Cass. civ. n. 18385 del 05 luglio 2024

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 - Applicazione alle progressioni verticali - Sussistenza - Fattispecie.


In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 - nella parte in cui è previsto che "Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" - si applica anche alle progressioni verticali dei dipendenti all'interno della medesima P.A., disposte in seguito a concorsi interni che comportino l'inquadramento dei lavoratori in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso il diritto dei lavoratori a percepire, all'esito di procedura selettiva interna, gli adeguamenti stipendiali conseguenti all'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente, con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto, ed aveva statuito che sull'originaria previsione contenuta nel bando del 24 luglio 2007 - secondo cui ai vincitori della selezione sarebbe stato corrisposto il trattamento economico della posizione retributiva conseguita, ai sensi della normativa vigente - aveva inciso lo ius superveniens costituito dal d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, sul presupposto che la normativa vigente al tempo del bando, salvo che il diritto sopravvenuto non disponga per il passato, non regola lo statuto giuridico ed economico del vincitore della procedura concorsuale, ma la procedura medesima).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 34724 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 com. 21 CORTE COST.
Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1 CORTE COST.

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