Cass. pen. n. 11678 del 27 marzo 2012

Testo massima n. 1


L'assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica, quale causa ostativa del giudizio contumaciale, non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento materiale che risulti superiore a qualsiasi sforzo umano, prescindendo dalle condizioni psico-fisiche in cui versa l'imputato, in quanto la garanzia sottesa all'esercizio del diritto di difesa comporta che egli sia in grado di presenziare al processo a suo carico come parte attiva della vicenda che lo coinvolge. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che la diagnosi di "insufficienza respiratoria in bronchitico-cardiopatia post infartuale", pur non rappresentando una controindicazione assoluta al trasporto, fosse tale da integrare un legittimo impedimento a partecipare all'udienza).

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