rito direttissimo ai sensi dell'art. 12-bis d.l. n. 306 del 1992 per un reato per cui non è ammesso tale rito, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, in quanto il procedimento può riprendere con l'attivazione del giudizio ordinario, senza che si determini alcuna stasi del procedimento stesso. (Fattispecie in tema di lesioni aggravate dall'uso di una spranga di ferro, in cui la Corte ha evidenziato che nella nozione di «reati concernenti le armi e gli esplosivi», in relazione ai quali è prevista l'adozione del rito direttissimo, rientrano solo quelli che direttamente concernono le attività - quali detenzione, porto, trasporto, importazione - aventi come oggetto le armi e non anche quelli in cui l'arma rilevi come dato meramente circostanziale).
Cass. civ. n. 32042/2024
In tema di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di figli minori, la pendenza di ricorso per separazione coniugale con richiesta di affidamento esclusivo dei figli, promosso dalla persona offesa, non inficia per sé sola l'attendibilità di questa.
Cass. civ. n. 32039/2024
Integra il delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, che rimane assorbito nel primo, la condotta dell'agente che ometta di versare in favore di figli minori l'assegno liquidato in sede civile, in quanto il reato di cui all'art. 570-bis cod. pen. richiede esclusivamente la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, mentre quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare richiede che da tale inadempimento consegua la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza.
Cass. civ. n. 31698/2024
In tema di diffamazione a mezzo stampa, i requisiti della verità putativa e della continenza espressiva devono essere valutati con maggiore rigore nel caso di un editoriale, in ragione sia dell'autorevolezza dell'autore (che induce il c.d. lettore medio a riporre maggiore fiducia nel contenuto dell'articolo), sia del rilievo che assume tale contributo all'interno del giornale, circostanze dalle quali deriva una maggiore offesa alla reputazione della persona.
Cass. civ. n. 31665/2024
In tema di responsabilità da reato degli enti, l'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute assume rilevanza per escludere la sussistenza del requisito oggettivo del vantaggio di cui all'art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a condizione che la violazione si inscriva in un contesto di generale osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dell'impresa. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di condanna dell'ente sul rilievo dell'insussistenza di un vantaggio in termini di risparmio di spesa rispetto alle dimensioni aziendali, anche alla luce dell'adozione di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la violazione contestata).
Cass. civ. n. 30720/2024
In tema di patteggiamento per i reati indicati nell'art. 165, comma quinto, cod. pen., non sussiste il vizio di mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza nel caso in cui il giudice subordini d'ufficio la sospensione condizionale della pena, alla cui concessione le parti hanno condizionato l'efficacia della pattuizione, alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui alla citata norma, trattandosi di condizione obbligatoria per legge, la cui applicazione è da ritenersi implicitamente accettata al momento della presentazione della richiesta. (Vedi: S.U. n. 10 del 1993,
Cass. civ. n. 30653/2024
Il delitto previsto dall'art. 173 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, confluito, in stretta continuità normativa, in quello di cui all'art. 518-novies cod. pen., non richiede l'accertamento dell'"interesse culturale" dei beni archeologici, né che questi siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, nel caso in cui si sostanzi in violazioni attinenti alla loro alienazione, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile dalle caratteristiche degli stessi.
Cass. civ. n. 30616/2024
In tema di responsabilità per colpa, il giudizio di prevedibilità postula l'individuazione della "classe di evento" di riferimento, che deve essere determinata avendo riguardo alla descrizione di quanto è avvenuto e procedendo, poi, a ricondurre l'evento verificatosi a una più ampia categoria, tenuto conto anche alla realtà morfologica, geografica e spaziale del luogo del sinistro. (Fattispecie relativa a delitto di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la responsabilità del Comandante del porto e del Capo pilota in relazione ad un incidente mortale dovuto al crollo della Torre Piloti a seguito dell'impatto di una nave in manovra all'interno di un bacino a ciò deputato, sul rilievo che era stata correttamente individuata, quale "classe di evento", quella degli urti tra navi in evoluzione nelle acque portuali e la citata Torre).
Cass. civ. n. 30615/2024
È ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione, pur se non riconosciuta, che abbia avanzato, "iure proprio", richiesta risarcitoria assumendo di aver subito, per effetto del reato, un danno patrimoniale o non patrimoniale consistente nell'offesa all'interesse da essa perseguito e consacrato nello statuto associativo, non essendo richiesto il radicamento dell'associazione medesima nello specifico contesto territoriale in cui la lesione si è verificata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile ad associazioni statutariamente preposte alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambiente lavorativo, nell'ambito di processo riguardante il decesso di alcuni prestatori d'opera, a causa della violazione della disciplina in materia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).
Cass. civ. n. 29160/2024
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. trova applicazione anche nel giudizio di appello in caso di sopravvenuta procedibilità a querela del reato, a condizione che l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata nelle more del giudizio di impugnazione, così da consentire al giudice di verificarne la congruità. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di beni esposti in un esercizio commerciale, in cui il versamento dell'offerta riparatoria, parzialmente effettuato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, era stato completato anteriormente alla celebrazione dell'appello e all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso il delitto procedibile a querela).
Cass. civ. n. 28519/2024
In tema di condizioni di procedibilità, la remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rinvio celebrato a seguito di annullamento disposto solo in punto di determinazione della pena. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 590-bis cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Cass. civ. n. 28144/2024
In tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio alla pena della reclusione "non superiore nel massimo a quattro anni", contenuto nell'art. 550 cod. proc. pen., dev'essere inteso come "fisso", in quanto, per l'inderogabilità del principio "tempus regit actum", è riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non a quella di diritto sostanziale in concreto applicabile all'imputato sulla base dei criteri successori di cui all'art. 2 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero che, in relazione a un fatto commesso nel vigore dell'art. 176 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aveva emesso decreto di citazione diretta a giudizio nonostante l'incriminazione fosse già confluita nella disposizione di cui all'art. 518-bis cod. pen., i cui limiti di pena imponevano la richiesta di rinvio a giudizio con fissazione dell'udienza preliminare).
Cass. civ. n. 27826/2024
L'accertamento del nesso di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore può essere condotto, in assenza di una legge scientifica universale di copertura, sulla base di una legge statistica, a condizione che sia verificato l'inveramento dell'effetto dell'insorgenza della malattia in una certa percentuale di casi esaminati, secondo un procedimento logico fondato su dati indiziari processualmente emersi e unitariamente considerati nelle singole ipotesi, idonei a condurre a una valutazione di elevata credibilità razionale. (Fattispecie relativa all'applicazione della teoria dell'effetto acceleratore del processo oncogeno e della dose cumulativa per la prolungata esposizione ad amianto, in cui la Corte ha annullato la decisione impugnata sul rilievo della mancata verifica dell'effettiva inferenza causale, per ciascuna delle vittime, della durata e dell'intensità dell'esposizione ad amianto, capace di accelerare l'insorgenza e la progressione del mesotelioma pleurico o del tumore polmonare, rendendo efficienti le condotte omissive comprese in un determinato periodo di esposizione).
Cass. civ. n. 27435/2024
L'illegalità della pena, derivante dall'erronea applicazione, da parte del tribunale, di una pena detentiva per un reato attribuito alla cognizione del giudice di pace, è deducibile innanzi al giudice dell'esecuzione, cui spetta provvedere alla rimodulazione della pena secondo una valutazione da compiere alla luce della singola vicenda processuale, che riguardi anche l'eventuale concessione della sospensione condizionale, beneficio estraneo ai poteri del giudice di pace.
Cass. civ. n. 27411/2024
Ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione o di una causa di esclusione della colpevolezza, l'onere di allegazione gravante sull'imputato opera in relazione ai presupposti fattuali della esimente che rientrino nella sfera personale di conoscenza del medesimo, venendo meno ove le circostanze conosciute o conoscibili "ex actis" consentano al giudice di svolgere anche autonomamente il relativo apprezzamento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di falsa testimonianza del ricorrente che, deponendo in un processo per vari reati, fra i quali un omicidio, aveva negato di essere stato vittima, circa tre anni prima, di un grave "pestaggio" da parte degli stessi imputati, ascrivendo le lesioni nell'occasione riportate ad un fatto accidentale). (Vedi: S.U. n. 12093 del 1980,
Cass. civ. n. 27115/2024
Gli stati emotivi o passionali, pur non escludendo né diminuendo l'imputabilità, possono essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ove se ne riconosca l'attitudine a fungere da fattore di attenuazione della misura della responsabilità penale. (Fattispecie relativa ad omicidio della convivente, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che, pur accertando che al momento del fatto l'imputato versava in uno stato di profonda angoscia e di agitazione collegato all'insorgere dell'emergenza pandemica, non aveva adeguatamente valutato l'attitudine di quel particolare stato emotivo a giustificare il contenimento del trattamento sanzionatorio).
Cass. civ. n. 26919/2024
In tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita, in applicazione dell'art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento al foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato.
Cass. civ. n. 26263/2024
In tema di maltrattamenti in famiglia, la mera genitorialità condivisa, al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza ed in assenza di contatti significativi fra l'autore delle condotte e la vittima, non può costituire, da sola, il presupposto per ritenere sussistente un rapporto "familiare" rilevante ai fini della configurabilità del reato. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli obblighi di formazione e mantenimento dei figli previsti dall'art. 337-ter cod. civ. a carico dei genitori non determinano un rapporto reciproco fra questi ultimi, essendo il loro comune figlio l'unico soggetto interessato).
Cass. civ. n. 25445/2024
In tema di concorso anomalo, la diminuente di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen. esclude il riconoscimento della continuazione tra i più reati commessi, trattandosi di categorie concettualmente incompatibili, che postulano, l'una, la mera prevedibilità dell'evento ulteriore, l'altra la piena volizione anche di quest'ultimo nel quadro della programmazione unitaria del piano delittuoso. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la continuazione tra il delitto di omicidio, per il quale era stata riconosciuta la diminuente del concorso anomalo, e quello di rapina).
Cass. civ. n. 24553/2024
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen., a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo.
Cass. civ. n. 24097/2024
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, per contrasto con gli artt. 3, 25, 27, 32, 97, 102, 106 e 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda o a quella del lavoro di pubblica utilità e delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa, non avendo il doppio grado di merito copertura costituzionale e corrispondendo l'inappellabilità delle sentenze concernenti fatti di modesta rilevanza a una scelta legislativa legittima, in quanto finalizzata a migliorare l'efficienza del sistema delle impugnazioni. (In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che le garanzie della giurisdizione risultano comunque assicurate nell'ambito del giudizio di primo grado e per effetto dello scrutinio di legittimità della sentenza, nonché, per la persona offesa, dalla facoltà di adire la giurisdizione civile a tutela dei propri diritti).
Cass. civ. n. 23926/2024
L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistente il coefficiente psicologico della prevedibilità in concreto alla luce sia delle modalità dell'aggressione subita dalla vittima, quindici anni più anziana dell'agente, con struttura fisica più esile, e reiteratamente colpita con calci e pugni anche mentre era a terra, sia delle lesioni riportate, con la frattura di una costola, la lacerazione di un polmone, contusioni sparse per tutto il corpo, la fuoriuscita di sangue da un orecchio e la compressione della zona perifaringea e periesofagea conseguente ad un'azione di strozzamento).
Cass. civ. n. 23661/2024
In tema di sicurezza dei lavoratori che eseguono lavori in quota, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 111, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto ad adottare misure di protezione collettiva in via prioritaria rispetto a misure di protezione individuale, in quanto le prime sono idonee ad operare anche in caso di omesso utilizzo, da parte del lavoratore, del dispositivo individuale, sicché l'omessa adozione delle seconde non è sufficiente a determinare la responsabilità datoriale per l'infortunio occorso a un lavoratore, ove siano state adottate adeguate misure di protezione collettiva.
Cass. civ. n. 23265/2024
In tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto).
Cass. civ. n. 23216/2024
In tema di ricorso per cassazione, è deducibile quale violazione di legge il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con reato già giudicato quando la relativa questione sia divenuta attuale solo all'esito del giudizio di appello. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello che, nel ritenere coperta da precedente giudicato parte della condotta di cui all'art. 570 bis cod. pen. ascritta all'imputato, lo aveva condannato per quella ascritta al periodo successivo senza valutare la continuazione con il reato già giudicato).
Cass. civ. n. 23204/2024
Il delitto di maltrattamenti in famiglia si consuma con la cessazione dell'abitualità delle condotte vessatorie, sicché, qualora la condotta si sia protratta successivamente all'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, si applica il regime sanzionatorio più sfavorevole previsto da quest'ultima normativa, a prescindere dal numero di episodi commessi durante la sua vigenza e senza la necessità che gli stessi integrino, di per sé soli, l'abitualità del reato.
Cass. civ. n. 21948/2024
I reati di maltrattamenti in famiglia e di abbandono di persone minori o incapaci possono tra loro concorrere, posto che le relative fattispecie incriminatrici sono integrate da condotte differenti, ossia i programmatici e reiterati maltrattamenti psico-fisici ai danni di persone della famiglia, nel delitto di cui all'art. 572, cod. pen., e l'abbandono ingiustificato di un soggetto incapace di provvedere a sé stesso che si abbia l'obbligo giuridico di custodire, che lo esponga ad un pericolo anche solo potenziale, nel delitto di cui all'art. 591, cod. pen.
Cass. civ. n. 21869/2024
Ai fini della sussistenza del delitto di diffamazione, è necessario che le parole utilizzate siano attributive di qualità sfavorevoli alla persona offesa, ovvero che gettino, comunque, una luce negativa su quest'ultima, sicché è privo di rilevanza penale l'aver qualificato, in cartella clinica, come "improprio" il ricovero di una paziente in un reparto ospedaliero. (In motivazione, la Corte ha precisato che la predetta annotazione da parte dell'imputato costituiva solo espressione di dissenso rispetto alla scelta del collega che aveva disposto il ricovero, non potendosi attribuire carattere denigratorio alla mera attribuzione ad altri di un errore).
Cass. civ. n. 20529/2024
L'errata interpretazione di una legge diversa da quella penale, cui fa riferimento l'art. 47, ultimo comma, cod. pen., esclude sempre la punibilità quando ha cagionato un errore sul fatto costituente reato doloso, mentre nel caso di reato colposo la punibilità è esclusa solo se l'errata interpretazione è di natura scusabile. (Vedi: n. 4662 del 1978,
Cass. civ. n. 20520/2024
In tema di diffamazione, ai fini dell'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 598 cod. pen., non rileva la cancellazione delle espressioni diffamatorie disposta dal giudice civile ai sensi dell'art. 89, comma 2, cod. proc. civ., essendo distinti sia i canoni valutativi cui devono conformarsi quest'ultimo e il giudice penale nell'applicazione delle diverse disposizioni, sia la portata delle stesse, atteso che per offese non riguardanti l'oggetto della causa, di cui all'art. 89 cod. proc. civ., devono intendersi quelle "non necessarie alla difesa", pur se ad essa non estranee, mentre per "offese che concernono l'oggetto della causa", di cui all'art. 598 cod. pen., devono intendersi quelle che, benché non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa.
