Art. 417 – Codice di procedura penale – Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio
1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione;
b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
c) l'indicazione delle fonti di prova acquisite [187];
d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio [429];
e) la data e la sottoscrizione [110, 111].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 18866/2024
In caso di condanna per il delitto di associazione per delinquere, può essere ordinata, in presenza di adeguato accertamento della pericolosità sociale, una misura di sicurezza personale ex art. 417, cod. pen., posto che il richiamo ivi previsto ai "due articoli precedenti" deve intendersi riferito agli artt. 416 e 416-bis, cod. pen., e non all'art. 416-ter, cod. pen., introdotto successivamente all'art. 417, cod. pen. e che, pertanto, non lo contemplava.
Cass. civ. n. 49935/2023
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.
Cass. civ. n. 48529/2023
In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto, e ritenuta in sentenza senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica fornita, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio.
Cass. civ. n. 45836/2023
In tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che tale accertamento dovrà, comunque, essere svolto dal magistrato di sorveglianza al momento dell'esecuzione della misura, tenendo conto degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena).
Cass. civ. n. 34412/2023
In tema di atti persecutori, ai fini dell'irrevocabilità della querela non è necessario che la gravità delle reiterte minacce sia oggetto di specifica contestazione, non costituendo una circostanza aggravante, ma una modalità di realizzazione della condotta. (In motivazione, la Corte ha precisato che la gravità delle minacce è demandata alla valutazione del giudice e deve essere comunque ricavabile dalla compiuta descrizione della condotta nell'imputazione).
Cass. civ. n. 32569/2023
In tema di libertà vigilata, il combinato disposto di cui agli artt. 230, comma primo, e 417 cod. pen. impone, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. a pena non inferiore a dieci anni di reclusione, l'applicazione di tale misura per la durata di tre anni, sicché il giudice non è onerato di uno specifico obbligo di motivazione in relazione alla pericolosità sociale del condannato.
Cass. civ. n. 24873/2023
In tema di misure di sicurezza, dopo la modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice.
Cass. civ. n. 2875/2023
In tema di misure di sicurezza, a seguito della modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice.
Cass. civ. n. 2505/2023
In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio. (Nella fattispecie, è stata ritenuta sufficiente l'indicazione, contenuta nel capo di imputazione, del furto di energia elettrica all'Enel, società che, pur se formalmente privata, gestisce su base nazionale, anche se non in forma di monopolio, il servizio pubblico di erogazione dell'energia).
Cass. pen. n. 9730/2013
Non è abnorme l'ordinanza con cui il G.U.P. dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso interrogatorio dell'indagato che ne abbia fatto richiesta. (Fattispecie in cui la nullità era stata dichiarata sul presupposto dell'illegittimo rigetto dell'istanza di rinvio dell'interrogatorio formulata dalla difesa dell'indagato).
Cass. pen. n. 5307/2008
È affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, poiché, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica.
Cass. pen. n. 36009/2001
Non è abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, in virtù dell'imprecisa enunciazione del fatto contestato (ex art. 18 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 che ha modificato la formulazione dell'art. 417, lett. b, c.p.p.) disponendo conseguentemente la restituzione degli atti al pubblico ministero per quanto di competenza. Rientra, infatti, nei poteri del giudice dell'udienza preliminare verificare l'adempimento, da parte del P.M., della prescrizione di legge introdotta con la novella predetta, in ordine alla enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, di guisa che l'esercizio di detto potere, per quanto opinabile nella sua concreta esplicazione, non può comunque ritenersi extra ordinem al punto da determinare l'abnormità del provvedimento.
Cass. civ. n. 7623/1998
La contestazione dell'imputazione in forma alternativa, quando la stessa trovi relazione e riferimento nella condotta alternativa dell'imputato che sia tale da esigere un esame più completo della vicenda, è legittima. Anche con il decreto che dispone il giudizio è consentito formulare contestazioni alternative in presenza di una condotta dell'imputato che sia tale da richiedere un approfondimento della attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati. Tale metodo risponde ad una esigenza della difesa, atteso che l'incolpato da un lato è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattimento, e dall'altro non si vede costretto a rispondere della sola ipotesi criminosa più grave, rinviandosi poi all'esito del dibattimento la risoluzione della questione attraverso la successiva riduzione dell'imputazione originaria, secondo lo schema previsto dall'art. 521 c.p.p.
Cass. pen. n. 4795/1996
L'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona alla quale questo è attribuito, per gli effetti che ne derivano ai fini del computo del termine di durata delle indagini e della utilizzabilità degli atti compiuti, postula la completa identificazione della stessa, non essendo sufficiente al riguardo la semplice indicazione del nome e del cognome. Ciò si ricava, tra l'altro, dall'art. 417, comma 1, lett. a), c.p.p., che, tra i requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, indica le «generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo».
Cass. pen. n. 11993/1995
L'eventuale indicazione, nella richiesta di rinvio a giudizio o nel decreto che dispone il giudizio, di circostanze attenuanti o diminuenti, siccome ultroneo rispetto a quanto prescritto, rispettivamente, dall'art. 417, lettera b) e dall'art. 429, comma 1, lettera c), c.p.p., e non vincolante in alcun modo per il giudice, non può avere incidenza alcuna ai fini della esclusione del divieto del giudizio abbreviato in caso di reato astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo. (Nella specie era stata indicata la diminuente del c.d. «concorso anomalo» di cui all'art. 116 c.p.).
Cass. pen. n. 1488/1992
Costituisce provvedimento abnorme, in quanto al di fuori dell'intero sistema processuale per la singolarità del suo contenuto, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ex art. 178, lett. b) e c), 179 e 180 c.p.p., e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo del tutto generica l'enunciazione del fatto. Per la mancanza di tale enunciazione, che pur costituisce uno dei requisiti formali della richiesta del P.M. (art. 417 lett. b, c.p.p.), non è prevista infatti alcuna nullità ed è, peraltro, consentito nel corso dell'udienza preliminare (art. 423 c.p.p.) procedere, anche oralmente, alle necessarie modifiche ed integrazioni dell'imputazione.