Cass. pen. n. 37483 del 14 novembre 2006
Testo massima n. 1
La conoscenza di un legittimo impedimento dell'imputato (quale, la detenzione sopravvenuta per altra causa) preclude la dichiarazione di contumacia, e solo ove l'imputato impedito esplicitamente consenta che l'udienza avvenga in sua assenza, o, se detenuto, rifiuti di assistervi, trova applicazione l'istituto dell'assenza, ai sensi dell'articolo 420 quinquies del codice di procedura penale.
Testo massima n. 2
La conoscenza, da parte del giudice, di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato ne preclude la dichiarazione di contumacia, a meno che l'imputato stesso non acconsenta alla celebrazione dell'udienza in sua assenza o, se detenuto, rifiuti di assistervi.