Cass. civ. n. 20351/2024
In tema di recidiva, devono intendersi "reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale un delitto di violenza sessuale era stato ritenuto della stessa indole di un delitto di tentato omicidio in quanto commessi entrambi in danno di adolescenti, con l'utilizzo di una medesima tecnica delittuosa e in un'unica area territoriale).
Cass. civ. n. 20004/2024
In tema di maltrattamenti in famiglia, è legittimo il provvedimento cautelare che disponga il divieto di avvicinamento dell'indagato al figlio minore vittima di violenza domestica, anche solo assistita, nonostante il diritto di visita riconosciuto dal giudice civile della separazione, dovendo ritenersi prevalenti, in funzione del "best interest of the child", le ragioni di tutela del minore da ogni pregiudizio su quelle del soggetto maltrattante ad esercitare le prerogative genitoriali.
Cass. civ. n. 19769/2024
Il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche nel caso in cui le condotte violente e vessatorie siano poste in essere dai familiari in danno reciproco gli uni degli altri, poiché l'art. 572, cod. pen., non prevedendo spazi di impunità in relazione ad improprie forme di autotutela, non consente alcuna "compensazione" fra condotte penalmente rilevanti poste in essere vicendevolmente.
Cass. civ. n. 19741/2024
In tema di pene detentive brevi, il divieto di sostituzione della pena nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, previsto dall'art. 59, comma 1, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689, opera per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis, cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, inclusi quelli tentati.
Cass. civ. n. 19541/2024
In caso di riforma della sentenza in grado di appello per l'avvenuta riqualificazione in termini di delitto tentato del delitto consumato originariamente contestato, la riduzione della pena inflitta per il delitto come derubricato non implica l'obbligo di ridurre anche gli aumenti sanzionatori per le aggravanti riconosciute nel giudizio di primo grado, posto che la diversa qualificazione giuridica del fatto comporta una diversa incidenza degli elementi circostanziali.
Cass. civ. n. 19028/2024
In tema di responsabilità civile per diffamazione, se il legittimo esercizio del diritto di cronaca esonera il giornalista dall'obbligo di verificare l'attendibilità della fonte informativa nel caso in cui questa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, l'applicabilità della esimente del diritto di cronaca, quantomeno putativa, gli impone di verificare in modo completo e specifico, mediante un necessario aggiornamento temporale, la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione.
Cass. civ. n. 18832/2024
E' configurabile il concorso per omissione nei delitti di maltrattamenti e lesioni nel caso in cui il genitore di figli minori, nella consapevolezza delle reiterate condotte violente perpetrate dal convivente nei confronti dei ragazzi, pur avendone la possibilità, ometta di intervenire per impedirle.
Cass. civ. n. 18819/2024
L'accertamento dell'esistenza di una causa di giustificazione (nella specie, legittima difesa) determina l'assoluzione dell'imputato non "perché il fatto non sussiste", ma "perché il fatto non costituisce reato", formula che comporta l'esclusione sia della condanna alle spese del querelante, sia della configurabilità del risarcimento del danno in favore dell'imputato, difettando l'elemento soggettivo della colpa grave.
Cass. civ. n. 18366/2024
In tema di reati colposi, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di radicale mutamento, negli aspetti costitutivi essenziali, delle condotte contestate e delle regole cautelari che si ritengono violate, produttivo di un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità di un medico per il delitto di omicidio colposo, sul rilievo che, nell'imputazione, il profilo di colpa era stato contestato quale errore di diagnosi e di scelta dell'intervento da eseguire, nella sentenza di primo grado, era stato ravvisato nell'ingiustificata condotta omissiva a fronte di complicanze seguite all'operazione e, nella sentenza d'appello, era stato, invece, individuato nell'esecuzione imperita del primo intervento chirurgico).
Cass. civ. n. 17965/2024
In tema di delitto di istigazione o aiuto al suicidio, la condotta di partecipazione morale, che sul piano condizionalistico deve presentare un "intrinseco finalismo" orientato all'esito suicidiario, sotto il profilo soggettivo deve essere sorretta dal dolo generico, per la cui integrazione è indispensabile sia la prefigurazione dell'evento come dipendente dalla propria condotta, sia la consapevolezza della obiettiva serietà dell'altrui proposito suicida al cui rafforzamento la condotta deve concorrere.
Cass. civ. n. 17697/2024
L'ordinanza di esclusione della parte civile, di regola non rientrante nel novero dei provvedimenti impugnabili, è suscettibile di ricorso per cassazione ove affetta da abnormità, perché caratterizzata da un contenuto di assoluta singolarità, tale da risultare "extra-vagante" rispetto al sistema processuale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto abnorme l'ordinanza di esclusione della parte civile emessa in un processo la cui udienza preliminare si era conclusa nel maggio del 2022 e, quindi, anteriormente all'entrata in vigore del disposto dell'art. 79 cod. proc. pen., nella formulazione novellata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, applicabile, in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 85-bis d.lgs. cit., ai soli processi nei quali, alla data del 30 dicembre 2022, l'udienza preliminare era in corso e gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti non erano ancora ultimati).
Cass. civ. n. 17545/2024
Integra il reato di tentativo di frode in commercio anche la sola detenzione, presso i magazzini aziendali, di un prodotto di natura diversa, per origine, provenienza, qualità o quantità, da quella dichiarata, ove si tratti di merce destinata alla vendita. (Fattispecie relativa alla riscontrata presenza, all'interno delle cantine di un'azienda vinicola, di bottiglie di vino Barolo DOCG, prodotto e invecchiato fuori dalla zona di produzione tutelata).
Cass. civ. n. 16997/2024
In tema di trasferimento fraudolento di valori, l'intestatario fittizio del bene non deve essere animato necessariamente dal dolo specifico, che caratterizza, invece, la condotta dell'interponente, unico soggetto direttamente interessato a eludere la possibile adozione di misure di prevenzione a suo carico, essendo sufficiente, invece, la consapevolezza del dolo specifico altrui.
Cass. civ. n. 16318/2024
In tema di omicidio, ove la morte della vittima derivi da un concorso di cause originato da un atto intenzionale dell'agente, l'imputazione del fatto a titolo di dolo presuppone l'accertamento della persistenza della volontà omicidiaria per tutto l'iter della condotta, fino all'ultimo atto causalmente collegato al decesso della vittima. (Fattispecie relativa a donna che aveva intenzionalmente versato benzina sul coniuge, poi deceduto per carbonizzazione, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la condanna per omicidio volontario che, nonostante l'obiettiva inidoneità dell'atto a cagionare da solo l'evento e l'incertezza sulle cause di innesco del fuoco, si basava sulla mera presunzione che l'intento omicidiario fosse rimasto fermo fino al prodursi dell'evento).
Cass. civ. n. 15755/2024
In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel c.d. giornalismo d'inchiesta - in cui i fatti, esposti nel rispetto del criterio della verità, possono essere analizzati, interpretati e posti in correlazione tra loro, col contributo di originalità proprio dell'approfondimento giornalistico - il giornalista è scriminato allorché rimanga chiaro, all'interno dell'articolo, quali sono i fatti obiettivi e quale la loro lettura e valutazione, cosicché non sia alterata la percezione del lettore.
Cass. civ. n. 14705/2024
In tema di impugnazioni, il giudice, a fronte dell'appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, può dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato solo nel caso in cui ritenga fondata l'impugnazione e fornisca, al riguardo, adeguata motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, con rinvio al giudice civile, la decisione che, riformando la sentenza assolutoria di primo grado senza motivare sulla fondatezza dell'appello del pubblico ministero, aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili).
Cass. civ. n. 14077/2024
La buona fede che, nei reati contravvenzionali, esclude l'elemento soggettivo ben può derivare da un fattore positivo correlato a un comportamento dell'Autorità amministrativa preposta alla tutela dell'interesse formante oggetto della disposizione normativa, idoneo a determinare nel trasgressore uno scusabile convincimento circa la liceità della condotta tenuta, ma tale principio dev'essere, comunque, valutato alla luce della gerarchia delle fonti di normazione e della conoscenza di esse che può discendere dal ruolo rivestito dal predetto agente.
Cass. civ. n. 14025/2024
Integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condotta del genitore che, obbligato in forza di provvedimento del giudice civile a corrispondere una somma di danaro a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, di propria iniziativa, scelga di adempiere mediante la cessione di un credito verso terzi. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva richiesto alla propria datrice di lavoro di corrispondere le somme di denaro a lui dovute per straordinari direttamente alla madre del figlio).
Cass. civ. n. 13314/2024
La circostanza aggravante dei motivi abietti e futili, pur avendo natura soggettiva, è estensibile al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell'evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell'azione esecutiva posta in essere dall'autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest'ultima.
Cass. civ. n. 13017/2024
In tema di diffamazione, il carattere offensivo delle notizie diffuse con il mezzo televisivo deve escludersi quando esse siano incapaci di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione per la percezione che ne possa avere il "telespettatore medio", ossia colui che non si fermi ad ascoltare solo il titolo del programma televisivo o una parte del discorso, per poi cambiare canale ("telespettatore frettoloso"), ma che, senza un particolare sforzo di attenzione, ascolti l'intervento nella sua interezza e valuti il contesto in cui esso si inserisce. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il carattere diffamatorio dell'intervento televisivo di un giornalista che, riferendosi al sindaco di una grande città, pur contestando l'opportunità di ricevere da un costruttore un cospicuo finanziamento in campagna elettorale, precisava che si era trattato di un finanziamento lecito, nell'ambito di una trasmissione televisiva in cui non si discuteva esclusivamente di corruzione, ma anche di etica e di opportunità politica delle condotte di vari amministratori locali).
Cass. civ. n. 12457/2024
In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sua sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che, in base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, lo hanno indotto a ritenere il comportamento dell'imputato altamente pericoloso per la vita e per l'incolumità delle persone. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto apodittico e, quindi, insufficiente il mero riferimento in motivazione alla "gravità della condotta", in assenza di valutazione della concreta gravità della violazione e del pericolo per la circolazione).
Cass. civ. n. 12328/2024
In tema di omicidio colposo stradale, il disposto di cui all'art. 589-bis, comma ottavo, cod. pen., relativo al caso di morte di più persone ovvero a quello di morte di una o più persone e di lesioni in danno di una o più persone, non configura né un'autonoma ipotesi di reato complesso, né una specifica aggravante, ma disciplina un caso di concorso formale di reati, unificati solo "quoad poenam", sicché ciascuno di essi conserva la propria autonomia.
Cass. civ. n. 11558/2024
In tema di misure alternative, il divieto di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, opera per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, inclusi quelli tentati.
Cass. civ. n. 10656/2024
Le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo da quello determinato dalla condotta omissiva o commissiva dell'agente, ovvero dànno luogo ad uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicamente riconducibile ad essa. (Fattispecie relativa a responsabilità per omicidio colposo per violazione di norme antinfortunistiche, in cui la Corte ha escluso rilevanza deterministica esclusiva alle sopravvenute complicanze nosocomiali, causa ultima del decesso del lavoratore, per il lungo periodo di immobilizzazione patito in conseguenza di gravi fratture vertebrali).
Cass. civ. n. 10237/2024
Integra la contravvenzione di pericolo presunto di cui all'art. 5, comma 1, lett. g), legge 30 aprile 1962, n. 283, punibile a titolo di colpa, l'originario impiego o la colposa aggiunta di additivi chimici non autorizzati negli ingredienti utilizzati per la preparazione di prodotti alimentari, mentre dà luogo al delitto previsto dall'art. 516 cod. pen., punibile a titolo di dolo, l'aggiunta intenzionale della sostanza vietata.
Cass. civ. n. 8617/2024
Il reato di maltrattamenti verso familiari o conviventi può essere commesso anche in forma omissiva, qualora il genitore non provveda ad assicurare al minore, specie se in tenera età, tutte quelle condotte di cura, assistenza e protezione che si rendono necessarie a fronte di esigenze cui il figlio stesso non può autonomamente provvedere.
Cass. civ. n. 6960/2024
La satira - estrinsecazione del diritto di critica attraverso l'enfatizzazione e la deformazione della realtà - è sottratta al requisito di verità, in quanto esprime un giudizio ironico su un fatto con l'inverosimiglianza e l'iperbole e anche attraverso l'uso di espressioni o immagini lesive dell'altrui reputazione, pur rimanendo assoggettata al limite della continenza e della funzionalità al perseguito scopo di denuncia sociale o politica, da valutare in relazione alla rilevanza dell'interesse del pubblico all'esposizione del fatto con tale forma ovvero alla dimensione pubblica della vicenda o alla notorietà delle persone colpite. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - nel ritenere diffamatoria la pubblicazione di una fotografia, con relativa didascalia, di una persona a corredo di un articolo satirico riguardante la vicenda giudiziaria penale di un ex Presidente del Consiglio dei ministri, notissimo uomo politico e imprenditore, all'indomani della sua assoluzione in appello - aveva omesso ogni esame del contesto socio-culturale in cui si inseriva l'articolo satirico e delle reazioni dell'opinione pubblica alla notizia dell'assoluzione).
Cass. civ. n. 6586/2024
È configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto la fattispecie di reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del delitto nella forma consumata, posto che i pezzi del veicolo di provenienza furtiva erano stati disassemblati, trasferiti da un furgone a un autoarticolato e confusi con beni di origine lecita da destinare alla rivendita all'estero, di tal che risultava ostacolata l'identificazione della loro provenienza delittuosa).
Cass. civ. n. 6401/2024
In tema di lesioni personali, sussiste continuità normativa tra la circostanza aggravante della "deformazione" o dello "sfregio permanente al viso", abrogata dall'art. 12, legge 19 luglio 2019, n. 69, e il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.
Cass. civ. n. 5701/2024
In tema di diffamazione, nell'ipotesi di comunicazione con una unica persona, l'elemento oggettivo dell'illecito, integrato dalla diffusività della condotta denigratoria, sussiste solo nell'ipotesi in cui l'agente esprima la volontà o ponga in essere un comportamento tale da provocare l'ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio attraverso il destinatario, non essendo sufficienti a far ritenere l'implicita accettazione, da parte del mittente, del rischio di diffusione le caratteristiche intrinseche dello strumento di comunicazione utilizzato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza dell'illecito in presenza di più comunicazioni, ma tutte indirizzate, sul canale Facebook privato, ad un singolo destinatario, non potendo presumersi che i messaggi inviati tramite social network sui canali di posta privati siano, di per sé, destinati alla diffusione ad altre persone).
Cass. civ. n. 5277/2024
In tema di diffamazione, ove le dichiarazioni che si assumono offensive siano state rese, in funzione difensiva, in seno a un procedimento disciplinare, la verifica dell'eventuale riconducibilità delle stesse nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di difesa dev'essere compiuta in via logicamente preliminare rispetto all'accertamento della sussistenza dei presupposti della speciale esimente di cui all'art. 598 c.p. (Nella specie, la S.C., con riferimento alle dichiarazioni rese, in un procedimento disciplinare, da due commercialisti nei riguardi di un collega che aveva presentato un esposto nei loro confronti, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto integrato il reato di diffamazione, senza verificare se le stesse si fossero mantenute nei limiti del legittimo esercizio del diritto di difesa e, decidendo la causa nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria, in considerazione della mancanza di allegazione e prova della diffusione delle suddette dichiarazioni al di fuori del procedimento in questione).
