Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4795 del 23 novembre 1996

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4795 del 23 novembre 1996

Testo massima n. 1

L’iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona alla quale questo è attribuito, per gli effetti che ne derivano ai fini del computo del termine di durata delle indagini e della utilizzabilità degli atti compiuti, postula la completa identificazione della stessa, non essendo sufficiente al riguardo la semplice indicazione del nome e del cognome. Ciò si ricava, tra l’altro, dall’art. 417, comma 1, lett. a ], c.p.p., che, tra i requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, indica le «generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo».

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze