Cass. civ. n. 18377 del 05 luglio 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE Compensazione - Innalzamento limite massimo previsto per i crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili - Trattamento normativo - Abolitio criminis parziale - Ampliamento della liceità della condotta - Conseguenze.
In materia di IVA, l'innalzamento del limite previsto dall'art. 34, comma 1, della l. n. 388 del 2000 per i crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, sancito per l'anno 2021 dall'art. 22 del d.l. n. 73 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2021, reso permanente a decorrere dall'1/1/2022, ex art. 1, comma 72, della l. n. 234 del 2021, comporta una abolitio criminis parziale, in quanto incide sulla fattispecie sostanziale alla base della compensazione ampliando la liceità della condotta, con conseguente applicazione non di un principio di favor rei in senso stretto ai fini del trattamento sanzionatorio, bensì direttamente della retroattività della novella.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 25/05/2021 num. 73 art. 22
Legge 23/07/2021 num. 106 CORTE COST.
Legge 30/12/2021 num. 234 art. 1 com. 72 CORTE COST.
Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST.
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3