Cass. civ. n. 4955/2024
In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, l'attività di qualificazione giuridica di un fatto, così come emerge nella sua realtà storica dagli atti del processo di merito e dallo stesso contenuto della sentenza impugnata, è suscettibile di verifica e riesame in sede di legittimità, anche per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte ed individuata d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto il carattere diffamatorio di un articolo di stampa, applicando erroneamente i principi che presiedono all'esercizio del diritto di critica ed omettendo di valutare la fattispecie concreta nella più specifica dimensione del c.d. giornalismo d'inchiesta).
Cass. civ. n. 4105/2024
In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è ravvisabile una mutatio libelli qualora a fondamento della domanda venga dedotta, inizialmente, la violazione del requisito della continenza formale (nella specie l'illecito accostamento del calciatore al giro delle scommesse clandestine) e, in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., la violazione del requisito della verità (intesa come omessa informazione del dubbio che gli inquirenti avrebbero formulato circa la vera identità del calciatore citato nelle intercettazioni), posto che il thema decidendum, costituito dall'accertamento della sussistenza dei presupposti della diffamazione a mezzo stampa a fini risarcitori, rimane immutato.
Cass. civ. n. 3809/2024
L'immunità prevista per i membri del Parlamento europeo dall'art. 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione Europea, relativa alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, opera, quanto alle dichiarazioni rese "extra moenia", anche in relazione a condotte atipiche, prive, cioè, di una diretta connessione con pregressi atti parlamentari tipici. (In motivazione, la Corte ha precisato che il nesso tra l'opinione espressa e le funzioni parlamentari deve emergere dal contenuto delle dichiarazioni e dalle circostanze in cui le stesse sono state rese).
Cass. civ. n. 3727/2024
In tema di cause di giustificazione, la scriminante dell'uso legittimo delle armi in forma putativa non può basarsi su un mero criterio soggettivo, ma richiede la sussistenza di dati fattuali concreti che, sebbene malamente rappresentati o compresi, siano suscettibili di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi nell'assoluta necessità di utilizzare l'arma o altro mezzo di coazione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante in forma putativa in relazione alle lesioni cagionate, con colpi di manganello e calci, da alcuni agenti di polizia a un giornalista in occasione di scontri originati da una manifestazione di piazza, in assenza di elementi che potessero indurre a ritenere pericolosa la vittima, inerte e poi caduta al suolo, posizionatasi vicino a un gruppo di manifestanti per osservare la scena dell'arresto di uno di essi).
Cass. civ. n. 3044/2024
È configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto la fattispecie di reato prevista dall'art. 648-bis cod. pen., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata.
Cass. civ. n. 2577/2024
È ammissibile il ricorso per cassazione dell'imputato avverso la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, sussistendo l'interesse dello stesso alla più favorevole declaratoria d'improcedibilità dell'azione penale ex art. 129 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. per esito positivo della messa alla prova, emessa in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per carenza della condizione di procedibilità della querela, rilevabile d'ufficio per i processi pendenti a tale data).
Cass. civ. n. 2030/2024
In tema di reati colposi omissivi, la posizione di garanzia in contesti di tipo parafamiliare può essere generata, oltre che da un'investitura formale, anche dall'esercizio, di fatto, delle funzioni tipiche del garante, mediante comportamento concludente di consapevole presa in carico del soggetto protetto che versi in uno stato di comprovato "deficit" psichico, tale da determinare, nei suoi confronti, quale titolare del bene protetto, un rapporto di dipendenza. (Fattispecie relativa a una comunità organizzata secondo regole autoimposte, in cui un soggetto maggiorenne, indipendente e senza alterazione della capacità critica, pur se in condizioni di fragilità e vulnerabilità, era stato sottoposto ad intervento di rimozione di un nevo, dal quale erano derivate complicanze e, di conseguenza, il decesso).
Cass. civ. n. 1268/2024
Integra il delitto maltrattamenti in famiglia, l'impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente, quando i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche e organizzative assunte in seno alla famiglia, unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica.
Cass. civ. n. 624/2024
In tema di delitto preterintenzionale, rientra nella nozione di atti diretti a percuotere di cui all'art. 584 cod. pen. qualsiasi esercizio di una violenta energia fisica idonea a realizzare una manomissione del corpo della vittima e a provocare una sensazione dolorosa ai danni di quest'ultima, senza che sia necessario che tale sensazione si verifichi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il delitto di omicidio preterintenzionale in relazione alla morte verificatasi a seguito di una condotta di strattonamento e trattenimento della vittima, ritenuta idonea, per le modalità di realizzazione, a produrre una sensazione dolorosa ai danni della stessa).
Cass. civ. n. 51452/2023
In tema di responsabilità per colpa, l'utilizzatore "uti dominus" di un bene è titolare, nella qualità di custode dello stesso, di una posizione di garanzia ex art. 40, comma secondo, cod. pen., anche nel caso in cui non ne sia proprietario. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione di assoluzione dal delitto di omicidio colposo del titolare di un agriturismo, al quale era stata addebitata la caduta di una cliente, originata dal cedimento della recinzione di un'area, sul rilievo che il custode è tenuto a segnalare i pericoli correlati al suo utilizzo, in ragione della prossimità alla fonte di pericolo).
Cass. civ. n. 51159/2023
In tema di stato di necessità, il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, non deve essere stato causato volontariamente o colposamente dal soggetto che compie l'intervento necessitato e deve, altresì, essere indipendente dalla sua volontà. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante nei confronti di un soggetto che, a causa di sopravvenute difficoltà di navigazione, aveva utilizzato la bussola a bordo di un'imbarcazione che trasportava stranieri irregolari, in quanto l'accordo per l'impiego dello strumento era intervenuto al momento della partenza del natante).
Cass. civ. n. 49667/2023
L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di colpa in concreto, per l'evento mortale.
Cass. civ. n. 49651/2023
In tema di tentata estorsione in danno di congiunti, la procedibilità a querela prevista dall'art. 649 cod. pen. trova applicazione anche nel caso in cui le condotte minacciose siano attuate mediante violenza sulle cose. (Fattispecie in cui l'imputato aveva danneggiato l'autovettura della sorella non convivente).
Cass. civ. n. 49499/2023
Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di "abolitio criminis", capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale. (Fattispecie relativa a tentato furto aggravato dall'aver usato violenza sulle cose, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso che sollecitava la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali era stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Cass. civ. n. 49478/2023
In tema di estorsione, la minaccia finalizzata a procurarsi un ingiusto profitto, rivolta a una pluralità di persone, integra, laddove l'intento non sia conseguito, una pluralità di delitti tentati, unificabili sotto il vincolo della continuazione, rispetto ai quali l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. deve essere valutata con riguardo al danno patrimoniale cagionato o avuto di mira dall'agente per ogni singolo fatto-reato. (Fattispecie in cui l'imputato aveva minacciato con un coltello gli occupanti di un vagone della metropolitana al fine di ottenere "qualche spicciolo").
Cass. civ. n. 49288/2023
Il delitto di atti persecutori concorre con quello di diffamazione anche quando nelle modalità della condotta diffamatoria si esprimono le molestie reiterate costitutive del reato previsto dall'art. 612-bis cod. pen.
Cass. civ. n. 48749/2023
Le dichiarazioni accusatorie rese dall'indagato, in sede di interrogatorio, a carico di terzi, nella consapevolezza della loro innocenza, non sono scriminate dall'esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 51 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la mancata inclusione del delitto di calunnia nel novero di quelli per i quali opera la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., comporta che la difesa attuata mediante incolpazioni calunniose non esclude, "a fortiori", l'antigiuridicità della condotta).
Cass. civ. n. 48744/2023
In tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, l'abuso della finalità disciplinare presuppone l'insorgenza, al momento del fatto, dell'occasione di correggere o di punire, ossia che il soggetto passivo abbia tenuto una condotta da cui possa derivare una reazione di natura disciplinare, non potendo detta finalità desumersi dalla sola esistenza del rapporto esistente tra l'agente e la persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente l'abuso nell'intervento di forza, mai trasmodato in volontarie percosse, tenuto dall'insegnante per separare gli alunni in lite a tutela della loro stessa incolumità, in adempimento degli obblighi di garanzia correlati all'esercizio della funzione educativa).
Cass. civ. n. 48556/2023
In tema di patteggiamento, anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di applicazione della pena per il delitto di omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione dovuto all'uso di alcool o di sostanze stupefacenti, con la quale il giudice, prescindendo dall'accordo delle parti, che prevedeva l'applicazione della sospensione temporanea del titolo abilitativo, aveva disposto, d'ufficio, la più grave sanzione della revoca della patente di guida, prevista in via automatica dall'art. 222, comma 2, cod. strada).
Cass. civ. n. 48083/2023
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente "ex lege" alla commissione di illeciti avvenuta con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a chi si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione. (Fattispecie relativa alla guida in stato di ebbrezza alcolica di un monopattino elettrico, veicolo equiparato ai velocipedi ai sensi dell'art. 1, comma 75-quinquies, legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la cui conduzione non è richiesta la patente di guida).
Cass. civ. n. 47121/2023
In tema di maltrattamenti, è configurabile la fattispecie aggravata della c.d. "violenza assistita", a prescindere dall'età del minorenne, purché il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.
Cass. civ. n. 46473/2023
L'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 317-bis cod. pen. nel caso di condanna per i delitti di peculato e di concussione, deve essere applicata anche nel caso di delitto solo tentato, essendo sussistenti, anche in tale ipotesi, le esigenze a presidio delle quali è funzionale la pena accessoria.
Cass. civ. n. 45622/2023
In tema di diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione può configurarsi anche come putativa qualora ricorra una ragionevole, anche se erronea, opinione dell'illiceità del fatto altrui, purché l'errore sia plausibile, ragionevole, non pretestuoso e logicamente apprezzabile. (Conf.: n. 1334 del 1982,
Cass. civ. n. 45506/2023
La circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 339 cod. pen. non si applica al delitto tentato di violenza o minaccia a un corpo dello Stato di cui all'art. 338 cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che, quando il legislatore, nel prevedere un'aggravante speciale, indica nominativamente un determinato delitto, intende riferirsi solo alla fattispecie consumata, mentre, ove richiama una categoria di delitti non specificati, si riferisce sia a quelli consumati che a quelli tentati).
Cass. civ. n. 45103/2023
Integra il delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, che nel primo rimane assorbito ai sensi dell'art. 15 cod. pen., la condotta dell'agente che ometta di versare in favore di figli minori l'assegno liquidato in sede civile, ove da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, in quanto, alla materia che accomuna entrambe le fattispecie - obbligo di assistenza materiale, quale proiezione del dovere di cura - solo nel primo caso si aggiunge l'elemento specializzante dello stato di bisogno, correlato alla mancanza di mezzi di sussistenza.
Cass. civ. n. 44677/2023
Sussiste il delitto di omicidio volontario, e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida, nel caso in cui la condotta dell'agente riveli, alla stregua delle regole di comune esperienza, la consapevole accettazione, da parte del predetto, anche solo dell'eventualità che dal proprio comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo. (Fattispecie in cui è stata esclusa la preterintenzione sul rilievo che l'imputato avesse colpito al volto la moglie con uno schiaffo e una stampella, cagionandole un poli-traumatismo da contusioni che, in un soggetto già in precarie condizioni di salute perché affetto da altre patologie, nonché in stato settico, ne aveva comportato il decesso).
Cass. civ. n. 44349/2023
L'accertamento del nesso di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore può essere condotto, in assenza di una legge scientifica universale di copertura, sulla base di una legge statistica, a condizione che sia verificato l'inveramento dell'effetto dell'insorgenza della malattia in una certa percentuale di casi esaminati, secondo un procedimento logico fondato su dati indiziari processualmente emersi e unitariamente considerati nei singoli casi, idonei a condurre a una valutazione di elevata credibilità razionale. (Fattispecie relativa all'applicazione della teoria dell'effetto acceleratore della carcerogenesi e della dose cumulativa per la prolungata esposizione ad amianto, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva omesso di verificare, in concreto, l'effettiva inferenza causale, per ciascuna delle vittime, della durata e delle modalità dell'esposizione nociva in relazione alla insorgenza o alla progressione del mesotelioma pleurico).
Cass. civ. n. 44335/2023
In tema di maltrattamenti in famiglia, qualora alcune delle condotte vessatorie siano state poste in essere prima dell'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, ed altre in epoca successiva, e solo le prime siano state perpetrate al cospetto di un minore, non trova applicazione la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., introdotta da tale legge, ma quella, previgente, di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen.
Cass. civ. n. 44186/2023
In tema di circostanze aggravanti comuni, integra "motivo abietto" il movente spregevole, ignobile e rivelatore di un tale grado di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità. (Fattispecie in tema di tentato omicidio, commesso dal marito in danno della moglie mediante il cospargimento e la successiva accensione di liquido infiammabile e determinato da mere ragioni di astio e vendetta).
Cass. civ. n. 43846/2023
È configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente nel caso in cui quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che a tale conclusione si perviene non già in virtù di una non consentita applicazione analogica dell'art. 572 cod. pen., ma perché la presenza di un figlio minore attesta la persistenza di un vincolo familiare, conseguente alla sussistenza a carico di entrambi i genitori di obblighi di mantenimento e di formazione).
Cass. civ. n. 42845/2023
Il potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori, attribuito ex art. 92, comma 1, lett. f), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è correlato a qualsiasi ipotesi in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale, la cui gestione è, invece, correlata agli obblighi di alta vigilanza, previsti dalle lettere a)-d) del medesimo art. 92.
Cass. civ. n. 41552/2023
In tema di legittima difesa, sussiste l'eccesso colposo nel caso in cui l'agente, minacciato da un pericolo attuale di un'offesa che, se non tempestivamente neutralizzata, sfocerebbe nella lesione del diritto, abbia difeso il bene oggetto della minaccia debordando, per errore determinato da colpa, dai limiti della necessaria proporzione tra difesa e offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse l'eccesso colposo in un caso in cui l'imputato aveva colpito ripetutamente con colpi di machete, anche al capo, l'aggressore, che, a sua volta, gli aveva sferrato un pugno al volto facendolo cadere a terra).
Cass. civ. n. 40719/2023
In tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, permane, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza del tribunale.
Cass. civ. n. 40698/2023
Ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'obbligo del genitore naturale di procurare i mezzi di sussistenza ai figli minori sorge con la nascita degli stessi, anche nel caso in cui il riconoscimento dello "status" consegua all'accertamento giudiziale definitivo, che produce, pertanto, retroattivamente i propri effetti. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, per l'insussistenza del fatto, la decisione con la quale l'imputato era stato prosciolto da tale delitto per esito positivo della messa alla prova e non nel merito, per essersi ritenuto provato il suo "status" genitoriale in base al contenuto di una sentenza non definitiva emessa in sede civile).
Cass. civ. n. 40368/2023
Il delitto di maltrattamenti in famiglia, in quanto reato di natura abituale, postula che le condotte che lo integrano siano contestate con riferimento a un periodo di tempo delimitato, sicché, se al dibattimento emergono fatti ulteriori, verificatisi oltre l'arco temporale indicato nell'imputazione, il pubblico ministero è tenuto alla loro formale contestazione, sia nel caso in cui integrino la fattispecie concreta contestata, sia in quello in cui costituiscano una serie autonoma, unificabile alla precedente sotto il vincolo della continuazione. (Conf.: n. 4636 del 1995,
Cass. civ. n. 40277/2023
In tema di diffamazione, non trova applicazione la formula assolutoria di cui all'art. 530, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla prova liberatoria di cui all'art. 596, comma quarto, cod. pen., che postula la piena dimostrazione dell'esistenza del fatto attribuito al diffamato e che non è riconducibile alle cause di giustificazione o alle cause soggettive di non punibilità.
Cass. civ. n. 39846/2023
In tema di trasferimento fraudolento di valori, il delitto è configurabile anche nel caso in cui i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) per le quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, ora sostituito dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non potendosi tuttavia prescindere, in tali casi, dalla verifica della capacità elusiva dell'operazione patrimoniale, alla luce di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, idonei a consentire la ricostruzione dell'elemento soggettivo della fattispecie.
Cass. civ. n. 39526/2023
La causazione a una cliente di lesioni colpose anche gravi, avvenuta nello svolgimento dell'attività di parrucchiere, non è riconducibile, ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, né all'area degli infortuni sul lavoro, in assenza di un rapporto lavorativo con la parte lesa, né alla nozione di "colpa professionale", che rimanda ai soli esercenti di una delle professioni intellettuali previste e disciplinate dall'art. 2229 cod. civ., sicchè la competenza a giudicare spetta, in tal caso, al giudice di pace.
Cass. civ. n. 39341/2023
609 REATO - 112 SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA In tema di sospensione condizionale della pena, l'obbligo di partecipazione ai percorsi trattamentali di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., introdotto dall'art. 6, comma 1, legge 19 luglio 2019 n. 69 (cd. "Codice rosso"), cui è subordinato il riconoscimento del beneficio in favore degli autori di reati di violenza domestica o di genere, ha un contenuto special-preventivo del tutto differente dalle altre forme di riparazione contemplate dallo stesso art. 165, essendo volto a scongiurare, attraverso la rieducazione del soggetto e con l'ausilio di esperti, il pericolo di recidivanza rispetto a tali reati, sicché è legittimo il diniego del beneficio in caso di partecipazione a programmi di recupero delle dipendenze (nella specie, tossicologica ed alcolica) privi dei suddetti requisiti di specificità.
Cass. civ. n. 38755/2023
Ai fini dell'affermazione della responsabilità per il delitto di diffamazione, l'accertamento tecnico in ordine alla titolarità dell'indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggi offensivi non è necessario, a condizione che il profilo "facebook" sia attribuibile all'imputato sulla base di elementi logici, desumibili dalla convergenza di plurimi e precisi dati indiziari quali il movente, l'argomento del "forum" sul quale i messaggi sono pubblicati, il rapporto tra le parti, la provenienza del "post" dalla bacheca virtuale dell'imputato con utilizzo del suo "nickname".
Cass. civ. n. 38464/2023
La definizione di "lavoratore" di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, richiede lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale ed è più ampia di quella prevista dall'art. 3 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, che si riferiva, invece, al "lavoratore subordinato" e alla "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro" (art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626), sicchè, ai fini dell'applicazione delle norme incriminatrici previste nel citato d.lgs. n. 81 del 2008, rileva l'oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell'impresa, anche eventualmente a titolo di favore, nel luogo deputato e su richiesta dell'imprenditore. (Fattispecie relativa a infortunio sul luogo di lavoro causato dall'imprudente avviamento del motore di un veicolo da parte di un lavoratore, che, pur non risultando formalmente assunto, era addetto in modo stabile e abituale all'espletamento di mansioni tipiche dell'impresa).
Cass. civ. n. 38450/2023
Il reato di lesione come conseguenza di altro delitto è punibile a querela della persona offesa, atteso che il richiamo operato dall'art. 586 cod. pen. alle disposizioni dell'art. 590 cod. pen. non può intendersi effettuato soltanto "quoad poenam".
Cass. civ. n. 38306/2023
Integra il delitto di maltrattamenti, nella sua accezione di "mobbing" verticale, la condotta vessatoria che si consuma con l'abituale prevaricazione ed umiliazione poste in essere dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, approfittando della condizione subordinata di questi, a nulla rilevando la formale legittimità delle iniziative disciplinari assunte verso il soggetto "mobizzato", anche in relazione a comportamenti reattivi dallo stesso assunti.
Cass. civ. n. 37978/2023
597 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - 025 ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Condotta maltrattante - Nozione - Fattispecie. In tema di maltrattamenti in famiglia, il reato è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato agli effetti civili la sentenza che aveva ritenuto la condotta sopraffattrice unilateralmente tenuta dall'imputato ai danni della convivente "more uxorio" come espressiva di ordinaria "litigiosità di coppia", la quale presuppone invece che le parti della relazione si confrontino, anche veementemente, ma su un piano paritetico, di reciproca accettazione del diritto di ciascuno ad esprimere il proprio punto di vista).
Cass. civ. n. 37618/2023
In tema di diffamazione militare, la diffusione di un messaggio offensivo in una "chat" dell'applicazione "whatsapp" non configura l'aggravante dell'uso di un "mezzo di pubblicità", trattandosi di strumento di comunicazione destinato a un numero ristretto di persone e privo della necessaria diffusività.
Cass. civ. n. 37276/2023
La circostanza prevista dall'art. 80, comma 1, lett. e), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (sostanze stupefacenti o psicotrope adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva), integra un'aggravante oggettiva, per la cui imputazione è sufficiente che l'agente abbia ignorato per colpa, da verificare secondo il canone della prevedibilità in concreto, la sussistenza dei suoi elementi costitutivi. (Fattispecie relativa alla detenzione, a fini di cessione, di cocaina commista a levamisolo, tale da accentuarne la potenzialità lesiva).
Cass. civ. n. 37091/2023
594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - 081 TENTATIVO REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - TENTATIVO - Atti preparatori - Trasmissione messaggi estorsivi mediante intermediari - Prova dell'idoneità e univocità degli atti - Probabilità di conseguire l'evento - Fattispecie. Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Fattispecie relativa ad estorsione, in cui la Corte ha censurato il provvedimento del tribunale del riesame in ragione dell'assenza di gravità indiziaria in ordine alle circostanze che i messaggi estorsivi, affidati a due intermediari, fossero pervenuti ai destinatari, che gli intermediari fossero soggetti affidabili, che avessero una specifica collocazione all'interno del sodalizio mafioso e che la provenienza delle richieste estorsive fosse riconoscibile da parte delle vittime).
Cass. civ. n. 37070/2023
In tema di rapina impropria, ove la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, determini la morte della persona offesa, la circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., è assorbita nel delitto per il principio di specialità, attesa la coincidenza tra le fattispecie della modalità commissiva dell'uso della violenza e dell'elemento finalistico dell'aver agito allo scopo di assicurarsi il profitto del reato o l'impunità.
Cass. civ. n. 36928/2023
594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - 106 FURTO - IN GENERE REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Tentativo di asportazione di beni culturali da sito archeologico - Furto tentato - Sussistenza - Reato di ricerca archeologica senza concessione - Esclusione - Ragioni. Integra il delitto di furto tentato, e non la contravvenzione di cui all'art. 175 d.lgs. 22 novembre 2004, n. 42, la condotta di chi si introduca all'interno di un parco archeologico in assenza di concessione amministrativa, allo scopo di impossessarsi di beni culturali oggetto di ritrovamento nel sito. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la sottrazione, tentata o consumata, dei beni culturali reperiti a seguito dell'attività di esplorazione archeologica abusiva non ricade nel perimetro applicativo dell'art. 175 d.lgs. n. 42 del 2004, che sanziona la mera ricerca non autorizzata, in quanto svolta in assenza di concessione ovvero avvenuta in violazione delle prescrizioni impartite dalla pubblica amministrazione).
Cass. civ. n. 36530/2023
In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, l'efficacia esimente del diritto di critica postula la verità (anche putativa) del fatto suscettibile di rivestire valenza diffamatoria e non di altri, nemmeno se costituenti il presupposto del primo. (Nella specie - relativa a un caso in cui un questore aveva affermato che dovevano interpretarsi come un implicito invito a un gruppo di facinorosi a prendere parte a una manifestazione di protesta le dichiarazioni rese dall'organizzatore, il quale aveva preannunciato che non vi sarebbe stato un servizio d'ordine interno -, la S.C ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto integrata la scriminante del diritto di critica, erroneamente incentrando il giudizio di verità sul contenuto estrinseco delle suddette dichiarazioni, anziché sul fatto che dalle stesse era stato indotto, consistente nell'agevolazione delle azioni violente ventilate dal gruppo sopra richiamato).
Cass. civ. n. 36407/2023
La scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca rileva solo in relazione ai reati commessi con la pubblicazione della notizia e non anche rispetto a eventuali reati compiuti al fine di procacciarsi la notizia medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la condanna in ordine al delitto di violenza privata di un intervistatore e di un cameramen che, al fine di acquisire notizie in merito al procedimento penale cui la persona offesa era sottoposta, avevano impedito alla stessa di accedere, inizialmente, alla palazzina dove era situata l'abitazione e, successivamente, nell'abitazione medesima, ostacolando la chiusura delle porte dell'ascensore e frapponendosi tra la soglia e la porta del vano ascensore, così costringendo la parte offesa a tollerare una serie insistente di domande alle quali, fin dall'inizio, aveva dichiarato di non voler rispondere).
Cass. civ. n. 33431/2023
In tema di abusiva occupazione di area demaniale marittima, non trova applicazione la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. alla condotta del titolare di una concessione demaniale marittima, di cui sia stata dichiarata la decadenza, che prosegua nell'occupazione del suolo demaniale oltre la scadenza del termine fissato per lo sgombero, non sussistendo, in tal caso, in capo all'agente alcun dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità di proseguire nella gestione dell'area.
Cass. civ. n. 31726/2023
Integra il delitto di diffamazione la condotta del responsabile di un ufficio stampa che, su disposizione del suo autore, invii a varie testate giornalistiche, per l'eventuale pubblicazione, uno scritto lesivo dell'altrui reputazione, poiché la consapevole e volontaria divulgazione del documento è condotta eziologicamente funzionale all'ostensione delle notizie in danno della persona offesa.
Cass. civ. n. 31390/2023
In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza "more uxorio" con la persona offesa.
Cass. civ. n. 31179/2023
In tema di diffamazione, l'invio di una e-mail di contenuto diffamatorio a singole caselle di posta elettronica riservate non configura l'aggravante delle offese arrecate a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità in quanto non comporta alcuna automatica diffusione a un numero indeterminato di soggetti. (In motivazione la Corte ha precisato che non può confondersi lo strumento informatico usato per trasmettere la comunicazione con la diffusività della stessa).
Cass. civ. n. 28785/2023
Integra il delitto di omicidio stradale aggravato ai sensi dell'art. 589-ter cod. pen. la condotta del soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea sul luogo in cui lo stesso si era verificato, senza interessarsi alle condizioni della vittima né contribuendo alla ricostruzione dell'incidente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabilità di un soggetto che, dopo l'impatto della propria automobile con una bicicletta e la caduta del ciclista, aveva proseguito la marcia, si era poi fermato momentaneamente a distanza di alcuni metri per poi dileguarsi un volta avuta contezza delle condizioni della vittima).
Cass. civ. n. 28263/2023
Qualora sia riconosciuta la responsabilità disciplinare del magistrato incolpato, la Sezione disciplinare del C.S.M. deve scegliere la sanzione da applicare secondo il fondamentale criterio della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie disciplinare ed espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza, e, quindi, con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto; a tal fine, devono formare oggetto di valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari ed alle ripercussioni del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia del pubblico nell'istituzione. (In applicazione del principio, la S.C. - in relazione all'illecito disciplinare costituente reato, previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d), del medesimo d.lgs., per il quale era stata applicata al magistrato la sanzione della perdita di anzianità di sei mesi - ha cassato la sentenza per difetto di proporzionalità della sanzione, per non avere la Sezione disciplinare adeguatamente motivato sul contesto personale e familiare dell'incolpato, sulla condizione di concitazione caratterizzata da una componente fortemente emotiva, nella quale era maturata la condotta violenta, situazioni che avrebbero dovuto essere considerate al fine di valutare l'intensità dell'elemento psicologico dell'illecito e della personalità dell'incolpato,ed ha disposto il rinvio per la nuova determinazione della sanzione).
Cass. civ. n. 27147/2023
La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione.
Cass. civ. n. 27123/2023
In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della medesima il primo sia consapevole. (In motivazione, la Corte ha precisato che il dolo specifico non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione).
Cass. civ. n. 26549/2023
In tema di competenza per territorio, la consumazione del delitto di maltrattamenti in famiglia deve ritenersi avvenuta nel luogo di realizzazione dell'ultima condotta che integra il reato, anche nel caso in cui la stessa sia successiva al perfezionamento della fattispecie ai sensi dell'art. 572 cod. pen.
Cass. civ. n. 26316/2023
In tema di elemento soggettivo del reato, non sussiste incompatibilità tra dolo d'impeto e dolo eventuale, in quanto l'agire sulla spinta emotiva del momento non esclude la lucidità mentale e le facoltà cognitive che consentono di prevedere e accettare il rischio della verificazione dell'evento quale conseguenza della propria azione. (Fattispecie in materia di omicidio, commesso mediante lo spruzzo di alcol denaturato all'altezza del tronco della vittima mentre questa si trovava ai fornelli).
Cass. civ. n. 25343/2023
In tema di esportazione di beni di interesse culturale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, integra il reato di cui all'art. 174 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (attualmente previsto dall'art. 518-undecies cod. pen.) il trasferimento all'estero di un'opera artistica di autore non vivente, eseguita da oltre settanta anni, di valore inferiore a euro 13.500, a condizione che il bene sia dichiarato di "eccezionale rilevanza" dalla competente amministrazione preposta alla gestione del vincolo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di restituzione di un crocifisso ligneo del diciassettesimo secolo sul rilievo che fosse necessario accertare, ai fini dell'astratta configurabilità del reato, la "eccezionale rilevanza" dell'interesse culturale del bene).
Cass. civ. n. 25059/2023
È legittimo il ricorso al notorio ed alle presunzioni nella prova del danno derivante da lesione alla reputazione veicolata attraverso mezzi diffusivi dei contenuti diffamatori, considerato che, in base all'"id quod plerumque accidit", si può presumere che tale lesione abbia arrecato alla persona offesa una sofferenza morale meritevole di ristoro e che il relativo nesso causale sia, in tal caso, di tale evidenza da far sì che l'onere di motivazione da parte del giudice riguardo alla sussistenza del danno morale risarcibile possa ritenersi soddisfatto attraverso il richiamo al contenuto e alle modalità di diffusione delle affermazioni lesive.
Cass. civ. n. 25037/2023
In tema di diffamazione a mezzo "internet", anche in mancanza di accertamenti informatici sulla provenienza dei "post", è possibile riferire il fatto diffamatorio al suo autore su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali: il movente; l'argomento trattato nelle frasi pubblicate o il tenore offensivo dei contenuti; il rapporto tra le parti; la provenienza dei messaggi dalla bacheca virtuale dell'imputato, con utilizzo del "nickname" dello stesso; l'assenza di denuncia di "furto di identità" da parte dell'intestatario del "profilo" sul quale vi è stata la pubblicazione dei "post" incriminati.
Cass. civ. n. 24818/2023
In tema di scritti diffamatori pubblicati su un "blog", il "blogger" è responsabile per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori. (La S.C. ha applicato detti principi con riferimento a frasi diffamatorie pubblicate, da un soggetto terzo, sul "blog" del ricorrente nel dicembre del 2006, conosciute dal danneggiato nel 2011 e rimosse dal titolare del detto "blog" solo nel novembre del 2012).
Cass. civ. n. 24691/2023
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione decorre non dal momento in cui l'agente compie il fatto illecito, ma dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza.
Cass. civ. n. 23931/2023
In tema di competenza per territorio relativa a delitto tentato, l'ultimo atto diretto a commettere il reato, cui è necessario far riferimento ex art. 8, comma 4, cod. proc. pen., deve essere inteso nella sua dimensione naturalistica e in quanto finalisticamente orientato alla perpetrazione del reato in relazione al quale la condotta non si è compiuta o l'evento non si è verificato, restando indifferente la circostanza che esso sia astrattamente riconducibile ad un'autonoma figura di reato. (Fattispecie in tema di tentata rapina, in cui l'ultimo atto diretto alla sua commissione integrava, "ex se", il delitto di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo).
Cass. civ. n. 23893/2023
È apparente, in quanto atomistica ed intrinsecamente contraddittoria e comunque frutto di insanabile incongruenza logica con le premesse, la motivazione della decisione che escluda la valenza diffamatoria della notizia, pur smentita dagli interessati, di una condotta riservata asseritamente tenuta da un'organizzazione sindacale e dalla sua segretaria generale in aperto ed inconciliabile contrasto con la linea ufficiale di critica e ferma opposizione nella trattativa in corso con il Governo, senza tener conto della valenza attribuita dallo stesso sindacato al rigore nella coerente difesa di tale indirizzo.
Cass. civ. n. 21892/2023
esercitata la sua influenza in ordine alla decisione riguardante il ministro, essendo stata invece appurata la circostanza della sua astensione).
Cass. civ. n. 21651/2023
In tema di diffamazione con il mezzo televisivo, l'esercizio del diritto di critica quale libera estrinsecazione del pensiero è idoneo a scriminare l'illiceità dell'offesa, a condizione però che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica; in particolare il requisito della verità oggettiva della notizia, anche soltanto putativa, richiede che la notizia sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tanto più attento a fronte della diffusività del mezzo impiegato, che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false, dovendo in definitiva l'esercizio del diritto di critica essere connotato non soltanto dalla verità oggettiva della notizia, ma anche dall'astensione dall'impiego di maliziose ambiguità e di espressioni potenzialmente fuorvianti. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto diffamatoria la messa in onda di un servizio televisivo in cui, invece di dare conto dell'esistenza di un duplice rapporto lavorativo in capo alla stessa persona - rispettivamente quale segretaria di uno studio legale e collaboratrice di un gruppo politico del Senato - si attribuiva ad un senatore l'utilizzo di denaro pubblico per retribuire la propria segretaria di studio).
Cass. civ. n. 21089/2023
La violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione di tale principio in un caso nel quale l'imputato era stato condannato per avere fornito la base logistica in un tentativo di rapina ai danni di un istituto di vigilanza, a fronte della contestata partecipazione attiva all'azione predatoria, sul rilievo che già in fase cautelare e poi in sede di giudizio abbreviato il predetto avesse avuto piena conoscenza delle risultanze probatorie, da cui emergevano in maniera chiara e circostanziata le effettive modalità della partecipazione concorsuale).
Cass. civ. n. 20345/2023
In materia di responsabilità civile, anche nei confronti degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di un circolo culturale, l'autore di una lettera, apparsa su un quotidiano, nel quale l'autore medesimo aveva definito il predetto circolo "parassita di denaro pubblico").
Cass. civ. n. 19568/2023
In tema di responsabilità del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto, il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto "iure proprio", in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di pretesa che deriva da omicidio colposo, reato a prescrizione decennale: ne consegue che il "dies a quo" va individuato alla data della morte della vittima.
Cass. civ. n. 19551/2023
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose "mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata).
Cass. civ. n. 19376/2023
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giornalista, anche nel caso in cui pubblichi il testo di una intervista, non può limitare il suo intervento a riprodurre esattamente e diligentemente quanto riferito dall'intervistato, soltanto perché le eventuali dichiarazioni possono interessare la pubblica opinione, essendo in ogni caso tenuto a controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite; ne consegue che, quando non ricorrano detti presupposti, egli diviene "dissimulato coautore" delle eventuali dichiarazioni diffamatorie contenute nel testo pubblicato.
Cass. civ. n. 19303/2023
Nel caso in cui un medesimo fatto diffamatorio sia lamentato da più persone, ma soltanto alcune di queste siano ritenute effettivamente danneggiate e la difesa del dichiarante non sia stata specificamente indirizzata alla condotta di uno piuttosto che degli altri danneggiati, nulla è dovuto a titolo di rifusione delle spese processuali da parte di quei danneggiati la cui domanda non sia stata accolta.
Cass. civ. n. 17644/2023
La misura di sicurezza della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria, anche in caso di archiviazione del procedimento, salvo che sia stata ritenuta l'insussistenza del fatto. (Fattispecie relativa al reato di lesioni colpose da accensione di fuochi ed esplosioni pericolose, in cui la Corte ha ritenuto legittima la confisca delle armi in sequestro disposta con il provvedimento di archiviazione per mancanza della condizione di procedibilità della querela).
Cass. civ. n. 17171/2023
In tema di atti persecutori, costituiscono molestie, elemento costitutivo del reato, le azioni reiteratamente promosse in sede civile (nella specie, ventitré in dieci anni), in base ad un'unica ragione contrattuale, da un asserito creditore che si era precostituito titoli esecutivi fondati su atti da lui falsificati e si era avvalso, quindi, di fatti consapevolmente inventati in funzione dell'unilaterale e ingiustificata modifica aggravativa della posizione del debitore, realizzata con abuso del processo, atteso che la falsificazione dei titoli e la reiterazione dell'azione giudiziaria risulta causativa di uno degli eventi alternativi previsti dall'art. 612-bis cod. pen.
Cass. civ. n. 16754/2023
In tema di responsabilità per colpa, sussiste in capo all'Ente proprietario di una strada, destinata ad uso pubblico, una posizione di garanzia da cui deriva l'obbligo di vigilare affinché quell'uso si svolga senza pericolo, anche in caso di concessione di appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione e sorveglianza stradale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità del funzionario incaricato della gestione e della esecuzione del contratto di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria provinciale per l'omicidio colposo conseguente a sinistro stradale verificatosi per la mancata predisposizione di idonea segnaletica stradale e di illuminazione in un tratto curvilineo pericoloso).
Cass. civ. n. 16322/2023
In tema di diffamazione a mezzo d'opera cinematografica, la domanda volta ad ottenere l'eliminazione di scene ritenute offensive svolge sia una funzione di integrale riparazione del "vulnus" arrecato ad un diritto della personalità, sia una funzione di prevenzione, per il futuro, della continuazione di attività "contra ius": ne consegue che, trattandosi di domanda non sovrapponibile a quella volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, ove il giudice non abbia provveduto sulla stessa, si configura un vizio di omessa pronuncia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, limitandosi a provvedere in merito alla domanda risarcitoria, non si era pronunciata sulla domanda volta ad ottenere l'eliminazione di alcune scene di una "fiction" ritenuta diffamatoria del diritto alla reputazione di un magistrato).
Cass. civ. n. 15728/2023
La violazione del principio di legalità della pena deve essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione anche quando dipenda da una riforma legislativa che, intervenuta successivamente alla sentenza impugnata, abbia modificato il trattamento sanzionatorio in senso favorevole all'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione con la quale il giudice d'appello aveva inflitto la pena della reclusione in ordine al delitto di lesioni personali, divenuto procedibile a querela a seguito della modifica normativa introdotta dal d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, e, pertanto, di competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs 28 agosto 2000, n. 274, Autorità giudiziaria cui è preclusa la possibilità di infliggere pene detentive).
Cass. civ. n. 15406/2023
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la redazione del documento di valutazione dei rischi effettuata da un professionista incaricato, dotato delle necessarie competenze e l'adozione delle prescritte misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui quest'ultimo possa rilevare la sussistenza di rischi ulteriori o l'inadeguatezza delle modalità di prevenzione di quelli già correttamente individuati, adoperando l'ordinaria diligenza, sulla base di competenze tecniche di diffusa conoscenza ovvero di regole di comune esperienza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna del datore di lavoro per le lesioni da ustione riportate da un lavoratore, attinto da schizzi di alluminio fuso, mentre eseguiva la "scorificazione" del metallo in fusione indossando guanti in pelle fino al polso, grembiule e pantaloni in cotone, occhiali senza calotta protettiva di viso e capo, nonostante il DVR non prevedesse, per l'esecuzione dell'operazione, l'utilizzo di indumenti "alluminizzati" termoprotettivi).
Cass. civ. n. 13411/2023
In tema di danni da diffamazione, l'uso di una piattaforma come "twitter", o altre equivalenti, implica l'osservanza del limite intrinseco del giudizio che si posta in condivisione, il quale, come ogni giudizio, non può andar disgiunto dal contenuto che lo contraddistingue e dalla forma espressiva, soprattutto perché tradotto in breve messaggio di testo per sua natura assertivo o scarsamente motivato; il "post" in "twitter" non esime l'autore dal necessario rispetto della continenza espressiva, in quanto non può concretizzare una manifestazione del pensiero irresponsabile sol perché veicolata tramite il mezzo prescelto. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto superato il limite della continenza in una serie di "post" pubblicati in "twitter" da un ex senatore e contenenti espressioni lesive della funzione istituzionale svolta dalla Consob).
Cass. civ. n. 12759/2023
Appartiene al giudice di pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in ordine al delitto di lesione personale di cui all'art. 582 cod. pen., nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento. (In motivazione la Corte ha precisato che, relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, l'applicazione delle pene previste dal d.lgs. n. 274 non è automatica, potendo risultare in concreto più favorevole il trattamento sanzionatorio comminato per i reati di competenza del tribunale in caso di concedibilità della sospensione condizionale della pena e secondo una valutazione da compiere di volta in volta alla luce della singola vicenda processuale).
Cass. civ. n. 10897/2023
La declaratoria di incostituzionalità del disposto di cui all'art. 577, comma terzo, cod. pen., nella parte in cui vieta al giudice di valutare in termini di prevalenza le attenuanti di cui agli artt. 62, comma primo, n. 2) e 62-bis cod. pen., deliberata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 197 del 2023, non comporta l'annullamento con rinvio della decisione nella quale sia stato formulato il giudizio di equivalenza tra la citata aggravante e le attenuanti generiche, nel caso in cui dall'esame della motivazione risulti, in modo inequivoco, che la disposizione dichiarata illegittima non ha avuto alcuna incidenza nella determinazione della pena.
Cass. civ. n. 7529/2023
La clausola di salvezza di cui all'art. 19-ter disp. coord. cod. pen. osta a che la locuzione "senza necessità", contenuta nell'art. 544-bis, comma primo, cod. pen., che regolamenta il delitto di maltrattamento di animali, sia intesa in senso coincidente con una qualsiasi violazione della normativa in tema di caccia, già penalmente sanzionata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, posto che, diversamente opinando, vi sarebbe, con riguardo a uno stesso fatto, un'inammissibile duplicazione sanzionatoria.
Cass. civ. n. 7377/2023
La circostanza aggravante del nesso teleologico è configurabile in relazione al delitto di lesione personale commesso con il consenso della vittima con la finalità di realizzare il delitto di frode assicurativa, posto che la modalità commissiva della frode, costituita dalla lesione, non assorbe il profilo soggettivo dell'aggravante teleologica, costituito dall'aver previamente deliberato e messo in atto le condotte lesive.
Cass. civ. n. 7192/2023
In tema di infortuni sul lavoro, è configurabile l'aggravante della violazione di norme antinfortunistiche anche nel caso in cui l'attività sia prestata dal lavoratore a titolo di amicizia, riconoscenza o comunque in una situazione diversa dal rapporto di subordinazione, posto che la normativa a tutela della sicurezza sul lavoro deve essere rispettata ogni qualvolta la prestazione avvenga in ambiente suscettibile di essere definito di "lavoro". (Fattispecie relativa ad omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen. in relazione alla morte di un collaboratore occasionale dell'imputato, vittima di un'errata manovra nell'impiego di un escavatore, che aveva preso parte, a titolo di amicizia, all'esecuzione di lavori di manutenzione domestica).
Cass. civ. n. 5077/2023
In tema di tentativo incompiuto, la desistenza volontaria del singolo concorrente, perché si riverberi favorevolmente sulla posizione dei compartecipi, non può esaurirsi nella cessazione della azione criminosa individuale, ma deve instaurare un processo causale che determini l'interruzione volontaria della sequenza degli atti destinati a produrre l'evento antigiuridico. (Fattispecie relativa a reato di abuso di ufficio in cui, in seguito a delibera comunale di affidamento senza gara dell'utilizzo di locali, è stata ravvisata l'esimente a vantaggio dei componenti dell'intera giunta con riguardo alla condotta della dirigente comunale che, prima che si addivenisse alla stipula della convenzione attuativa, decise di dare corso alla procedura di evidenza pubblica).
Cass. civ. n. 4858/2023
La partecipazione all'accordo per commettere una rapina con l'utilizzo di un'arma da fuoco comporta la responsabilità a titolo di concorso ordinario, e non anomalo, anche per l'omicidio commesso, nel corso della sua esecuzione, dal complice che abbia materialmente colpito la vittima.
Cass. civ. n. 4564/2023
L'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva, né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, quanto all'elemento psicologico, il delitto di omicidio preterintenzionale si differenzia da quello previsto dall'art. 586 cod. pen. nel quale l'attività del colpevole è diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali).
Cass. civ. n. 4557/2023
In tema di cause di giustificazione, l'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo della pubblica autorità presuppone che l'ordine sia stato impartito, nella forma prescritta, dall'autorità competente, e che il suo contenuto rientri nell'esplicazione del servizio del subordinato. (Conf. n. 4194 del 1987,
Cass. civ. n. 4242/2023
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di cronaca ha efficacia esimente, sotto il profilo della verità putativa della notizia, ove questa sia tratta da un procedimento disciplinare interno a una P.A., valido ed efficace al momento della sua divulgazione, trattandosi di un atto di investigazione interna, di rilievo pubblico sul quale il giornalista può fare legittimo affidamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato una legittima espressione del diritto di cronaca in relazione ad una trasmissione televisiva nella quale il conduttore aveva riportato la notizia della sospensione dal servizio del ricorrente, medico, a seguito di una inchiesta amministrativa sull'assenteismo in ospedale, a nulla rilevando la successiva revoca del provvedimento, dovendo la verosimiglianza del fatto essere valutata al momento in cui ne è fatta divulgazione).
Cass. civ. n. 3686/2023
L'aggravante dell'aver commesso il fatto in danno di persona legata all'agente da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente trova applicazione nel caso in cui sussista, in concreto, tra i soggetti una prossimità affettiva e una duratura comunanza di vita, con legami di reciproca assistenza e protezione o, comunque, una stabile condivisione dell'abitazione, non dovendo necessariamente ricorrere l'ipotesi disciplinata dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, per il cui accertamento è necessaria la dichiarazione anagrafica prevista dagli artt. 4 e 13 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
Cass. civ. n. 3399/2023
Non sussiste l'eccesso colposo nella legittima difesa, ma trova applicazione l'anzidetta scriminante, nel caso in cui un gruppo di tifosi, travisati e armati di strumenti contundenti, colpiscano il parabrezza e il finestrino di un'autovettura il cui conducente, per difendere l'incolumità propria e dei passeggeri, nel tentativo sottrarsi all'agguato, involontariamente investa, con una manovra in violazione di norme del codice della strada, due aggressori, posto che l'accertamento di eventuali profili di colpa dev'essere effettuato, a fronte dell'inosservanza di norme cautelari "rigide", tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, dell'esigibilità del rispetto delle prescrizioni cautelari e dello specifico settore che le norme violate disciplinano.
Cass. civ. n. 3117/2023
Il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, ma non gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni, sicché sono in tal caso configurabili anche il reato di lesioni personali e la circostanza aggravante del nesso teleologico. (Fattispecie relativa ad agente che aveva opposto resistenza a due carabinieri in servizio di ordine pubblico in occasione di una manifestazione sportiva, cagionando ad uno di loro lesioni personali gravi).
Cass. civ. n. 3092/2023
In tema di giudizio abbreviato, è ammissibile l'appello del pubblico ministero avverso sentenza di condanna che, a fronte della contestazione del delitto in forma consumata, lo riqualifichi nella fattispecie tentata, non operando, in tale caso, il limite della prima parte dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il delitto tentato, pur conservando il medesimo "nomen iuris" di quello consumata, costituisce un'ipotesi autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura).
Cass. civ. n. 3034/2023
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, al terzo ritenuto persona ad esso non estranea che assume di avere diritto alla restituzione è consentito contestare, sia in sede di merito che di legittimità, anche la sussistenza del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", posto che, se potesse far valere solo la propria disponibilità del bene e l'insussistenza di un contributo personale al reato, il suo diritto di difesa sarebbe limitato a profili "ex se" non ostativi all'adozione del vincolo e subirebbe, inoltre, un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'indagato, legittimato a far valere l'inesistenza dei presupposti della cautela reale. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo a fini di confisca ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
Cass. civ. n. 2319/2023
In tema di cause di giustificazione, in conformità ad un'interpretazione dell'art. 54 cod. pen. che tenga conto delle disposizioni sovranazionali di cui all'art. 2.2 della Direttiva 2011/36/UE e del Considerando n. 11 della medesima, risulta configurabile lo stato di necessità in favore di persona vulnerabile, in quanto vittima di tratta e in condizioni di asservimento nei confronti di organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, costretta a compiere un trasporto di stupefacenti, senza una concreta possibilità di sottrarsi alla situazione di pericolo ricorrendo alla protezione dell'Autorità. 25/10/2012 num. 29, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 quater
Cass. civ. n. 1959/2023
In tema di infortuni sul lavoro derivanti dall'utilizzo di macchine o impianti non conformi alle norme di sicurezza, la responsabilità dell'imprenditore che li abbia messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa antinfortunistica non fa venir meno la responsabilità di chi ha venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi. (Fattispecie relativa a infortunio mortale occorso all'acquirente di un trattore nel corso di un intervento di manutenzione dei macchinari in dotazione al veicolo, bene intrinsecamente pericoloso perché messo in vendita in carenza dei prescritti requisiti di sicurezza).
Cass. civ. n. 1941/2023
In tema di circolazione stradale, nella progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali o di ricostruzione e riqualificazione di parapetti, ponti e viadotti situati in posizione pericolosa per l'ambiente esterno o per l'utente, devono essere previste ed installate idonee barriere di sicurezza, ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.m. 18 febbraio 1992, n. 223, e dell'art. 3 del relativo Allegato 1, che detta le istruzioni tecniche per l'esecuzione dei lavori, senza che rilevi che la velocità di progetto del tratto stradale sia inferiore a 70 Km/h. (Fattispecie in tema di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di circolazione stradale, in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità del progettista dei lavori di completamento di una strada comunale extraurbana con limite di velocità di 30 Km/h per la morte di un automobilista, precipitato nel vuoto attraverso un varco privo di presìdi, in ragione della mancata previsione e predisposizione di un parapetto idoneo nel punto di confluenza con un ponte).
Cass. civ. n. 1940/2023
In tema di infortuni sul lavoro derivati dall'inosservanza delle regole per la realizzazione di ponteggi destinati all'esecuzione di "lavori in quota", integra la violazione dell'art. 136 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'omessa previsione di misure atte a garantire la stabilità del ponteggio in uso, senza che rilevi la quota o l'altezza dal suolo alle quali operano i lavoratori. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità del datore di lavoro per le gravi lesioni riportate da un operaio, impegnato in lavori edili in uno dei piani più bassi del ponteggio, a seguito della caduta determinata dal ribaltamento della struttura, non ancorata alla parete, né altrimenti stabilizzata, come prescritto dal piano di montaggio).
Cass. civ. n. 1929/2023
In tema di circolazione stradale, il principio di affidamento postula che la condotta dell'agente costituisca concausa dell'evento e che non sia prevedibile il comportamento incauto altrui in relazione alle condizioni concrete del fatto, alla singola posizione di garanzia ed all'azione intrapresa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da responsabilità, per carenza di concausalità colposa nel delitto di omicidio stradale, un automobilista che, nel percorrere una via con diritto di precedenza a una velocità superiore di soli 16 Km/h ai limiti consentiti, collideva, in prossimità di un incrocio, con un autocarro che non aveva rispettato il diritto di precedenza, il cui conducente, a seguito dell'impatto, decedeva, sul rilievo della irrilevanza, ai fini della causazione dell'esito letale, dell'inosservanza del limite di velocità).
Cass. civ. n. 1525/2023
In tema di custodia cautelare in carcere disposta per i delitti aggravati ex art. 416-bis.l cod. pen., sebbene l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. operi una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, in difetto di contestazione di intraneità al contesto associativo di tipo mafioso, ma di mero ricorso alle modalità comportamentali tipiche di tali associazioni, la presunzione di perdurante pericolosità ha carattere marcatamente relativo e il giudice è chiamato a valutare gli elementi astrattamente idonei a escludere tale presunzione, desunti dal tipo di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei precedenti. (Fattispecie relativa all'applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso nei confronti di persona che annoverava un unico precedente del 2007, in cui la Corte ha annullato, con rinvio al tribunale del riesame, l'ordinanza impugnata rilevando che il notevole arco di tempo trascorso tra il delitto contestato e l'unico precedente gravante sull'indagato, doveva essere valutato alla luce di tutte le condotte, coeve e successive al fatto, poste in essere dal soggetto).
Cass. civ. n. 1474/2023
In tema di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento fissato in sede di divorzio, il genitore del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente è legittimato a costituirsi parte civile "iure proprio" nel processo a carico dell'ex coniuge, in quanto, sopportando l'onere del mantenimento di un soggetto incapace economicamente di farvi fronte da sé, è titolare di un diritto autonomo, ancorché concorrente, al risarcimento del danno.
Cass. civ. n. 1425/2023
Non risponde del delitto di omicidio colposo il gestore di un circuito motociclistico omologato per le gare sportive dalle competenti federazioni che abbia vigilato sulla corretta osservanza dei criteri di salvaguardia dell'incolumità degli atleti stabiliti dalle norme associative di dette federazioni. (Fattispecie relativa alla morte di un motociclista nel corso di una competizione, in conseguenza della uscita di pista in una curva, dotata di "zona neutra" di dimensioni conformi alle indicazioni regolamentari, rivelatasi in concreto insufficiente, per la dinamica del sinistro, a impedire l'esito letale, in cui la Corte ha precisato che il rispetto dei criteri di sicurezza stabiliti dalle norme associative FIA e CSAI può essere assunta a fonte di conoscenza dei generali parametri di diligenza e perizia per il gestore del circuito, non essendo esigibile alcun onere cautelare ulteriore).
Cass. civ. n. 890/2023
Ai fini della configurabilità del delitto di omicidio preterintenzionale, è necessario che il soggetto agente abbia posto in essere atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l'evento letale, senza che sia necessario che la serie causale produttiva della morte costituisca lo sviluppo immediato e diretto dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto. (Fattispecie relativa a rapina in danno di un'anziana donna, immobilizzata ed imbavagliata, in cui la morte della predetta era sopraggiunta per insufficienza cardiaca acuta, ritenuta conseguenza indiretta della descritta azione violenta).
Cass. civ. n. 32084/2022
In tema di lottizzazione abusiva, l'approvazione dei frazionamenti catastali da parte dell'Agenzia del Territorio non rileva ai fini della prova della buona fede dell'imputato ovvero della scusabilità dell'ignoranza della legge penale, in quanto l'accertamento condotto dall'ufficio tecnico erariale non ha ad oggetto la conformità urbanistica dell'operazione sottesa al frazionamento.
Cass. civ. n. 17496/2022
L'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi e operano su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda, con la conseguenza che il dolo generico è compatibile con il vizio parziale di mente. (Fattispecie in tema di tentato omicidio, in cui il dolo è stato ritenuto pur a fronte di disturbo della personalità ed etilismo cronico, giudicati tali da non avere compromesso il potere di critica e la rappresentazione dell'evento).
Cass. pen. n. 12553/2023
In tema di lottizzazione abusiva realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico, a coloro che sono coinvolti nella realizzazione delle opere, in qualità di richiedente il provvedimento autorizzativo, di progettista e di addetto alla Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali, è richiesto un grado di conoscenza ed esperienza nella materia tale da escludere la scusabilità dell'ignoranza o dell'errore su norma extra-penale incidente su quella penale, essendo essi tenuti a controllare la conformità dell'intera lottizzazione e delle singole opere in essa comprese alla vigente normativa edilizia e paesaggistica, oltre che alle previsioni della pianificazione urbanistica.
Cass. pen. n. 15620/2022
Ai fini della configurabilità del reato di indebito conseguimento di contributi a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia ex art. 2, legge 23 dicembre 1986, n. 898 (c.d. frode comunitaria), l'ignoranza da parte dell'agente del contenuto della domanda e delle allegate attestazioni non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5 cod. pen., secondo la lettura datane da Corte cost. n. 364 del 1988, non potendo tale ignoranza ritenersi inevitabile in relazione ad un reato il cui disvalore sociale è noto. (In motivazione la Corte ha ritenuto che, in ogni caso, sono esigibili da parte di soggetti dotati di peculiare qualificazione tecnica, come gli imprenditori agricoli o commerciali, oneri di attivazione diretti a conoscere la disciplina di settore ed il contenuto degli atti che sottoscrivono nell'esercizio dell'attività) (vedi Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994, Rv. 197885).
Cass. pen. n. 418/2021
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio non esclude l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l'art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice.
Cass. pen. n. 41589/2021
In tema di reati urbanistici, non ricorrono gli estremi della buona fede idonea a integrare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale in caso di mancata conoscenza, da parte del proprietario committente delle opere, della destinazione agricola della particella su cui le stesse sono state eseguite, essendo il predetto tenuto a conoscere la destinazione urbanistica dei beni di sua proprietà, in quanto risultante da atti normalmente in suo possesso, quali il titolo di proprietà o le visure catastali.
Cass. pen. n. 37422/2021
Non è invocabile il principio della c.d. ignoranza inevitabile della legge, introdotto dalla Corte cost. con la sentenza n. 364/1988 in sede di dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 5 c.p., da parte dello straniero extracomunitario che abbia sottoposto i propri figli a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (reato previsto dall'art. 583-bis, c.p.), non potendosi tener conto dell'asserita sicura inferiorità dovuta alle condizioni soggettive, rappresentate dalla inadeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana, dall'essere da poco tempo in Italia, conseguendone la scarsa integrazione nel contesto sociale italiano, dal basso livello di scolarizzazione anche nel proprio paese di origine, dalla mancata sanzionabilità delle pratiche di mutilazione genitale e dalla millenaria "cultura" di queste presente nel paese d'origine, avendole lei stessa subite.
Cass. pen. n. 16472/2020
In tema di reati tributari, l'accordo tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito, quantunque comporti la rimodulazione della sua scadenza, che viene scansionata nel tempo in corrispondenza ai termini delle singole rate, non esclude che, al verificarsi di detta scadenza senza la soddisfazione totale del debito, il reato resti comunque configurabile, in quanto la previsione di una causa sopravvenuta di non punibilità del fatto lascia immutata l'illiceità della condotta, che non può ritenersi scriminata ai sensi dell'art. 51 cod. pen. né ai sensi dell'art. 59, comma quarto, cod. pen., cadendo l'errore del contribuente su norme penali (nella specie gli artt. 10-ter e 13, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), con conseguente applicazione dell'art. 5 cod. pen.
Cass. pen. n. 12892/2020
Non integra un errore di fatto che esclude la colpevolezza ex art. 47 cod. pen., ma un errore di diritto, irrilevante ai sensi dell'art. 5 cod. pen., salva l'ignoranza inevitabile, la convinzione di aver commesso il fatto per interrompere un altrui comportamento ritenuto erroneamente illecito.
Cass. pen. n. 58227/2018
In tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, la dimenticanza dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria esclude la sussistenza del dolo generico, richiesto dal reato omissivo di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, a condizione che integri gli estremi dell'ignoranza inevitabile. (In motivazione, la Corte ha precisato che la dimenticanza sull'esistenza dell'obbligo si traduce in un'ignoranza del precetto penale e, quindi, può rilevare nei limiti di cui all'art.5 cod.pen., così come individuati dalla sentenza della Corte cost., n.364 del 1988). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 01/12/2017).
Cass. pen. n. 31831/2018
In tema di rifiuti, chi opera nel settore è gravato dell'obbligo di acquisire informazioni circa la specifica normativa applicabile, sicché, qualora deduca la propria buona fede, non può limitarsi ad affermare di ignorare le previsioni di detta normativa, ma deve dimostrare di aver compiuto tutto quanto poteva per osservare la disposizione violata. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto.
Cass. pen. n. 44293/2017
Ai fini dell'integrazione del reato di dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 d.lgs. 74 del 2000, la mancata conoscenza, da parte dell'operatore professionale, della norma tributaria posta alla base della violazione penale contestata, costituisce errore sul precetto che non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5 cod. pen., salvo che sussista una obiettiva situazione di incertezza sulla portata applicativa o sul contenuto della norma fiscale extrapenale, tale da far ritenere l'ignoranza inevitabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la condanna dall'imputato imprenditore, ritenendo non scusabile l'invocata mancata conoscenza delle prescrizioni contenute nell'art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972 riguardanti le cessioni all'esportazione non imponibili).
Cass. pen. n. 29080/2015
In tema di elemento psicologico del reato, la cosiddetta "buona fede" è configurabile ove la mancata coscienza dell'illiceità del fatto derivi non dall'ignoranza dalla legge, ma da un elemento positivo e cioè da una circostanza che induce nella convinzione della sua liceità, come un provvedimento dell'autorità amministrativa, una precedente giurisprudenza assolutoria o contraddittoria, una equivoca formulazione del testo della norma.
Cass. pen. n. 16372/2015
Le partizioni sistematiche di una legge, in particolare titoli, capi e rubriche, non fanno parte né integrano il testo legislativo e quindi non vincolano l'interprete, in quanto la disciplina normativa sulla formazione delle leggi prevede che solo i singoli articoli siano oggetto di esame e di approvazione da parte degli organi legislativi. (Fattispecie in cui la Corte ha evidenziato la natura funzionale della competenza dei giudici della sorveglianza, pur rilevando che la rubrica dell'art. 677 c.p.p. recita: "Competenza per territorio").
Cass. pen. n. 43646/2011
L'errore di diritto inevitabile esclude la colpevolezza anche quando cada sulla norma extrapenale integratrice.
La valutazione dell'inevitabilità dell'errore di diritto, rilevante ai fini dell'esclusione della colpevolezza, deve tenere conto tanto dei fattori esterni che possono aver determinato nell'agente l'ignoranza della rilevanza penale del suo comportamento, quanto delle conoscenze e delle capacità del medesimo. (Fattispecie relativa al reato di concorso della madre dell'infante nel delitto di cui all'art. 348 c.p., avente ad oggetto la ritenuta rilevanza dell'ignoranza della natura medica della circoncisione praticata per motivi rituali e della conseguente necessità che ad effettuarla sia un soggetto abilitato all'esercizio della professione medica, e ciò per essere quella madre di recente immigrata da un paese straniero in cui tale pratica è diffusa per tradizione etnica, dalla quale la stessa è risultata essere fortemente influenzata in ragione del suo basso grado di cultura).
Cass. pen. n. 35694/2011
La scusabilità dell'ignoranza della legge penale, può essere invocata dall'operatore professionale di un determinato settore solo ove dimostri, da un lato, di aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e, dall'altro, di essersi informato in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici, così adempiendo il dovere di informazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inescusabile l'ignoranza, da parte del titolare di uno stabilimento di depurazione e stabulazione di molluschi, delle procedure di rinnovo delle concessioni demaniali marittime, invocata per l'asserita "farraginosità " della disciplina tale da giustificare l'emanazione di una norma di interpretazione autentica, nonché" per la difficoltà di reperire corrette informazioni sul trasferimento di competenze alla Regione).
Cass. pen. n. 6991/2011
L'esclusione di colpevolezza per errore di diritto dipendente da ignoranza inevitabile della legge penale può essere giustificata da un complessivo e pacifico orientamento giurisprudenziale che abbia indotto nell'agente la ragionevole conclusione della correttezza della propria interpretazione del disposto normativo. Ne consegue che in caso di giurisprudenza non conforme o di oscurità del dettato normativo sulla regola di condotta da seguire non è possibile invocare la condizione soggettiva di ignoranza inevitabile, atteso che, in caso di dubbio, si determina un obbligo di astensione dall'intervento, con l'espletamento di qualsiasi utile accertamento volto a conseguire la corretta conoscenza della legislazione vigente in materia. (Fattispecie in tema di coltivazione per uso personale di sostanze stupefacenti).
Cass. pen. n. 37590/2010
Deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per < > ai sensi dell'art. 47 c.p. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'art. 76 D.L.vo n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso D.L.vo, non costituisca legge extrapenale).
Cass. pen. n. 22205/2008
L'inevitabilità dell'errore sulla legge penale non si configura quando l'agente svolge una attività in uno specifico settore rispetto alla quale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto legittima la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la sussistenza del reato di cui all'art. 220, comma secondo, L. fall. nei confronti del socio accomandatario di una s.a.s. che aveva invocato l'ignoranza senza colpa del precetto penale, avendo assunto la qualifica di amministratore per fare un favore ad un amico ). (Corte cost. n. 364 del 1988 ).
Cass. pen. n. 2257/2008
In tema di reati contro il patrimonio, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898 (indebito conseguimento di contributi a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, cosiddetta frode comunitaria), l'eventuale ignoranza da parte del reo del contenuto della domanda e delle attestazioni effettuate e sottoscritte non esclude il dolo ex art. 5 c.p. in relazione alla sentenza della Corte cost. n. 364 del 1988, in quanto non si versa in tal caso in una ipotesi di ignoranza inevitabile della legge penale essendo noto il disvalore sociale della condotta.
Cass. pen. n. 28397/2004
La esclusione di colpevolezza per errore di diritto dipendente da ignoranza inevitabile della legge penale può essere giustificata da un complessivo e pacifico orientamento giurisprudenziale che abbia indotto nell'agente la ragionevole conclusione della correttezza della propria interpretazione normativa; ma in caso di giurisprudenza non conforme o di oscurità del dettato normativo sulla regola di condotta da seguire non è possibile invocare la condizione soggettiva di ignoranza inevitabile, atteso che in caso di dubbio si determina l'obbligo di astensione dall'intervento e dell'espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la corretta conoscenza della legislazione vigente in materia. (Fattispecie relativa al regime vincolistico successivo alla scadenza temporale di validità dei programmi pluriennali di attuazione per le edificazioni in zone oggetto di pianificazione al momento di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985 n. 431).
Cass. pen. n. 25912/2004
L'ignoranza della legge penale scusa l'autore dell'illecito qualora sia inevitabile, e quindi incolpevole, facendo venir meno l'elemento soggettivo del reato, anche se contravvenzionale. Tale condizione deve ritenersi sussistente per il cittadino comune, soprattutto se sfornito di specifiche competenze, allorché egli abbia assolto il dovere di conoscenza con l'ordinaria diligenza attraverso la corretta utilizzazione dei mezzi di informazione, di indagine e di ricerca dei quali disponga. (Fattispecie concernente la riconducibilità alla categoria delle armi di un apparecchio che trasmette impulsi elettrici). (V. Corte cost., 23 marzo 1988 n. 364).
Cass. pen. n. 22813/2004
Non può essere invocata l'ignoranza della legge penale ex art. 5 c.p. - alla luce dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale - da parte di chi, professionalmente inserito in un campo di attività collegato alla materia disciplinata dalla legge integratrice del predetto penale, non si uniformi alle regole di settore, per lui facilmente conoscibili a ragione dell'attività professionale svolta. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che l'errore sulla qualifica demaniale di un'area o terreno, in riferimento al reato di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, possa essere invocato da un soggetto, legale rappresentante di una società operante nell'ambito dei cantieri navali).
Cass. pen. n. 17687/2004
Ai fini della configurabilità del delitto di evasione dagli arresti domiciliari, ritenere che la notifica di un decreto di citazione per l'udienza autorizzi implicitamente ad allontanarsi dal luogo di restrizione, è un errore di diritto, in quanto afferisce alla disciplina degli arresti domiciliari che integra la fattispecie penale, e pertanto non può essere scusabile neppure per lo straniero, il quale, come il cittadino italiano, quando è destinatario di un regime di arresti domiciliari, deve osservare con la massima diligenza la regola fondamentale dell'assoluto divieto di allontanamento dal proprio domicilio, senza preventiva autorizzazione del giudice.
Cass. pen. n. 42790/2003
Ai fini della sussistenza del reato di falso in scrittura privata non ha alcuna rilevanza il consenso o l'acquiescenza della persona di cui venga falsificata la firma, in quanto la tutela penale ha per oggetto non solo l'interesse della persona offesa, apparente firmataria del documento, ma anche la fede pubblica, la quale è compromessa nel momento in cui l'agente faccia uso della scrittura contraffatta per procurare a sè un vantaggio o per arrecare ad altri un danno; pertanto anche l'erroneo convincimento sull'effetto scriminante del consenso si risolve in una inescusabile ignoranza della legge penale.
Cass. pen. n. 41476/2003
L'ignoranza della legge penale, l'agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dalla sua volontà. Ne consegue che non è sufficiente ad integrare gli estremi della scriminante il comportamento passivo dell'agente, essendo invece necessario che questi si attenga con l'ordinaria diligenza all'obbligo di informazione e di conoscenza dei precetti normativi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto non scriminare l'agente dall'aver dichiarato falsamente alla Capitaneria di porto di essere in possesso dei requisiti morali richiesti dal D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431 per l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, il fatto che sul modulo prestampato predisposto dalla P.A. fosse richiamato genericamente il suddetto regolamento, senza citarne gli estremi).
Cass. pen. n. 36346/2003
L'errore di diritto scusabile, ai sensi dell'art. 5 c.p. è configurabile soltanto in presenza di una oggettiva ed insuperabile oscurità della norma o del complesso di norme aventi incidenza sul precetto penale. Ne consegue che non è scusabile l'errore riferibile al calcolo dell'ammontare degli interessi usurari sulla base di quanto disposto dall'art. 644 c.p., trattandosi di interpretazione che, oltre ad essere nota all'ambiente del commercio, non presenta in sé particolari difficoltà.
Cass. pen. n. 12911/2001
Nel reato di illegale detenzione di armi e munizioni l'elemento psicologico nel dolo generico, e cioè nella coscienza e volontà di avere a disposizione materialmente l'arma o le munizioni senza averne fatto denuncia, mentre a nulla rileva l'eventuale buona fede dell'agente ovvero l'erroneo convincimento circa l'obbligo della denuncia che si risolve in ignoranza della legge penale, inescusabile per il principio generale sancito dall'art. 5 c.p.
Cass. pen. n. 4951/2000
La esclusione della colpevolezza nelle contravvenzioni non può essere determinata dall'errore di diritto dipendente da ignoranza non inevitabile della legge penale, quindi, dal mero errore di interpretazione, che diviene scusabile quando è determinato da un atto della pubblica amministrazione o tragga la convinzione della correttezza dell'interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità della propria condotta.
Cass. pen. n. 2174/2000
L'errore su legge diversa da quella penale, idoneo ad escludere la punibilità, è solo quello che riguarda una norma destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamata né esplicitamente né implicitamente nella norma penale. Non è perciò scusabile l'errore che incide su precetti e termini di altre branche del diritto, introdotti ad integrazione della norma penale, proprio perché essi determinano il contenuto del comando penale. (Nella fattispecie, relativo alla pretesa dell'imputato di veder riconosciuto l'errore sulle norme in tema di società, la Corte ha affermato che la figura dell'amministratore di una società è espressamente richiamata dagli artt. 2621 c.c. e 223 legge fallimentare che prevedono reati propri).
Cass. pen. n. 5961/1997
In materia di tutela ambientale e in tema di ignoranza della legge penale, l'affittuario di un fondo sottoposto al vincolo di cui alla legge n. 431/1985, che agisca in violazione dello stesso, non può addurre la carenza dell'elemento soggettivo del reato per il modesto livello d'istruzione o per l'esecuzione, prolungata nel tempo, di lavori d'aratura, consistenti, nella fattispecie, nel completo sradicamento di macchia mediterranea, senza alcun controllo da parte delle autorità preposte alla tutela del vincolo; infatti, l'accertamento dello stato della legislazione è tanto più necessario, quanto minore è la preparazione tecnica dell'agente.
Cass. pen. n. 2149/1996
Il fondamento costituzionale della «scusa» della inevitabile ignoranza della legge penale vale prima di tutto per chi versa in condizioni soggettive di sicura inferiorità e non può certo essere strumentalizzato per coprire omissioni di controllo o atteggiamenti indifferenti di soggetti dai quali, per la loro elevata condizione sociale e tecnica, sono esigibili particolari comportamenti realizzativi di obblighi strumentali di diligenza nel conoscere le leggi penali; l'ipotesi di un soggetto sano e maturo di mente che commetta fatti criminosi ignorandone la antigiuridicità è concepibile soltanto quando si tratti di reati che, sebbene presentino un generico disvalore sociale, non siano sempre e dovunque previsti come illeciti penali, ovvero di reati che non presentino neppure un generico disvalore sociale. In relazione a tali categorie di reati possono essere prospettate due ipotesi: quella in cui il soggetto si rappresenti effettivamente la possibilità che il suo fatto sia antigiuridico e quella in cui tale possibilità non si rappresenti neppure; mentre nella prima di dette ipotesi esistendo, in concreto, più che la possibilità di conoscenza dell'effettiva illiceità del fatto, la concreta previsione di essa, non può ravvisarsi ignoranza inevitabile della legge penale (dovendo il soggetto risolvere il «dubbio eventuale» attraverso l'esatta conoscenza della specifica norma o, in caso di soggettiva invincibilità di esso, astenersi dall'azione), nella seconda ipotesi è riservato al giudice il compito di una valutazione attenta delle ragioni per le quali l'agente, che ignora la legge penale, non si è neppure prospettato un dubbio sulla illiceità del fatto e, se l'assenza di simile dubbio risulti discendere — in via principale — da personale ed incolpevole mancanza di socializzazione dello stesso, l'ignoranza della legge penale va, di regola, ritenuta inevitabile.
Cass. pen. n. 5244/1996
In tema di elemento soggettivo del reato, è configurabile l'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale anche nei confronti di quei soggetti dotati di particolari conoscenze giuridiche o dediti ad attività professionali o mestieri, che presuppongono tali condizioni, qualora la normativa, attinente alla specifica disciplina, oggetto di regolamentazione, presenti rilevanti ed oggettivi connotati di equivocità, che rendano ragionevolmente oscuro il precetto, contenente il divieto d'agire ovvero l'ordine di operare. In tal caso non può essere mosso alcun addebito di rimproverabilità all'agente, qualunque sia il suo grado di «socializzazione», non potendosi pretendere dal singolo un'astensione (tra l'altro impossibile nelle ipotesi di ordine positivo) o una paralisi di attività della vita di relazione, non dovuta, perché ascrivibili non alla coscienza d'illiceità della condotta da parte del privato, ma al cattivo funzionamento dell'apparato ordinamentale. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che trova piena applicazione il suddetto principio, reputata estremamente complessa la normativa [legislazione vigente in materia di sussistenza dei vincoli paesistici con riferimento ai piani pluriennali di attuazione ed alla possibilità di inquadrare tra questi ultimi i piani di zona per l'edilizia economica e popolare - Peep] e, nella sua diversificata formulazione, oggettivamente oscura per gli stessi tecnici del diritto, come dimostrato dai contrasti interpretativi in sede cautelare ed in sede di cognizione, ciò in presenza di vari atti dell'assessore all'urbanistica, il quale si era ripetutamente espresso per la non necessità del nulla osta in riferimento agli interventi di edilizia residenziale pubblica).
Cass. pen. n. 4464/1996
Deve ritenersi inevitabile l'ignoranza della legge penale, quando l'agente sia incorso nella trasgressione nonostante si sia attenuto correttamente e con l'ordinaria diligenza all'obbligo di informazione e di conoscenza dei precetti normativi, posto a carico di tutti i consociati quale esplicazione dell'ampio dovere di solidarietà sociale e l'accertamento di tale diligenza deve essere particolarmente approfondito per chi esercita professionalmente in un determinato settore un'attività alla quale inerisce la disciplina predisposta dalle norme violate, sicché non è sufficiente ad integrare gli estremi della scriminante un comportamento meramente passivo dell'agente, mentre è necessario che si tratti di un reato di creazione legislativa e non di una norma corrispondente ad un'esigenza morale universalmente avvertita. (Fattispecie in tema di omessa annotazione sulle scritture contabili di cessioni di beni).
Cass. pen. n. 10132/1995
Poiché lo scopo della L. 4 aprile 1956, n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale) è quello di tutelare la par condicio di coloro che concorrono nella competizione elettorale, l'art. 8, comma 3 della legge punisce non solo chiunque affigge manifesti elettorali fuori delle superfici globalmente destinate alla propaganda elettorale, ma a maggior ragione, punisce anche chiunque affigge manifesti dentro quelle superfici globali e tuttavia fuori della specifica superficie assegnata alla lista o al concorrente uninominale propagandato dal manifesto affisso. (Nella specie, la Suprema Corte ha altresì osservato che «non può ritenersi errore scusabile sulla interpretazione della norma incriminatrice quello in cui sarebbero incorsi gli imputati: è nozione di comune esperienza che gli «attacchini» elettorali sono adeguatamente edotti sulle norme da osservare per le affissioni; e che se essi violano tali norme, le violano coscientemente o comunque per ignoranza non scusabile»).
Cass. pen. n. 7323/1995
L'ignoranza della legge penale può ritenersi inevitabile, e quindi scusabile, quando l'agente sia incorso nella trasgressione nonostante che si sia attenuto correttamente, e con l'ordinaria diligenza, all'obbligo di informazione e di conoscenza dei precetti normativi posto in generale a carico di tutti i consociati. (Fattispecie relativa ad imputato il quale aveva sostenuto la tesi dell'inevitabilità dell'errore assumendo di aver ignorato la legge penale — specificamente in materia di detenzione di armi — vivendo in condizioni eremitiche. La Suprema Corte — nel rigettare il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna — ha enunciato il principio di cui in massima).
Cass. pen. n. 6897/1995
In tema di reato di maltrattamento di animali (art. 727 c.p.), il cosiddetto «dovere di informazione» cui il comune cittadino è tenuto, è esigibile anche dal cacciatore, che esercita un'attività normativamente disciplinata e condizionata dal rilascio di un'autorizzazione e non può, pertanto, invocare l'ignoranza scusabile della norma penale. (Fattispecie relativa alla detenzione di volatili, fungenti da richiamo, in minuscole gabbie, ossia in una condizione incompatibile con la loro natura).
Cass. pen. n. 5447/1995
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella forma dell'omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, non si può invocare l'errore di fatto, né l'ignoranza della legge penale sotto il profilo della sua inevitabilità, poiché l'obbligo sanzionato deriva da inderogabili principi di solidarietà, ben radicati nella coscienza della collettività, prima ancora che nell'ordinamento. (Fattispecie nella quale il difetto del dolo era stato sostenuto dall'imputato adducendo che l'udienza presidenziale di separazione tra i coniugi era stata rinviata, senza che alcun provvedimento fosse stato adottato riguardo al mantenimento).
Cass. pen. n. 10458/1994
Deve escludersi che l'errore del pubblico ufficiale circa le proprie facoltà di disposizione del pubblico denaro per fini diversi da quelli istituzionali possa assumere qualsivoglia efficacia scriminante perché, pur essendo la destinazione delle somme determinata da una norma di diritto amministrativo, tale norma deve intendersi richiamata dalla norma penale, della quale integra il contenuto. Pertanto, l'illegittimità della destinazione, anche se imputabile ad ignoranza dell'agente sui limiti dei propri poteri, non si risolve in un errore di fatto su legge diversa da quella penale, ma costituisce errore o ignoranza della legge penale e, come tale, non vale ad escludere l'elemento soggettivo del reato di peculato che consiste nella coscienza e volontà di far proprie somme di cui il pubblico ufficiale ha il possesso per ragioni del suo ufficio. Né potrebbe essere utilmente richiamato il decisum della sentenza costituzionale n. 364 del 1988 che ha dichiarato illegittimo l'art. 5 c.p., nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile. Infatti, i soggetti che esplicano professionalmente una determinata attività rispondono anche in virtù della culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica; da ciò deriva che per la scusabilità dell'ignoranza (e, dunque, anche dell'errore) occorre che da un comportamento degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale venga tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto.
Cass. pen. n. 8154/1994
A seguito della sentenza 23 marzo 1988 n. 364 della Corte costituzionale, secondo la quale l'ignoranza della legge penale, se incolpevole a cagione della sua inevitabilità, scusa l'autore dell'illecito, vanno stabiliti i limiti di tale inevitabilità. Per il comune cittadino tale condizione è sussistente, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto «dovere di informazione», attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto. (Fattispecie relativa a reati urbanistici, in relazione ai quali la Suprema Corte ha confermato l'assoluzione pronunciata dal giudice di merito per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, motivata dalla convinzione degli imputati dell'assenza del vincolo di inedificabilità, più volte affermata in provvedimenti del giudice amministrativo, nonché in specifici atti ufficiali del Ministero dei beni culturali e ambientali e del Comune interessato, e ha conseguentemente ritenuto assorbita, perché irrilevante, la questione della sindacabilità, da parte del giudice ordinario, della concessione «macroscopicamente illegittima»).
Cass. pen. n. 7550/1994
L'incertezza che potrebbe derivare da contrastanti indirizzi giurisprudenziali, nell'interpretazione ed applicazione di una norma, non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva di ignoranza inevitabile della legge penale. Al contrario, il dubbio sulla liceità o meno, così originato, deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino, cioè (secondo l'esplicito pensiero espresso nella sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364) all'estensione dell'azione, se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l'incertezza sulla liceità dell'azione stessa; e ciò, perché il dubbio, non essendo equiparabile allo stato di inevitabile ed invincibile ignoranza, non esclude la consapevolezza della illiceità.
Cass. pen. n. 7287/1994
In tema di ignoranza scusabile della legge penale, su coloro che esercitano professionalmente un'attività incombe il dovere, nell'ipotesi di dubbio sulla liceità dell'azione, di astenersi dal compierla.
Cass. pen. n. 3959/1994
L'ignoranza inevitabile della legge penale è configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di leggerezza, possa essere mosso all'imputato per avere egli fatto tutto il possibile per uniformarsi alla legge. (Fattispecie relativa ad imputato che aveva scaricato nelle acque di un canale i reflui derivanti dalla propria attività produttiva ed era stato assolto dal giudice di merito per avere commesso il fatto in stato di ignoranza inevitabile della legge penale ingeneratogli dalla oscurità e difficoltà interpretativa della legislazione in materia e dai relativi contrasti giurisprudenziali circa la natura civile o produttiva degli insediamenti. La Corte di cassazione nell'annullare tale decisione ha osservato che quanto allegato avrebbe al più potuto ingenerare dubbio sulla qualifica dell'insediamento di cui l'imputato era a capo, risolvibile con l'ausilio di esperti, ma non dargli la certezza che si trattasse di un insediamento civile al quale fosse consentito rimettere in acque superficiali scarichi inquinanti).
Cass. pen. n. 3114/1994
Non può ritenersi inquadrabile nell'ambito delle situazioni soggettive che, solo eccezionalmente, alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364/1988 (dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 5 c.p.), consentono di ritenere inoperante il principio generale, tuttora valido, della inescusabilità della ignoranza della legge penale, la situazione di chi, sol perché straniero, adduca a sua giustificazione la diversità della legge italiana rispetto a quella del suo paese d'origine. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse attribuirsi rilevanza, in un caso di violenza carnale presunta, in quanto commessa su soggetto infraquattordicenne, all'assunto difensivo dell'imputato, cittadino marocchino, secondo il quale in Marocco i rapporti sessuali con minori sarebbero considerati leciti dalla legge).
Cass. pen. n. 9092/1993
Si verifica in ipotesi di ignoranza inescusabile della legge penale, nel caso in cui il soggetto, pur dimostrando di conoscere appieno il precetto penale non vi si conformi in base a mere notizie giornalistiche, inerenti alla eventuale imminente modifica della norma in senso più favorevole. In tal caso l'agente, deve accertare in modo irrefutabile l'avvenuto cambiamento, attenendosi fino a quel momento alla disposizione vigente.
Cass. pen. n. 7161/1993
Ai fini della configurabilità dell'ignoranza scusabile della legge penale, la scriminante della buona fede può trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui l'agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dalla volontà dell'agente medesimo, al quale non può essere mosso alcun rimprovero, neppure di semplice leggerezza. Non è sufficiente ad integrare gli estremi dell'esimente un comportamento meramente passivo, essendo necessario che l'interessato si attivi per adeguarsi all'ordinamento giuridico.
Cass. pen. n. 5225/1993
L'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, che a seguito della sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale, rende scusabile la ignoranza stessa, non va valutata alla stregua di criteri esclusivamente soggettivi, ma si ricollega all'effettiva possibilità di conoscere la legge penale ed ai doveri di informazione o di attenzione sulle norme penali; doveri che sono alla base della convivenza civile.
Cass. pen. n. 11360/1992
L'errore di diritto scusabile, in quanto dovuto ad ignoranza «inevitabile» della legge penale nella sua esatta delimitazione e nel suo preciso significato (alla stregua di quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988 n. 364, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p.), è configurabile solo in presenza di una oggettiva e insuperabile oscurità della norma o del complesso di norme da cui deriva il precetto penalmente sanzionato; condizione, questa, che non si verifica nel caso di cui al combinato disposto degli artt. 2 comma terzo, 11 e 23 della L. 18 aprile 1975, n. 110, in forza del quale costituisce delitto la detenzione di un'arma ad aria compressa (nella specie trattavasi di una carabina), non sottoposta, entro il termine di legge, alle prescritte operazioni di immatricolazione.
Cass. pen. n. 5436/1992
Pur obbligando la legge penale italiana tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, la disposizione dell'art. 5 c.p., a seguito della nota sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale, deve intendersi nel senso che l'ignoranza della legge penale non scusa tranne che si tratti di ignoranza inevitabile: statuizione, quest'ultima, che implica il dovere per le pubbliche autorità, nei congrui casi, di formulare norme, regolamenti e provvedimenti in modo riconoscibile per i loro destinatari. (Nella specie è stata esclusa la configurabilità della contravvenzione all'art. 15 T.U.L.P.S. nella condotta di uno straniero inottemperante all'invito a presentarsi in questura, sul rilievo che non risultava che conoscesse la lingua italiana e che lo stesso non era stato informato delle conseguenze penali in caso di inosservanza dell'ordine ricevuto).
Cass. pen. n. 1378/1992
La forza maggiore che, ai sensi dell'art. 175 del nuovo codice di procedura penale, consente la restituzione nel termine deve necessariamente consistere in un particolare impedimento che renda vano ogni sforzo dell'uomo e derivi da causa a lui non imputabile. Tale non può considerarsi la difficoltà di aggiornamento e di ricostruzione sistematica della disciplina vigente, determinata dal susseguirsi di provvedimenti legislativi spesso oscuri e talvolta fuorvianti nella titolazione. Neppure è configurabile una ignoranza inevitabile della legge, poiché la suddetta difficoltà rientra nei limiti di normalità fisiologica del sistema di formazione della legge.
Cass. pen. n. 2336/1992
In materia contravvenzionale è configurabile la buona fede ove la mancata coscienza della illiceità del fatto derivi non dall'ignoranza inescusabile della legge, ma da un elemento positivo, cioè da una circostanza che induce nella convinzione della sua liceità, come un comportamento dell'autorità amministrativa. (Nella specie l'imputato aveva ritenuto che l'autorizzazione di agibilità dei locali del suo insediamento produttivo rilasciatogli dal sindaco fosse comprensiva anche dell'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dallo stesso insediamento, in tale erronea convinzione essendo stato indotto dal comportamento dell'autorità amministrativa).
Cass. pen. n. 12407/1991
Si può ritenere inevitabile l'ignoranza della legge penale, quando l'agente sia incorso nella trasgressione nonostante che si sia attenuto correttamente e con l'ordinaria diligenza all'obbligo di informazione e di conoscenza dei precetti normativi, posto a carico in generale di tutti i consociati quale esplicazione dell'ampio dovere di solidarietà sociale, ed in particolare di quelli professionalmente inseriti in un determinato settore di attività al quale inerisce la disciplina predisposta dalle norme violate.
Cass. pen. n. 8429/1991
In tema di smaltimento di rifiuti senza autorizzazione, non è invocabile l'errore inescusabile sulla illiceità della condotta, quando l'imputato abbia mostrato consapevolezza della necessità del provvedimento amministrativo, avanzando alla competente autorità la relativa istanza.
Cass. pen. n. 6931/1991
In materia di stupefacenti, è da escludere ogni ipotesi di ignoranza inevitabile (art. 5 c.p. a seguito della sentenza n. 364/1988 della Corte cost.), in considerazione degli interventi normativi del legislatore, ripetuti e risalenti nel tempo (L. 16 gennaio 1933, n. 130, che approvava la Convenzione di Ginevra del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti; L.. 22 ottobre 1954, n. 1041, L. 22 dicembre 1975, n. 685, mod. dalla L. 26 giugno 1990, n. 162 e trasfusa nel T.U. 9 ottobre 1990, n. 309) e dell'enorme rilevanza della materia, con conseguente larghissima diffusione della comunicazione sociale intorno ad essa. (Fattispecie in tema di coltivazione di n. 991 piantine di papaver sonniferum, in cui era stata invocata l'ignoranza della legge da parte dell'imputato analfabeta).
Cass. pen. n. 14657/1990
Il principio secondo il quale l'ignoranza della legge penale scusa quando, si versi in caso di ignoranza inevitabile, affermato dalla Corte cost. con sent. 24 marzo 1988, n. 364, non può non valere — ed a maggior ragione — per ogni difficoltà interpretativa che si presenti per il «comune cittadino» come «inevitabile».
Corte cost. n. 364/1988
È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 2, 3, 73, terzo comma, 25, secondo comma e 27, primo e terzo comma Cost., l'art. 5 c.p., nella parte in cui non esclude all'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile.